Riforma dello sport al debutto A rischio il riconoscimento degli enti
L’elenco delle discipline
Efficaci dal 1° gennaio 2023 le norme sul riconoscimento di associazioni dilettantistiche Con il venir meno del registro Coni da valutare
Riforma dello Sport, dal 1° gennaio 2023 debuttano le prime norme con possibile corto circuito per il riconoscimento ai fini sportivi degli enti. La riforma, avviata con Legge delega 86/ 2019, è destinata ad entrare in vigore in fasi diverse a seguito dell’avvicendarsi di una serie di proroghe che ne hanno rallentato l’operatività. Le ragioni sono legate non solo alla eterogeneità dei temi ma anche alla necessità di rivedere alcune disposizioni, prime tra tutti quelle dedicate al lavoro sportivo e al coordinamento delle norme con la riforma del Terzo settore.
A seguito dell’ultimo rinvio contenuto nel decreto Sostegni- bis, dal 1° gennaio di quest’anno è scattata l’operatività delle norme in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali ( Dlgs 40/ 2021), nonché di alcune specifiche disposizioni contenute nel decreto 36/ 2021 che regola gli enti sportivi professionistici e dilettantistici e la fiscalità dei collaboratori sportivi.
In particolare, dal 1° gennaio scorso sono divenute efficaci le nuove previsioni ( articolo 10 Dlgs 36/ 21) in tema di riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche ( Asd e Ssd). Una disposizione che, da un lato, attribuisce agli Organismi del Coni ( Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva) il compito di riconoscere, ai fini sportivi, le Asd/ Ssd ad essi affiliati. Dall’altro, rimette al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, destinato a sostituire il registro Coni, la certificazione della natura dilettantistica dell’attività svolta.
Certificazione, questa, di fondamentale importanza, giacché costituisce il presupposto per accedere alle agevolazioni fiscali e previdenziali riservate alle Asd/ Ssd. Si pensi, ad esempio, alle disposizioni di favore ai fini Ires e Iva di cui alla legge 398/ 91 o alla detassazione dei compensi sportivi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir. Diversi, tuttavia, i nodi da sciogliere nello scenario che si prospetta e che interessa, a ben vedere, tutto il mondo dilettantistico. Anzitutto, il mancato coordinamento con il sistema ante riforma. Il nuovo Registro delle attività sportive, istituito presso il Dipartimento per lo sport, non è ancora operativo: la normativa che ne prevede l’istituzione e il funzionamento sarà infatti efficace non prima del 31 agosto prossimo ( articolo 17- bis Dlgs 39/ 2021). Da quella data peraltro scatteranno ulteriori 6 mesi per l’emanazione di un decreto destinato a fissare le regole per l’operatività del nuovo registro. Questo significa che molto verosimilmente occorrerà attendere almeno il 2023 per poter arrivare ad un effettivo passaggio di consegne dall’attuale registro Coni al nuovo elenco tenuto dal dipartimento dello sport. Altro aspetto da considerare è che solo dal prossimo 31 agosto verrà meno anche quella norma che attualmente riconosce il Coni quale unico organismo abilitato a certificare la natura dilettantistica degli enti sportivi ( articolo 17 Dlgs 39/ 2021, che abroga l’articolo 7 Dl 136/ 2004).
Pertanto da un lato la nuova norma già operativa da quest’anno assegna al Dipartimento dello sport il compito di riconoscere la finalità sportiva degli enti che tuttavia senza lo strumento del nuovo registro resta di fatto sulla carta. Almeno fino al prossimo agosto gli enti potranno dunque ottenere dal Coni la certificazione che consente di accedere, tra le altre cose, alle misure fiscali.
La mancanza di una disciplina transitoria sul punto, che possa definire con maggior dettaglio modalità e tempi nel passaggio di consegne tra Coni e dipartimento Sport, rischia di lasciare nell’incertezza gli enti sportivi. Tra i temi da verificare ci sarà anche quello legato ai possibili cambiamenti che investiranno le discipline oggetto del riconoscimento sportivo. Il Coni ha finora fissato dei paletti individuando un elenco tassativo di discipline nell’ambito delle quali è possibile ottenere la certificazione della natura dilettantistica dell’attività svolta. Occorrerà capire se con il trasferimento delle competenze al dipartimento sport resterà fermo il “numero chiuso” previsto per le discipline oppure se si arriverà ad una definizione più ampia di attività sportiva alla stregua di quanto previsto dalla riforma del terzo settore.