Procedure concorsuali competitive, più spazio al giudice delegato
Prezzo sensibilmente inferiore o gravi motivi per sospendere la procedura Il curatore non ha più margini anche se arriva un’offerta migliorativa
Liquidare un bene in sede concorsuale ha per obiettivo, da un lato, massimizzare il vantaggio per i creditori e, dall’altro, assicurare la partecipazione di tutti i potenziali interessati, obiettivi riassunti nel postulato della competitività delle vendite coattive.
Il Codice della crisi ha inteso ridimensionare, sotto questo profilo, i poteri del curatore, eliminando la previsione dell’articolo 107, comma 4, della legge fallimentare, che prevedeva la facoltà di sospendere ex post la vendita ogni volta fosse pervenuta un’offerta migliorativa di importo pari almeno al 10% del prezzo di aggiudicazione. È stato, invece, confermato il potere del giudice delegato di sospendere le operazioni di vendita – anche in seguito all’aggiudicazione – in presenza di vizi idonei a comprometterne il corretto svolgimento.
Il concreto esercizio di questo potere è stato più volte investigato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha di recente ribadito come la tutela della trasparenza nelle operazioni di vendita costituisca principio generale delle procedure esecutive, anche concorsuali, di cui il giudice delegato è garante ( Cassazione, 30917/ 2023). Analogamente il curatore, per quanto goda di discrezionalità nella scelta delle modalità di liquidazione, non è dispensato dal rispetto delle regole minime di correttezza comuni a tutte le procedure competitive, che impone l’adozione ex ante di ogni condotta necessaria ad assicurare la parità di trattamento tra i potenziali partecipanti.
In questa prospettiva, l’articolo 217 del Codice della crisi ha confermato la previsione della legge fallimentare, secondo cui il giudice delegato può sospendere le operazioni di vendita nel caso in cui ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero il prezzo offerto risulti sensibilmente inferiore rispetto a quello di mercato. Superando il precedente orientamento che subordinava l’esercizio del potere alla contestuale esistenza dei due criteri ( prezzo sensibilmente inferiore e gravi motivi), la giurisprudenza più recente ritiene che sia sufficiente che ne sussista almeno uno.
Così, la presenza di « gravi e giustificati motivi » integra un potere generale in capo al giudice delegato, non più limitato al solo profilo del prezzo di aggiudicazione. L’aggiudicazione a un valore sensibilmente inferiore a quello di mercato costituisce uno ( se non il più evidente) tra i possibili gravi e giustificati motivi che legittimano l’intervento del giudice, come anche l’esistenza di una proposta di concordato fallimentare ignorata dal curatore; ovvero, ancora, la pendenza di un ricorso per la revoca della procedura, benché in questo caso il potere di sospensione del giudice delegato entrerebbe in conflitto con il potere della Corte di Appello, in sede di reclamo, ove il giudice di seconde cure abbia rigettato l’istanza di sospensione di quello specifico atto di liquidazione.
Ad ogni modo, un’interpretazione restrittiva ridimensionerebbe inopportunamente una norma di chiusura che, al contrario, consente l’intervento giudiziale in tutti quei casi in cui la fase liquidatoria presenti profili gravemente patologici. Sempre secondo la più recente giurisprudenza, il potere di sospensione – essendo posto a presidio della legalità non solo formale ma anche sostanziale dell’intera procedura di vendita – può essere esercitato durante tutto l’arco temporale della medesima procedura.
La facoltà di congelare l’attività liquidatoria potrà, pertanto, concretizzarsi durante l’intero corso della procedura, dal momento dell’emissione del provvedimento con cui sono stabilite le modalità di vendita sino all’atto di trasferimento che fa seguito all’aggiudicazione. Il ruolo di controllo del giudice delegato, di cui i poteri ex articolo 217 del Codice della crisi costituiscono diretta manifestazione, varrebbe, pertanto, a evidenziare il carattere pubblico delle vendite concorsuali, nonché il conseguente interesse a che le stesse avvengano in modo da garantire, da un lato, il corretto svolgimento della competizione e, dall’altro, il miglior soddisfacimento di tutti i creditori partecipanti.
Certamente, il contemperamento dei richiamati principi non è sempre agevole. Un approccio eccessivamente formalistico rispetto
Gli eccessivi formalismi possono compromettere l’obiettivo del più rapido e miglior realizzo possibile
a beneficio dei creditori
alla regolarità della gara rischia di compromettere l’obiettivo finale rappresentato dal più rapido e miglior realizzo possibile a beneficio dei creditori. Tuttavia, una volta accertata la sussistenza di un elemento patologico che legittima la sospensione della gara da parte del giudice delegato, non resta che rimuovere il vulnus, ripristinando i singoli atti che ne risultino essere stati viziati al fine di procedere a nuova procedura competitiva.
La facoltà di congelare l’attività liquidatoria può concretizzarsi durante l’intero corso della procedura