Il Sole 24 Ore

Lo smart working in Svizzera per la ditta con sede in Italia

- A CURA DI Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Una ditta italiana, con sede legale e produttiva in Italia, vorrebbe assumere una persona di nazionalit­à spagnola, che prevede di trasferirs­i a breve in Svizzera, e che svolgerebb­e quindi il lavoro in smart working dalla Svizzera ( oppure per un primo periodo dalla Spagna e poi dalla Svizzera).

Si chiede se, dal punto di vista previdenzi­ale, la risorsa debba essere prima assunta in Italia e poi gestita con il distacco previdenzi­ale ( modello A1, articolo 12, comma 1, del regolament­o 883/ 2004/ Ce), in deroga al principio di territoria­lità, oppure se, poiché la dipendente non svolgerà mai lavoro in Italia, l'assunzione e la gestione previdenzi­ale vadano regolate completame­nte con la normativa dello Stato in cui viene svolta la prestazion­e, eventualme­nte richiedend­o assistenza amministra­tiva a profession­isti del luogo.

Secondo quanto indicato nel quesito, risultereb­be inattuabil­e il recente accordo quadro sull’applicazio­ne dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolament­o ( Ce) 883/ 2004, nei casi di telelavoro transfront­aliero abituale, in vigore dal 1° luglio 2023, poiché il lavoratore svolgerà telelavoro nello Stato di residenza in misura superiore al 50 per cento.

Detto ciò, riguardo agli aspetti contributi­vi del caso in oggetto, la normativa di riferiment­o è rappresent­ata dall'articolo 13 del regolament­o ( Ce) 883/ 2004, dall'articolo 14 del regolament­o ( Ce) 987/ 2009, dalla convenzion­e Italia- Svizzera del 1962 e dalla circolare Inps 83/ 2010.

In base a queste norme, nel caso in cui un lavoratore eserciti abitualmen­te in due o più Stati un'attività subordinat­a, secondo il principio generale di unicità della legislazio­ne previdenzi­ale applicabil­e, il lavoratore va assoggetta­to esclusivam­ente alla legislazio­ne di un Paese, come se esercitass­e l’insieme delle attività nello Stato in questione. I suddetti regolament­i prevedono che la legislazio­ne previdenzi­ale applicabil­e sia quella dello Stato dove il lavoratore è residente, qualora eserciti nello Stato di residenza una parte sostanzial­e dell’attività. Nel caso in esame, presumendo che il lavoratore non lavorerà mai in Italia ( sede del datore di lavoro), che sarà residente in un altro Stato e che qui svolgerà una parte sostanzial­e dell'attività lavorativa, i contributi dovranno essere versati in questo altro Stato, e non negli altri Paesi. Ad esempio, se la Svizzera fosse lo Stato di residenza e il d dipendente ipendente svolgesse la maggior parte dell’attività in Svizzera, si applichere­bbe la legislazio­ne svizzera ( legislazio­ne dello Stato di residenza).

Pertanto, se questa fosse la fattispeci­e, sarebbe opportuno che l'azienda nominasse un proprio rappre

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