‘Assistenza al voto solo da parte di un familiare o di un rappresentante legale’
Luoghi sensibili al punto da meritare una comunicazione specifica da parte del Cantone. Questi sono gli ospedali, le case per anziani e altri istituti analoghi, in cui risiedono o sono degenti cittadini aventi diritto di voto. Come permettere loro di esercitare questo diritto nel pieno rispetto della privacy? Come tutelare gli ospiti da ingerenze da parte di candidati e/o galoppini fin troppo insistenti? Questioni serie, molto serie, al punto che il Servizio dei diritti politici della Cancelleria dello Stato in una comunicazione specifica richiama le direzioni a “prestare la massima attenzione al rispetto della legge” e chiede collaborazione “informando e sensibilizzando su questo tema il personale, i familiari, i tutori e i curatori. Eventuali abusi saranno perseguiti dal Ministero pubblico”. Tre righe scritte in grassetto con tanto di cornice nera, al centro della prima pagina della direttiva datata 19 febbraio 2019 che – si suggerisce fra le altre cose – può essere affissa all’albo degli istituti. Nel paragrafo precedente si ricordano le sanzioni comminate dal Codice penale nei confronti di chi si rende colpevole di frode elettorale e incetta di voti: pena detentiva sino a tre anni o pena pecuniaria per il primo reato, multa per il secondo. Pur con le più lodevoli intenzioni, cioè aiutare un amico a esercitare un proprio diritto, si può incorrere in un reato. “Riteniamo opportuno informare i vostri ospiti e i loro familiari – si legge nella lettera – che l’assistenza al voto per corrispondenza, in caso di impedimenti, può essere fornita soltanto dal rappresentante legale o da un familiare. Le norme di legge devono essere rispettate scrupolosamente per evitare ingerenze, condizionamenti, abusi e forme di acquisizione di consenso incompatibili con il libero esercizio del diritto di voto”. Se da un lato vi è dunque la questione del condizionamento, se non addirittura dell’abuso, dall’altra vi è quella della segretezza del voto, che “occorre salvaguardare”, raccomanda la direttiva cantonale, a firma Arnoldo Coduri (cancelliere) e Francesco Catenazzi (responsabile dei Servizi giuridici del Consiglio di Stato). Come tutelare la privacy? “Evitando interferenze di terze persone”. Ergo: “Il familiare o la persona legalmente autorizzata ad assistere l’elettore devono indicare le proprie generalità sulla carta di legittimazione di voto, per permetterne l’identificazione al momento di registrare il voto per corrispondenza. Se l’elettore è fisicamente impossibilitato a esprimere il proprio voto personalmente, può essere aiutato da un familiare o, in sua assenza, da persona legalmente autorizzata (tutore/curatore)”. Indicazioni chiare e severe a tutela del cittadino elettore, a cui occorre attenersi non soltanto all’interno di una casa anziani o istituto (dove per l’appunto dovrebbe esserci un certo controllo da parte del personale curante), ma anche a domicilio.