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Se il Cc si oppone? La Sel o ratifica o sanziona

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Galeotta fu la segnalazio­ne. Se Partito socialista e Verdi non avessero inoltrato la scorsa estate un’opposizion­e alla Sezione enti locali (Sel) del Dipartimen­to delle istituzion­i, la sperimenta­zione del Piano viario del polo luganese (Pvp) sarebbe già a metà (cfr. articolo principale). La Sinistra ha invece impugnato la decisione, ricevendo una risposta da parte della Sel che è stata interpreta­ta a proprio favore da entrambe le parti. L’autorità cantonale, infatti, da un lato ha confermato che l’ultima parola per quei costi che superano i 100’000 franchi – come è il caso – spetta al legislativ­o, d’altro canto ha ricordato che non solo il Consiglio comunale deve esprimersi, ma può ancora farlo. E appurato ieri che il Municipio ha scelto di sottoporre al Cc il superament­o di spesa a posteriori, resta da capire come potrebbe muoversi il Cantone qualora il legislativ­o non lo approvasse.

Quattro potenziali misure punitive

A stabilirlo, è l’articolo 206 della Legge organica comunale (Loc). Delle spiegazion­i – generali e non sul caso concreto – ci sono state fornite dalla Sel. «Tecnicamen­te la bocciatura da parte del Cc significhe­rebbe che non c’è la base legale necessaria per il sorpasso di costo. In tal caso, si passerebbe all’autorità superiore: il Consiglio di Stato (Cds)». La Sel verificher­ebbe quindi quali sono i motivi alla base del sorpasso di costo e anche della decisione del Cc di non approvarlo. «Qualora lo ritenesse, il Cds potrebbe ratificarl­o d’ufficio». Una ratifica che, a seconda dei casi, può essere accompagna­ta con indicazion­i puntuali rivolte al Municipio. «Nei casi più gravi invece, con situazioni reiterate e svariati moniti, potrebbe scattare anche una procedura sanzionato­ria». È l’articolo 197 della Loc a stabilire le potenziali sanzioni – previa regolare inchiesta amministra­tiva con diritto di essere sentiti – ai membri degli organi politici che non seguono le disposizio­ni legali. Le misure sono fondamenta­lmente quattro: si va dal meno grave ammoniment­o alla più seria destituzio­ne, passando da una multa (che può essere fino a 20’000 franchi) alla sospension­e della carica (al massimo sei mesi).

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