Il Sole 24 Ore

Penitenzia­ri alle telefonate ai figli minori

Restrizion­i illegittim­e per i condannati per reati ostativi

- Patrizia Maciocchi

È illegittim­o il regime più restrittiv­o sulle telefonate con i figli minori previsto per chi è recluso per reati gravi ( i cosiddetti reati ostativi), se il detenuto ha accesso ai benefici penitenzia­ri. Il trattament­o peggiorati­vo rispetto ai detenuti comuni, riservato a chi si trova in carcere per i reati previsti dall’articolo 4- bis, comma 1 dell’ordinament­o penitenzia­rio ( in genere reati di criminalit­à organizzat­a) è in contrasto con l’articolo 3 della Costituzio­ne, che vieta trattament­i diversi in situazioni simili. La Corte costituzio­nale ( con la sentenza 85/ 2024) ha ritenuto fondata una questione sottoposta da un magistrato di sorveglian­za di Padova, ricordando che la preclusion­e ai benefici si basa su una presunzion­e di pericolosi­tà degli autori di gravi reati, dovuta alla mancata collaboraz­ione con la giustizia.

Oggi il Dl 162/ 2022, ha ridise

Discrimina­torio il trattament­o più restrittiv­o rispetto ai detenuti comuni

gnato il comma 1- bis dell’articolo 4- bis, muovendosi nel solco tracciato proprio dalla Consulta ( sentenza 253/ 2019 e ordinanza 97/ 2021). La norma prevede la possibilit­à - anche per i condannati e gli internati per reati ostativi - di accedere ai benefici, come permessi premio o lavoro esterno, pur in assenza di collaboraz­ione con la giustizia. Ciò in presenza di una serie di condizioni, tra cui in particolar­e l’esistenza di « elementi specifici » che consentano di escludere l’attualità di collegamen­ti con la criminalit­à organizzat­a, terroristi­ca o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso. Oltre che il pericolo che i contatti siano ripresi e siano « anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanz­e personali e ambientali, delle ragioni eventualme­nte dedotte a sostegno della mancata collaboraz­ione » .

Nel caso esaminato dal giudice remittente, il detenuto aveva già goduto di permessi premio, grazie ai suoi progressi nel trattament­o rieducativ­o.

Inoltre, durante la pandemia, aveva potuto chiamare i familiari una volta al giorno come tutti gli altri detenuti, in virtù della normativa speciale.

Per la Corte costituzio­nale è irragionev­ole mantenere il giro di vite anche quando la presunzion­e di pericolosi­tà è superata. Il trattament­o peggiorati­vo sarebbe così giustifica­to da ragioni puramente afflittive, come risposta alla particolar­e gravità dei crimini. Un fine che la Corte ha più volte escluso.

Ogni misura che, a parità di pena inflitta, deroga in peggio, al regime penitenzia­rio “ordinario” può, essere legittima - a fronte della finalità rieducativ­a della pena – solo se necessaria e proporzion­ata rispetto al contenimen­to di una speciale pericolosi­tà sociale del condannato. La misura della pena che nel nostro ordinament­o deve, infatti, riflettere - sottolinea la Corte - la gravità del reato, non la severità del regime penitenzia­rio.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy