Senza decreti, la delega non abbrevia i controlli sugli oneri pluriennali
Legittimo l’avviso sulle quote di ammortamento imputate in anni successivi
I principi della legge delega non sono applicabili in assenza del decreto delegato: si tratta, infatti, di un vincolo che però non integra il diritto vigente. Ad affermarlo è la Corte di Giustizia tributaria del Lazio con la sentenza 2754/ 13/ 2024 depositata il 24 aprile scorso ( presidente Musumeci e relatore Nispi Landi). La vicenda trae origine da un accertamento ad una società con il quale l’ufficio recuperava la quota di ammortamento imputata per competenza relativamente a spese di ricerca e sviluppo sostenute in anni precedenti. Il provvedimento veniva impugnato dalla contribuente che eccepiva, tra i diversi motivi, anche la decadenza del potere di accertamento. Secondo la tesi difensiva, l’ufficio avrebbe dovuto contestare le spese di ricerca e sviluppo nell’anno di sostenimento e non negli anni successivi di mera imputazione delle quote di ammortamento ( nella specie oltre i termini di decadenza rispetto al momento del sostenimento).
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo decaduto il potere di ammortamento. Secondo il collegio provinciale, la contestazione doveva riguardare il costo iniziale.
L’ufficio appellava la decisione, evidenziando che la tesi della Ctp era stata avallata solo da un’isolata pronuncia di legittimità e che era ( a quel tempo) comunque pendente la deci-sione delle Sezioni Unite.
La società si costituiva in giudizio, ribadendo la propria tesi. Nelle more della fissazione dell’udienza, con specifiche memorie, la contribuente sottolineava la legittimità della decisione di primo grado anche in conseguenza della legge delega approvata. In particolare, l’articolo 17, comma 1, lettera h) della legge 111/ 2023 ( legge delega per la riforma fiscale) ha introdotto fra i diversi criteri direttivi la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l’accertamento a partire dal periodo di imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, per i componenti di reddito a carattere pluriennale, al fine di evitare una eccessiva dilatazione dei termini decadenziali.
La Cgt di secondo grado del Lazio, pur ritenendo illegittimo l’accertamento, annullando quindi l’atto impositivo, ha escluso l’applicabilità del principio contenuto nella legge delega. Secondo il collegio la mera indicazione di un principio direttivo che vincola il legislatore delegato, non integra il diritto vigente e a tale previsione non può essere attribuita valenza retroattiva. Il giudice ha ritenuto applicabile il principio affermato dalle Sezioni unite 8500/ 2021 secondo il quale è consentito il recupero anche delle quote “successive” imputate negli esercizi diversi da quando è stato sostenuto il costo originario. La Cgt ha comunque confermato la deducibilità del costo valutando nel merito la vicenda.
Ricordiamo che tra le situazioni non ancora attuate in nessun decreto delegato c’è anche la limitazione delle presunzioni sulla base del valore di mercato dei beni e servizi e sulla distribuzione ai soci di società a ristretta base.