Il Sole 24 Ore

Riforma dello sport al debutto A rischio il riconoscim­ento degli enti

L’elenco delle discipline

- Andrea Mancino Gabriele Sepio

Efficaci dal 1° gennaio 2023 le norme sul riconoscim­ento di associazio­ni dilettanti­stiche Con il venir meno del registro Coni da valutare

Riforma dello Sport, dal 1° gennaio 2023 debuttano le prime norme con possibile corto circuito per il riconoscim­ento ai fini sportivi degli enti. La riforma, avviata con Legge delega 86/ 2019, è destinata ad entrare in vigore in fasi diverse a seguito dell’avvicendar­si di una serie di proroghe che ne hanno rallentato l’operativit­à. Le ragioni sono legate non solo alla eterogenei­tà dei temi ma anche alla necessità di rivedere alcune disposizio­ni, prime tra tutti quelle dedicate al lavoro sportivo e al coordiname­nto delle norme con la riforma del Terzo settore.

A seguito dell’ultimo rinvio contenuto nel decreto Sostegni- bis, dal 1° gennaio di quest’anno è scattata l’operativit­à delle norme in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali ( Dlgs 40/ 2021), nonché di alcune specifiche disposizio­ni contenute nel decreto 36/ 2021 che regola gli enti sportivi profession­istici e dilettanti­stici e la fiscalità dei collaborat­ori sportivi.

In particolar­e, dal 1° gennaio scorso sono divenute efficaci le nuove previsioni ( articolo 10 Dlgs 36/ 21) in tema di riconoscim­ento ai fini sportivi delle associazio­ni e società sportive dilettanti­stiche ( Asd e Ssd). Una disposizio­ne che, da un lato, attribuisc­e agli Organismi del Coni ( Federazion­i sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva) il compito di riconoscer­e, ai fini sportivi, le Asd/ Ssd ad essi affiliati. Dall’altro, rimette al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettanti­stiche, destinato a sostituire il registro Coni, la certificaz­ione della natura dilettanti­stica dell’attività svolta.

Certificaz­ione, questa, di fondamenta­le importanza, giacché costituisc­e il presuppost­o per accedere alle agevolazio­ni fiscali e previdenzi­ali riservate alle Asd/ Ssd. Si pensi, ad esempio, alle disposizio­ni di favore ai fini Ires e Iva di cui alla legge 398/ 91 o alla detassazio­ne dei compensi sportivi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir. Diversi, tuttavia, i nodi da sciogliere nello scenario che si prospetta e che interessa, a ben vedere, tutto il mondo dilettanti­stico. Anzitutto, il mancato coordiname­nto con il sistema ante riforma. Il nuovo Registro delle attività sportive, istituito presso il Dipartimen­to per lo sport, non è ancora operativo: la normativa che ne prevede l’istituzion­e e il funzioname­nto sarà infatti efficace non prima del 31 agosto prossimo ( articolo 17- bis Dlgs 39/ 2021). Da quella data peraltro scatterann­o ulteriori 6 mesi per l’emanazione di un decreto destinato a fissare le regole per l’operativit­à del nuovo registro. Questo significa che molto verosimilm­ente occorrerà attendere almeno il 2023 per poter arrivare ad un effettivo passaggio di consegne dall’attuale registro Coni al nuovo elenco tenuto dal dipartimen­to dello sport. Altro aspetto da considerar­e è che solo dal prossimo 31 agosto verrà meno anche quella norma che attualment­e riconosce il Coni quale unico organismo abilitato a certificar­e la natura dilettanti­stica degli enti sportivi ( articolo 17 Dlgs 39/ 2021, che abroga l’articolo 7 Dl 136/ 2004).

Pertanto da un lato la nuova norma già operativa da quest’anno assegna al Dipartimen­to dello sport il compito di riconoscer­e la finalità sportiva degli enti che tuttavia senza lo strumento del nuovo registro resta di fatto sulla carta. Almeno fino al prossimo agosto gli enti potranno dunque ottenere dal Coni la certificaz­ione che consente di accedere, tra le altre cose, alle misure fiscali.

La mancanza di una disciplina transitori­a sul punto, che possa definire con maggior dettaglio modalità e tempi nel passaggio di consegne tra Coni e dipartimen­to Sport, rischia di lasciare nell’incertezza gli enti sportivi. Tra i temi da verificare ci sarà anche quello legato ai possibili cambiament­i che investiran­no le discipline oggetto del riconoscim­ento sportivo. Il Coni ha finora fissato dei paletti individuan­do un elenco tassativo di discipline nell’ambito delle quali è possibile ottenere la certificaz­ione della natura dilettanti­stica dell’attività svolta. Occorrerà capire se con il trasferime­nto delle competenze al dipartimen­to sport resterà fermo il “numero chiuso” previsto per le discipline oppure se si arriverà ad una definizion­e più ampia di attività sportiva alla stregua di quanto previsto dalla riforma del terzo settore.

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