No al concordato biennale per chi non applica l'Isa
Siamo agenti assicurativi, che svolgono la propria attività in forma di società a responsabilità limitata. Compiliamo gli Isa ( indici sintetici di affidabilità), ma, in fase di accertamento fiscale, l'agenzia delle Entrate non ci ha concesso la riduzione dei termini di accertamento di un anno, sostenendo che siamo sì obbligati a compilare il nostro Isa, ma ai soli fini statistici. È corretto? Di conseguenza, non potremo aderire al concordato preventivo biennale?
La risposta ai due quesiti è affermativa.
Si precisa, infatti, che il regime premiale stabilito dall’articolo 9- bis, comma 11, del Dl 50/ 2017, per i contribuenti assoggettati agli Isa, al raggiungimento di determinati punteggi di affidabilità fiscale, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, è applicabile soltanto se, per l'attività esercitata ( o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d'impresa o più attività di lavoro autonomo), è previsto uno specifico Isa e se lo stesso è applicato dal contribuente. Conseguentemente - così come, peraltro, precisato dalla stessa agenzia delle Entrate con le circolari 17/ E/ 2019, 16/ E/ 2020 e 6/ E/ 2021 - risultano esclusi dal regime premiale Isa i contribuenti che, per la presenza di una causa di esclusione, nel periodo d'imposta interessato non presentano il modello Isa oppure, come nel caso prospettato, presentano il modello solo per fini statistici, o ai fini dell'acquisizione dei dati necessari all'elaborazione futura degli Isa. Inoltre, si fa rilevare che, secondo quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, del Dlgs 13/ 2024, possono aderire al nuovo istituto del concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli Isa. Di conseguenza, i contribuenti che potenzialmente sarebbero soggetti alla disciplina Isa, ma che concretamente la disapplicano, per effetto di una o più cause di esclusione, non dovrebbero accedere al concordato preventivo biennale.