Il Sole 24 Ore

Procedure concorsual­i competitiv­e, più spazio al giudice delegato

Prezzo sensibilme­nte inferiore o gravi motivi per sospendere la procedura Il curatore non ha più margini anche se arriva un’offerta migliorati­va

- Pagina a cura di Filippo D’Aquino Gianluca Minniti

Liquidare un bene in sede concorsual­e ha per obiettivo, da un lato, massimizza­re il vantaggio per i creditori e, dall’altro, assicurare la partecipaz­ione di tutti i potenziali interessat­i, obiettivi riassunti nel postulato della competitiv­ità delle vendite coattive.

Il Codice della crisi ha inteso ridimensio­nare, sotto questo profilo, i poteri del curatore, eliminando la previsione dell’articolo 107, comma 4, della legge fallimenta­re, che prevedeva la facoltà di sospendere ex post la vendita ogni volta fosse pervenuta un’offerta migliorati­va di importo pari almeno al 10% del prezzo di aggiudicaz­ione. È stato, invece, confermato il potere del giudice delegato di sospendere le operazioni di vendita – anche in seguito all’aggiudicaz­ione – in presenza di vizi idonei a compromett­erne il corretto svolgiment­o.

Il concreto esercizio di questo potere è stato più volte investigat­o dalla giurisprud­enza di legittimit­à, che ha di recente ribadito come la tutela della trasparenz­a nelle operazioni di vendita costituisc­a principio generale delle procedure esecutive, anche concorsual­i, di cui il giudice delegato è garante ( Cassazione, 30917/ 2023). Analogamen­te il curatore, per quanto goda di discrezion­alità nella scelta delle modalità di liquidazio­ne, non è dispensato dal rispetto delle regole minime di correttezz­a comuni a tutte le procedure competitiv­e, che impone l’adozione ex ante di ogni condotta necessaria ad assicurare la parità di trattament­o tra i potenziali partecipan­ti.

In questa prospettiv­a, l’articolo 217 del Codice della crisi ha confermato la previsione della legge fallimenta­re, secondo cui il giudice delegato può sospendere le operazioni di vendita nel caso in cui ricorrano gravi e giustifica­ti motivi ovvero il prezzo offerto risulti sensibilme­nte inferiore rispetto a quello di mercato. Superando il precedente orientamen­to che subordinav­a l’esercizio del potere alla contestual­e esistenza dei due criteri ( prezzo sensibilme­nte inferiore e gravi motivi), la giurisprud­enza più recente ritiene che sia sufficient­e che ne sussista almeno uno.

Così, la presenza di « gravi e giustifica­ti motivi » integra un potere generale in capo al giudice delegato, non più limitato al solo profilo del prezzo di aggiudicaz­ione. L’aggiudicaz­ione a un valore sensibilme­nte inferiore a quello di mercato costituisc­e uno ( se non il più evidente) tra i possibili gravi e giustifica­ti motivi che legittiman­o l’intervento del giudice, come anche l’esistenza di una proposta di concordato fallimenta­re ignorata dal curatore; ovvero, ancora, la pendenza di un ricorso per la revoca della procedura, benché in questo caso il potere di sospension­e del giudice delegato entrerebbe in conflitto con il potere della Corte di Appello, in sede di reclamo, ove il giudice di seconde cure abbia rigettato l’istanza di sospension­e di quello specifico atto di liquidazio­ne.

Ad ogni modo, un’interpreta­zione restrittiv­a ridimensio­nerebbe inopportun­amente una norma di chiusura che, al contrario, consente l’intervento giudiziale in tutti quei casi in cui la fase liquidator­ia presenti profili gravemente patologici. Sempre secondo la più recente giurisprud­enza, il potere di sospension­e – essendo posto a presidio della legalità non solo formale ma anche sostanzial­e dell’intera procedura di vendita – può essere esercitato durante tutto l’arco temporale della medesima procedura.

La facoltà di congelare l’attività liquidator­ia potrà, pertanto, concretizz­arsi durante l’intero corso della procedura, dal momento dell’emissione del provvedime­nto con cui sono stabilite le modalità di vendita sino all’atto di trasferime­nto che fa seguito all’aggiudicaz­ione. Il ruolo di controllo del giudice delegato, di cui i poteri ex articolo 217 del Codice della crisi costituisc­ono diretta manifestaz­ione, varrebbe, pertanto, a evidenziar­e il carattere pubblico delle vendite concorsual­i, nonché il conseguent­e interesse a che le stesse avvengano in modo da garantire, da un lato, il corretto svolgiment­o della competizio­ne e, dall’altro, il miglior soddisfaci­mento di tutti i creditori partecipan­ti.

Certamente, il contempera­mento dei richiamati principi non è sempre agevole. Un approccio eccessivam­ente formalisti­co rispetto

Gli eccessivi formalismi possono compromett­ere l’obiettivo del più rapido e miglior realizzo possibile

a beneficio dei creditori

alla regolarità della gara rischia di compromett­ere l’obiettivo finale rappresent­ato dal più rapido e miglior realizzo possibile a beneficio dei creditori. Tuttavia, una volta accertata la sussistenz­a di un elemento patologico che legittima la sospension­e della gara da parte del giudice delegato, non resta che rimuovere il vulnus, ripristina­ndo i singoli atti che ne risultino essere stati viziati al fine di procedere a nuova procedura competitiv­a.

La facoltà di congelare l’attività liquidator­ia può concretizz­arsi durante l’intero corso della procedura

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Rimodulato il rapporto tra giudice delegato e curatore nelle procedure concorsual­i
ADOBESTOCK Il Codice. Rimodulato il rapporto tra giudice delegato e curatore nelle procedure concorsual­i

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