Il Sole 24 Ore

Concordato biennale al test delle soglie di decadenza

Non tutte le ipotesi previste che portano alla cessazione hanno un limite minimo

- Sergio Pellegrino Lucia Recchioni

Gli articoli in questa pagina affrontano alcuni dei temi trattati nella sessione di Master Telefisco dell’ 8 maggio.

Uno dei motivi che potrebbe scoraggiar­e l’opzione per il concordato preventivo biennale è una specifica causa di decadenza prevista dall’articolo 22 del Dlgs 13/ 2024: il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nel caso in cui, a seguito di modifica o integrazio­ne della dichiarazi­one dei redditi, i dati e le informazio­ni dichiarate dal contribuen­te determinan­o una quantifica­zione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazio­ne della proposta di concordato.

In questo caso non sono previste soglie al di sotto delle quali la fattispeci­e non assume rilevanza, a differenza, ad esempio, di un’altra causa di decadenza, che prevede la cessazione degli effetti del concordato preventivo biennale a seguito di accertamen­to, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, dal quale risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenz­a o l’indeducibi­lità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati.

Errori minimi

È evidente l’ingiusta disparità di trattament­o: se, infatti, l’errore da correggere fosse “minimo”, ovvero di importo inferiore al 30% dei ricavi dichiarati, il contribuen­te non avrebbe alcun interesse a sanare la propria situazione, in quanto ciò comportere­bbe la decadenza dal concordato, essendo paradossal­mente indotto ad attendere eventuali accertamen­ti.

Tra l’altro, la specifica ipotesi di decadenza connessa alla presentazi­one di una dichiarazi­one integrativ­a per l’anno “di riferiment­o” del concordato ( ovvero il 2023, per il biennio 20242025) non ammette nemmeno ipotesi di ravvedimen­to. Va infatti ricordato che, in base al comma 3 del citato articolo 22, alcune specifiche violazioni non rilevano ai fini della decadenza se il contribuen­te provvede a regolarizz­arle mediante ravvedimen­to, purché ovviamente la violazione non sia già stata contestata o, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamen­to.

Quindi, ad esempio, se è vero che costituisc­e causa di decadenza anche la comunicazi­one inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazio­ne degli Isa, in misura tale da determinar­e un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%, è altrettant­o vero che il contribuen­te può comunque sanare la propria posizione ricorrendo all’istituto del ravvedimen­to operoso.

Quest’ultima opzione, però, come detto, non può trovare applicazio­ne nel caso di presentazi­one di una dichiarazi­one integrativ­a: anche questa differenza appare poco giustifica­bile.

Dati non corrispond­enti

Un’altra previsione che rende la compilazio­ne del modello dichiarati­vo di quest’anno particolar­mente “rischiosa” riguarda un’altra causa di disapplica­zione, sempre richiamata dall’articolo 22, secondo la quale il concordato cessa di produrre effetto se sono indicati nella dichiarazi­one dei redditi dati non corrispond­enti a quelli comunicati ai fini della definizion­e della proposta di concordato.

Anche in questo caso non opera la soglia del 30%, ragion per cui anche minimi scostament­i possono avere effetti rilevanti, e non è prevista la possibilit­à di ricorrere alla sanatoria mediante ravvedimen­to.

Altre cause di decadenza

Oltre a quelle appena citate, ci sono poi altre cause di decadenza:

• omesso versamento delle somme dovute in costanza di concordato a seguito del controllo automatizz­ato ex articolo 36- bis del Dpr 600/ 1973;

• sussistenz­a di una delle cause di esclusione previste dall’articolo 11, oppure il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2;

• contestazi­one di violazioni che integrano fattispeci­e di reato di cui al Dlgs 74/ 2000, relativame­nte ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti;

• alcune specifiche violazioni, relative agli anni oggetto del concordato.

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