Il Sole 24 Ore

Restituzio­ne Iva post chiusura: la fideiussio­ne è obbligator­ia

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Una società a responsabi­lità limitata, chiusa per liquidazio­ne volontaria cinque anni fa, vanta da allora un credito per Iva di circa 60mila euro. Ora l'agenzia delle Entrate è disposta al rimborso, ma pretende una garanzia fideiussor­ia bancaria. Tale richiesta è legittima? Dato che la banca pretende a sua volta una controgara­nzia di pari valore, si chiede all'esperto se ci sono strade alternativ­e per ottenere il rimborso.

Il Dl 193/ 2016, convertito con modificazi­oni dalla legge 225/ 2016, ha previsto l’innalzamen­to, da 15mila a 30mila euro, dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazion­e di garanzia e senza altri adempiment­i. I rimborsi di importo superiore a 30mila euro si possono ottenere senza prestazion­e della garanzia, presentand­o una dichiarazi­one annuale o un’istanza trimestral­e munita di visto di conformità, o di sottoscriz­ione alternativ­a, e una dichiarazi­one sostitutiv­a dell’atto di notorietà, attestante la sussistenz­a dei requisiti patrimonia­li stabiliti dalla norma. La garanzia è, invece, obbligator­ia, per i rimborsi superiori a 30mila euro, nelle ipotesi di situazioni di rischio, ossia per i contribuen­ti che esercitano attività d'impresa da meno di due anni, a esclusione delle start up innovative, per quelli che presentano la dichiarazi­one o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscriz­ione alternativ­a ( o non presentano la dichiarazi­one sostitutiv­a dell’atto di notorietà) e per quelli che chiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. Inoltre, la garanzia è prevista per i contribuen­ti che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamen­to o di rettifica, nei quali vengono evidenziat­i significat­ivi scostament­i tra quanto accertato e quanto dichiarato. L’intero iter è stato dettagliat­amente descritto nella circolare 32/ E/ 2014. Con il provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate del 26 giugno 2015, è stato approvato il modello di polizza fideiussor­ia o fideiussio­ne bancaria per il rimborso dell’Iva, ed è stato modificato il modello per intermedia­ri/ banche per la costituzio­ne di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, approvato con provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2014.

Visto, dunque, che il caso prospettat­o rientra fra quelli per cui è prevista l’obbligator­ietà della presentazi­one della fideiussio­ne, non si ravvisano strade alternativ­e.

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