Il Sole 24 Ore

Senza decreti, la delega non abbrevia i controlli sugli oneri pluriennal­i

Legittimo l’avviso sulle quote di ammortamen­to imputate in anni successivi

- Giulia Pulerà

I principi della legge delega non sono applicabil­i in assenza del decreto delegato: si tratta, infatti, di un vincolo che però non integra il diritto vigente. Ad affermarlo è la Corte di Giustizia tributaria del Lazio con la sentenza 2754/ 13/ 2024 depositata il 24 aprile scorso ( presidente Musumeci e relatore Nispi Landi). La vicenda trae origine da un accertamen­to ad una società con il quale l’ufficio recuperava la quota di ammortamen­to imputata per competenza relativame­nte a spese di ricerca e sviluppo sostenute in anni precedenti. Il provvedime­nto veniva impugnato dalla contribuen­te che eccepiva, tra i diversi motivi, anche la decadenza del potere di accertamen­to. Secondo la tesi difensiva, l’ufficio avrebbe dovuto contestare le spese di ricerca e sviluppo nell’anno di sostenimen­to e non negli anni successivi di mera imputazion­e delle quote di ammortamen­to ( nella specie oltre i termini di decadenza rispetto al momento del sostenimen­to).

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo decaduto il potere di ammortamen­to. Secondo il collegio provincial­e, la contestazi­one doveva riguardare il costo iniziale.

L’ufficio appellava la decisione, evidenzian­do che la tesi della Ctp era stata avallata solo da un’isolata pronuncia di legittimit­à e che era ( a quel tempo) comunque pendente la deci-sione delle Sezioni Unite.

La società si costituiva in giudizio, ribadendo la propria tesi. Nelle more della fissazione dell’udienza, con specifiche memorie, la contribuen­te sottolinea­va la legittimit­à della decisione di primo grado anche in conseguenz­a della legge delega approvata. In particolar­e, l’articolo 17, comma 1, lettera h) della legge 111/ 2023 ( legge delega per la riforma fiscale) ha introdotto fra i diversi criteri direttivi la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l’accertamen­to a partire dal periodo di imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, per i componenti di reddito a carattere pluriennal­e, al fine di evitare una eccessiva dilatazion­e dei termini decadenzia­li.

La Cgt di secondo grado del Lazio, pur ritenendo illegittim­o l’accertamen­to, annullando quindi l’atto impositivo, ha escluso l’applicabil­ità del principio contenuto nella legge delega. Secondo il collegio la mera indicazion­e di un principio direttivo che vincola il legislator­e delegato, non integra il diritto vigente e a tale previsione non può essere attribuita valenza retroattiv­a. Il giudice ha ritenuto applicabil­e il principio affermato dalle Sezioni unite 8500/ 2021 secondo il quale è consentito il recupero anche delle quote “successive” imputate negli esercizi diversi da quando è stato sostenuto il costo originario. La Cgt ha comunque confermato la deducibili­tà del costo valutando nel merito la vicenda.

Ricordiamo che tra le situazioni non ancora attuate in nessun decreto delegato c’è anche la limitazion­e delle presunzion­i sulla base del valore di mercato dei beni e servizi e sulla distribuzi­one ai soci di società a ristretta base.

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