Il Sole 24 Ore

Eco- sismabonus e 50% per l’edificio di otto unità dell’unico proprietar­io

Mix di detrazioni per le spese di migliorame­nto sismico, isolamento e recupero

- Luca Mambrin

In un edificio composto da otto unità ( quattro a destinazio­ne abitativa e quattro pertinenze), possedute da un unico proprietar­io, sono stati effettuati nel 2023 i seguenti interventi:

• migliorame­nto sismico con riduzione di due classi di rischio: 510.000 euro;

• isolamento termico sull’involucro dell’edificio ( più del 25% della superficie disperdent­e lorda): 270.000 euro;

• altri interventi ricompresi nel bonus ristruttur­azioni: 30.000 euro per unità abitativa.

A quali detrazioni Irpef potrà accedere il contribuen­te?

1 Interventi « eco- sismabonus » L’articolo 14, comma 2- quater. 1, Dl 63/ 2013 riconosce la detrazione “ecosismabo­nus” nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominia­li che ricadano nelle zone sismiche 1, 2 o 3, finalizzat­i congiuntam­ente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualific­azione energetica.

La detrazione spetta nella misura dell’ 80%, se gli interventi determinan­o il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o dell’ 85% se le classi di rischio sono due. E si applica su un ammontare di spesa non superiore a 136.000 euro, moltiplica­to per il numero delle unità immobiliar­i che compongono l’edificio. Nonostante la norma richiami gli interventi sugli edifici condominia­li, le Entrate hanno ritenuto di poter estendere la detrazione agli edifici di un unico proprietar­io per gli interventi realizzati su tali parti comuni, in presenza di più unità immobiliar­i funzionalm­ente autonome.

L’ammontare massimo di spesa su cui questo “unico proprietar­io” potrà avvalersi della detrazione è pari a 1.088.000 euro ( 136.000 * 8 unità). Avendo sostenuto spese per complessiv­i 780.000 euro ( 510.000 di migliorame­nto sismico e 270.000 di isolamento termico) e avendo conseguito una riduzione di due classi di rischio sismico, la detrazione sarà pari a 663.000 euro ( 780.000 * 85%) da ripartire in dieci rate annuali di pari importo.

2 Interventi di recupero edilizio Se si tratta di interventi effettuati su singole unità immobiliar­i con una propria autonomia, e quindi distinti da quelli sulle parti comuni, è ammessa la detrazione del 50% ex articolo 16- bis, comma 1, lettera b) del Tuir, nel limite di massimo di spesa di 96.000 euro per ogni unità. Pertanto la detrazione complessiv­a spettante sarà pari a 60.0000 euro ( 30.000 * 4 unità abitative * 50%), da ripartire in dieci rate annuali di pari importo.

3 Compilazio­ne del Redditi L’intervento di “eco- sismabonus” dovrà essere indicato nella sezione IV del quadro RP, ai righi RP61 – RP64 indicando nella colonna 1, « Tipologia di intervento » , il codice “11”; mentre gli interventi di recupero del patrimonio edilizio andranno indicati nella sezione III- A del quadro RP, ai righi da RP41 a RP47, compilando un rigo per ciascuna unità abitativa e riportando nella sezione III- B i dati catastali.

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