Patente a punti con requisiti autocertificati
I fornitori e chi svolge prestazioni intellettuali sono esclusi dall’obbligo
La legge di conversione del Dl 19/ 2024, approvata dalla Camera, riscrive le regole della patente a punti, in vigore dal 1° ottobre 2024, per chi opera nei cantieri edili temporanei o mobili.
Invariati il monte crediti iniziale di 30 e i 15 punti minimi necessari per poter operare, cambiano i casi di esclusione. Nessun obbligo per coloro che effettuano mere forniture, come possono essere le ditte che forniscono il materiale edile, e neppure per chi svolge prestazioni intellettuali, quali, ad esempio, architetti, ingegneri e geometri impegnati nel cantiere come progettisti, direttori dei lavori o coordinatori della sicurezza. Esonerate anche le imprese in possesso dell’attestazione Soa ( rilasciata da appositi organismi, che dimostra i requisiti economico- organizzativi dell’impresa per concorre a gare d’appalto), purché, a differenza di quanto previsto dal decreto legge in vigore, in classifica pari o superiore alla terza ( significa per valori superiori a 516mila euro) sulla base dell’articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici ( Dlgs 36/ 2023).
Ulteriore ipotesi di esclusione si riferisce a imprese e lavoratori autonomi stabiliti all’estero. Chi proviene da uno Stato dell’Unione europea deve ottenere un documento equivalente dalla competente autorità del Paese d’origine. Per chi proviene da Stati extra Ue, il documento deve essere riconosciuto secondo la legge italiana.
Non cambia il rilascio della patente in formato digitale da parte dell’Ispettorato del lavoro, deputato anche alla eventuale decurtazione dei punti e alla sua sospensione. Viene però aggiunto un requisito per ottenere il documento. Non solo l’iscrizione alla Camera di commercio, l’adempimento degli obblighi formativi previsti per datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori dipendenti e autonomi, il possesso del documento unico di regolarità contributiva, del documento di valutazione dei rischi e del documento unico di regolarità fiscale; necessaria anche la designazione, quando ne ricorre l’obbligo, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Altra novità riguarda le modalità di attestazione del possesso dei requisiti, che può essere autocertificato. Qualora, in sede di controllo post rilascio, venga accertata la non veridicità, scatta la revoca, anche se la falsa dichiarazione riguarda uno solo dei requisiti richiesti dalla legge.
La norma rinvia a un futuro decreto del ministro del Lavoro che, sentito l’Ispettorato, individuerà le modalità di presentazione della domanda per la patente, i contenuti informativi della patente medesima, nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione. A tal fine, l’Ispettorato dovrà avviare il monitoraggio e trasmettere al ministero i dati sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro il 30 settembre 2025.
Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso ( articolo 10, comma 1, del Dlgs 124/ 2004), in fase di attivazione, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro ( articolo 8 del Dlgs 81/ 2008).
Infine, l’obbligo della patente potrà essere esteso ad altri settori individuati con decreto del ministro del Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
‘ Un decreto ministeriale definirà le modalità di richiesta, contenuti e procedura di sospensione
Le considerazioni esposte non impegnano
l’amministrazione di appartenenza