Eco- sismabonus e 50% per l’edificio di otto unità dell’unico proprietario
Mix di detrazioni per le spese di miglioramento sismico, isolamento e recupero
In un edificio composto da otto unità ( quattro a destinazione abitativa e quattro pertinenze), possedute da un unico proprietario, sono stati effettuati nel 2023 i seguenti interventi:
• miglioramento sismico con riduzione di due classi di rischio: 510.000 euro;
• isolamento termico sull’involucro dell’edificio ( più del 25% della superficie disperdente lorda): 270.000 euro;
• altri interventi ricompresi nel bonus ristrutturazioni: 30.000 euro per unità abitativa.
A quali detrazioni Irpef potrà accedere il contribuente?
1 Interventi « eco- sismabonus » L’articolo 14, comma 2- quater. 1, Dl 63/ 2013 riconosce la detrazione “ecosismabonus” nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali che ricadano nelle zone sismiche 1, 2 o 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
La detrazione spetta nella misura dell’ 80%, se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o dell’ 85% se le classi di rischio sono due. E si applica su un ammontare di spesa non superiore a 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Nonostante la norma richiami gli interventi sugli edifici condominiali, le Entrate hanno ritenuto di poter estendere la detrazione agli edifici di un unico proprietario per gli interventi realizzati su tali parti comuni, in presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome.
L’ammontare massimo di spesa su cui questo “unico proprietario” potrà avvalersi della detrazione è pari a 1.088.000 euro ( 136.000 * 8 unità). Avendo sostenuto spese per complessivi 780.000 euro ( 510.000 di miglioramento sismico e 270.000 di isolamento termico) e avendo conseguito una riduzione di due classi di rischio sismico, la detrazione sarà pari a 663.000 euro ( 780.000 * 85%) da ripartire in dieci rate annuali di pari importo.
2 Interventi di recupero edilizio Se si tratta di interventi effettuati su singole unità immobiliari con una propria autonomia, e quindi distinti da quelli sulle parti comuni, è ammessa la detrazione del 50% ex articolo 16- bis, comma 1, lettera b) del Tuir, nel limite di massimo di spesa di 96.000 euro per ogni unità. Pertanto la detrazione complessiva spettante sarà pari a 60.0000 euro ( 30.000 * 4 unità abitative * 50%), da ripartire in dieci rate annuali di pari importo.
3 Compilazione del Redditi L’intervento di “eco- sismabonus” dovrà essere indicato nella sezione IV del quadro RP, ai righi RP61 – RP64 indicando nella colonna 1, « Tipologia di intervento » , il codice “11”; mentre gli interventi di recupero del patrimonio edilizio andranno indicati nella sezione III- A del quadro RP, ai righi da RP41 a RP47, compilando un rigo per ciascuna unità abitativa e riportando nella sezione III- B i dati catastali.