Lo smart working in Svizzera per la ditta con sede in Italia
Una ditta italiana, con sede legale e produttiva in Italia, vorrebbe assumere una persona di nazionalità spagnola, che prevede di trasferirsi a breve in Svizzera, e che svolgerebbe quindi il lavoro in smart working dalla Svizzera ( oppure per un primo periodo dalla Spagna e poi dalla Svizzera).
Si chiede se, dal punto di vista previdenziale, la risorsa debba essere prima assunta in Italia e poi gestita con il distacco previdenziale ( modello A1, articolo 12, comma 1, del regolamento 883/ 2004/ Ce), in deroga al principio di territorialità, oppure se, poiché la dipendente non svolgerà mai lavoro in Italia, l'assunzione e la gestione previdenziale vadano regolate completamente con la normativa dello Stato in cui viene svolta la prestazione, eventualmente richiedendo assistenza amministrativa a professionisti del luogo.
Secondo quanto indicato nel quesito, risulterebbe inattuabile il recente accordo quadro sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ( Ce) 883/ 2004, nei casi di telelavoro transfrontaliero abituale, in vigore dal 1° luglio 2023, poiché il lavoratore svolgerà telelavoro nello Stato di residenza in misura superiore al 50 per cento.
Detto ciò, riguardo agli aspetti contributivi del caso in oggetto, la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 13 del regolamento ( Ce) 883/ 2004, dall'articolo 14 del regolamento ( Ce) 987/ 2009, dalla convenzione Italia- Svizzera del 1962 e dalla circolare Inps 83/ 2010.
In base a queste norme, nel caso in cui un lavoratore eserciti abitualmente in due o più Stati un'attività subordinata, secondo il principio generale di unicità della legislazione previdenziale applicabile, il lavoratore va assoggettato esclusivamente alla legislazione di un Paese, come se esercitasse l’insieme delle attività nello Stato in questione. I suddetti regolamenti prevedono che la legislazione previdenziale applicabile sia quella dello Stato dove il lavoratore è residente, qualora eserciti nello Stato di residenza una parte sostanziale dell’attività. Nel caso in esame, presumendo che il lavoratore non lavorerà mai in Italia ( sede del datore di lavoro), che sarà residente in un altro Stato e che qui svolgerà una parte sostanziale dell'attività lavorativa, i contributi dovranno essere versati in questo altro Stato, e non negli altri Paesi. Ad esempio, se la Svizzera fosse lo Stato di residenza e il d dipendente ipendente svolgesse la maggior parte dell’attività in Svizzera, si applicherebbe la legislazione svizzera ( legislazione dello Stato di residenza).
Pertanto, se questa fosse la fattispecie, sarebbe opportuno che l'azienda nominasse un proprio rappre