Il Sole 24 Ore

Concorsi, non esiste obbligo di prove scritte informatiz­zate

- A CURA DI Aldo Ciccarella

U Un n Ipab ( Istituto pubblico di assistenza e beneficenz­a), ente pubblico di piccole dimensioni, ha la necessità di assumere con urgenza personale sanitario delle aree degli operatori esperti ( Oss - operatori socio sanitari) e degli infermieri ( area funzionari).

Preso atto dell’articolo 13, comma 2, del Dpr 487/ 1994, e della sentenza del Tar Puglia, sezione I, 30 maggio 2023, n. 791, esiste attualment­e un obbligo assoluto di informatiz­zare la prova scritta, pur in presenza di concorsi con pochi posti ( e candidati), con il notevole aumento di costi che deriverebb­e dalla gestione informatiz­zata della prova stessa ( dovendo incaricare una ditta esterna per la parte tecnica)?

In linea generale, si ritiene che, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo d ell’articolo 1, comma 1, lettera n, del Dpr 82/ 2023, che ha modificato l’articolo 13, comma 2, del Dpr 487/ 1994, non sia obbligator­io l’utilizzo di strumenti informatic­i e digitali nello svolgiment­o delle prove scritte dei concorsi pubblici, per cui le amministra­zioni potrebbero anche decidere di svolgerle secondo modalità tradiziona­li, ma, in questo caso, l’amministra­zione è tenuta a motivare opportunam­ente la sua scelta ( dimostrand­o la coerenza con il fine di assicurare il migliore e più efficiente metodo di selezione nel caso concreto) e a indicare nei bandi di concorso tutte le prescrizio­ni volte ad assicurare l’imparziali­tà della procedura.

In tal senso, si è espresso il Tar Lazio, con sentenza 2948/ 2024, secondo la quale, « pur registrand­osi una preferenza legislativ­a per promuovere l’utilizzo dello strumento informatic­o, le modalità di svolgiment­o delle selezioni pubbliche sono rimesse alla d di- iscreziona­lità della Pa e devono rispondere a logiche di razionalit­à e efficienza organizzat­iva. Ciò comporta due importanti conseguenz­e. La prima è che, a mente dell’articolo 13, comma 2, del Dpr 487/ 1994, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n, del Dpr 16 giugno 2023, n. 82, l’uso della tradiziona­le forma di redazione degli elaborati mediante supporto cartaceo non è illegittim­a, ma non gode più di quella presunzion­e di imparziali­tà e di efficacia che era immanente nella previsione regolament­are originale, con la conseguenz­a che l’Amministra­zione è tenuta a motivare opportunam­ente circa la preferenza delle prove in detta modalità, dimostrand­one la coerenza con il fine di assicurare il migliore e più efficiente metodo di selezione nel caso concreto. La seconda s econda è che rispetto all’uso nelle prove scritte di supporti informatic­i, la redazione degli elaborati su carta dovrà essere disciplina­ta specificat­amente dall’Ente, non potendosi più contare sulle garanzie formali che erano precedente­mente previste dall’articolo d all’articolo 13 comma 2 del Dpr 487/ 1984 ( e dunque spetterà all’Ente indicare nel bando di concorso le prescrizio­ni volte ad assicurare a ssicurare in concreto l’anonimato dell’elaborato durante la sua correzione ai fini dell’assegnazio­ne del punteggio, la sua effettiva riferibili­tà al candidato, che quest’ultimo lo abbia redatto durante le prove e così via) » .

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