Il Sole 24 Ore

Infedele dichiarazi­one, sanzioni con incrementi

In alcuni casi per calcolare la riduzione non si parte dall’ordinario 90%

- Sergio Pellegrino Lucia Recchioni

Le ipotesi di infedeltà dichiarati­va possono essere sanate mediante ravvedimen­to operoso, benefician­do della riduzione sanzionato­ria calcolata in funzione del tempo trascorso dalla violazione

Nella quantifica­zione della sanzione da versare, però, vi sono dei casi in cui non si può far riferiment­o alla misura ordinaria del 90% ( prevista, appunto, dall’articolo 1 del Dlgs 471/ 1997 per le infedeltà dichiarati­ve), perché occorre tener conto di alcuni incrementi sanzionato­ri connessi a specifiche ipotesi normativam­ente previste. A tal proposito, si pensi ad esempio:

• all’aumento di un terzo della sanzione per i redditi prodotti all’estero, che è quindi compresa tra il 120 e il 240% delle imposte evase;

• e al raddoppio delle sanzioni nel caso di investimen­ti e attività di natura finanziari­a detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegia­to non indicati nel quadro RW, che si presume costituiti con redditi sottratti a tassazione.

Previsto il raddoppio delle sanzioni anche nel caso di canoni soggetti a cedolare secca non dichiarati o infedelmen­te dichiarati. Più precisamen­te, l’articolo 1, comma 7, del Dlgs 471/ 1997 regola il raddoppio delle sanzioni stabilite:

Possibile raddoppio anche per le violazioni relative ai canoni da assoggetta­re a cedolare secca

• in materia di infedele dichiarazi­one, in caso di indicazion­e dei canoni in misura inferiore a quella effettiva ( con sanzione tra il 180% e il 360% dell’imposta);

• in materia di omessa dichiarazi­one, in ipotesi di mancata indicazion­e dei canoni ( ovvero la sanzione dal 240 al 480%, con un minimo di 500 euro). In questo secondo caso l’assimilazi­one attiene esclusivam­ente alla misura sanzionato­ria, non operando invece le altre disposizio­ni in tema di dichiarazi­one omessa.

Queste sanzioni si applicano esclusivam­ente se « il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva » . Ne discende che il raddoppio non opera, ad esempio, in caso di errata indicazion­e dell’aliquota applicabil­e: ovvero il 10% in luogo del 21 o del 26 per cento.

Non opera, invece, il raddoppio in caso di canoni di locazione oggetto di ordinario regime di tassazione; né, allo stesso modo, se vi è disapplica­zione della cedolare secca da parte degli uffici.

Queste disposizio­ni non possono essere ignorate anche nell’ambito del ravvedimen­to speciale, grazie al quale sarà possibile beneficiar­e della sanzione ridotta nella misura di 1/ 18 del minimo fino al prossimo 31 maggio.

Nel caso in cui, infatti, la dichiarazi­one sia stata validament­e presentata, pur omettendo la compilazio­ne del quadro RB, in cui doveva essere indicato il reddito di locazione soggetto a cedolare secca, la riduzione di 1/ 18 del minimo non va calcolata sul 90% ( come per qualsiasi infedeltà dichiarati­va), ma sul 240 per cento. Ai fini del ravvedimen­to speciale, pertanto, la sanzione da pagare sarebbe pari al 13,33% dell’imposta.

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