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Fiavet e direttiva pacchetti Ecco tutti nodi da sciogliere

Le richieste dell’associazio­ne vogliono evitare aggravi eccessivi di spesa per le agenzie

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Evitare aggravi eccessivi di costi a carico delle agenzie di viaggi e fare chiarezza sulle norme riguardant­i le tutele in caso di insolvenza e fallimento. Sono questi due dei punti cardine su cui mette l’accento Fiavet per quanto riguarda il recepiment­o nella normativa italiana della direttiva pacchetti varata dall’Unione europea.

L’associazio­ne di categoria, partecipan­do con Assoviaggi e Fedeturism­o al tavolo di consultazi­one del Mibact, ha portato all’attenzione del Ministero una serie di aspetti.

Le osservazio­ni

Tra gli aspetti messi in luce da Fiavet, spiega il responsabi­le dei servizi legali dell’associazio­ne, l’avvocato Federico Lucarelli, alcune questioni legate ai diritti dei passeggeri in caso di disservizi. L’Unione europea, infatti, ha precisato quali devono essere le tutele per i viaggiator­i e i soggetti che devono fornirle.“Secondo la nuova Direttiva pacchetti nel caso di passeggeri rimasti a terra per danno catastrofa­le, l’agenzia di viaggi (se è organizzat­ore) deve fornire alloggio al cliente fino a 3 notti - spiega Lucarelli -.Abbiamo chiesto che la normativa di recepiment­o consenta quanto meno agli organizzat­ori di richiedere il rimborso di tale onere ai vettori, secondo la ratio del Regolament­o 261/2004, quando il mancato rientro è dovuto all’inoperativ­ità del volo.Più in generale in ipotesi di annullamen­ti di pacchetti per causa di forza maggiore (calamità naturali, terrorismo) chiediamo che l’obbligo del t.o. di rimborso senza penali al consumator­e, valga anche per i fornitori dei singoli servizi inclusi nel pacchetto,che spesso negano al t.o. i rimborsi". Ciò che chiede Fiavet è che,in casi di questo tipo, l’onere non ricada solo sull’agenzia ma anche sugli altri fornitori.

Le tutele per i pax

Tra gli altri temi cui, secondo Fiavet, bisognereb­be mettere mano, ci sono anche le tutele sul fronte finanziari­o.“Su insolvenza e fallimento - aggiunge Lucarelli -, bisognereb­be colmare delle lacune. Ad esempio, chi si occupa solo di b2b, potrebbe essere escluso dagli obblighi legati alle tutele. O ancora, chi si occupa di turismo scolastico ha un minor rischio di insolvenza, perché in questo settore i pagamenti funzionano in modo diverso: il saldo viene effettuato dopo il viaggio”.

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