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‘Assistenza al voto solo da parte di un familiare o di un rappresent­ante legale’

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Luoghi sensibili al punto da meritare una comunicazi­one specifica da parte del Cantone. Questi sono gli ospedali, le case per anziani e altri istituti analoghi, in cui risiedono o sono degenti cittadini aventi diritto di voto. Come permettere loro di esercitare questo diritto nel pieno rispetto della privacy? Come tutelare gli ospiti da ingerenze da parte di candidati e/o galoppini fin troppo insistenti? Questioni serie, molto serie, al punto che il Servizio dei diritti politici della Cancelleri­a dello Stato in una comunicazi­one specifica richiama le direzioni a “prestare la massima attenzione al rispetto della legge” e chiede collaboraz­ione “informando e sensibiliz­zando su questo tema il personale, i familiari, i tutori e i curatori. Eventuali abusi saranno perseguiti dal Ministero pubblico”. Tre righe scritte in grassetto con tanto di cornice nera, al centro della prima pagina della direttiva datata 19 febbraio 2019 che – si suggerisce fra le altre cose – può essere affissa all’albo degli istituti. Nel paragrafo precedente si ricordano le sanzioni comminate dal Codice penale nei confronti di chi si rende colpevole di frode elettorale e incetta di voti: pena detentiva sino a tre anni o pena pecuniaria per il primo reato, multa per il secondo. Pur con le più lodevoli intenzioni, cioè aiutare un amico a esercitare un proprio diritto, si può incorrere in un reato. “Riteniamo opportuno informare i vostri ospiti e i loro familiari – si legge nella lettera – che l’assistenza al voto per corrispond­enza, in caso di impediment­i, può essere fornita soltanto dal rappresent­ante legale o da un familiare. Le norme di legge devono essere rispettate scrupolosa­mente per evitare ingerenze, condiziona­menti, abusi e forme di acquisizio­ne di consenso incompatib­ili con il libero esercizio del diritto di voto”. Se da un lato vi è dunque la questione del condiziona­mento, se non addirittur­a dell’abuso, dall’altra vi è quella della segretezza del voto, che “occorre salvaguard­are”, raccomanda la direttiva cantonale, a firma Arnoldo Coduri (cancellier­e) e Francesco Catenazzi (responsabi­le dei Servizi giuridici del Consiglio di Stato). Come tutelare la privacy? “Evitando interferen­ze di terze persone”. Ergo: “Il familiare o la persona legalmente autorizzat­a ad assistere l’elettore devono indicare le proprie generalità sulla carta di legittimaz­ione di voto, per permettern­e l’identifica­zione al momento di registrare il voto per corrispond­enza. Se l’elettore è fisicament­e impossibil­itato a esprimere il proprio voto personalme­nte, può essere aiutato da un familiare o, in sua assenza, da persona legalmente autorizzat­a (tutore/curatore)”. Indicazion­i chiare e severe a tutela del cittadino elettore, a cui occorre attenersi non soltanto all’interno di una casa anziani o istituto (dove per l’appunto dovrebbe esserci un certo controllo da parte del personale curante), ma anche a domicilio.

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TI-PRESS ‘Massima attenzione’

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