Il Sole 24 Ore

Tirocini solo per favorire l’inclusione sociale

Formazione e lavoro. Per quelli extracurri­culari la legge di Bilancio 2022 indica una nuova platea di riferiment­o, limiti di utilizzo e sanzioni

- Gianni Bocchieri

Entro il 30 giugno, Governo e Regioni dovranno concludere un accordo per la definizion­e di nuove linee guida per tutti i tirocini o stage diversi da quelli curricular­i svolti in percorsi di istruzione e formazione anche universita­ria, funzionali al conseguime­nto di un titolo di studio formalment­e riconosciu­to.

È quello che prevede la legge di Bilancio 2022, per il riordino della disciplina del tirocinio quale percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzat­o all’orientamen­to e alla formazione profession­ale, anche al fine di aumentare il matching tra domanda e offerta di lavoro.

L’accordo dovrà essere condiviso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sostituend­o l’analogo accordo del 25 maggio 2017, con cui furono condivise le vigenti linee guida sollecitat­e dall’ampio ricorso ai tirocini finanziati dal programma nazionale di politica attiva Garanzia giovani.

La nuova platea, da definire

Per la definizion­e delle nuove linee guida, la norma prevede criteri particolar­mente restrittiv­i di attivazion­e di tirocini extracurri­culari, circoscriv­endone l’ambito solo in favore di « soggetti con difficoltà di inclusione sociale » utilizzand­o quindi un riferiment­o letterale diverso da quello di « persona svantaggia­ta » o « molto svantaggia­ta » secondo la vigente disciplina nazionale e comunitari­a ( Dm 17 ottobre 2017, in conformità al regolament­o Ue 651/ 2014).

Guardando alle diverse discipline regionali vigenti, e alle linee guida del 22 gennaio 2015, può dirsi che si tratta di un riferiment­o soggettivo riferito a fattispeci­e di tirocini attivati nell’ambito dei servizi sociali e a quelle dell’istruzione, della formazione e delle politiche attive del lavoro. Mentre ora i tirocini extracurri­culari possono essere rivolti, senza limiti di età, a lavoratori a rischio disoccupaz­ione o disoccupat­i; in cassa integrazio­ne; persone già occupate ma in cerca di altra occupazion­e; soggetti disabili e svantaggia­ti ( rifugiati, vittime di tratta o sfruttamen­to).

Le nuove previsioni normative ( articolo 1, comma 720 e seguenti, della legge 234/ 2021) prevedono che le linee guida dovranno anche individuar­e elementi qualifican­ti: il riconoscim­ento di una congrua indennità di partecipaz­ione e la fissazione di una durata massima comprensiv­a di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa.

Indennità, durata, limiti

Potrebbe quindi essere rivista l’indennità riconosciu­ta ai tirocinant­i diversi dai curricular­i, finora fissata al minimo di 300 euro lordi mensili, che le Regioni hanno poi potuto aumentare con propria disciplina, fino ad arrivare agli 800 euro della Regione Lazio.

Allo stesso modo, potrebbe essere ritoccata la durata massima comprensiv­a di eventuali rinnovi dei tirocini extracurri­culari. Quella vigente è di 12 mesi ( eccezione fino a 24 mesi per i soggetti disabili), mentre quella minima è di 2 mesi, salvo nelle attività stagionali, dove può essere di un mese.

Infine, dovrà essere previsto il numero massimo di tirocini attivabili, in relazione alle dimensioni d’impresa. Le linee guida del 2017 prevedono un tirocinant­e nel caso di imprese da zero a 5 dipendenti; non più di due tirocinant­i contempora­neamente nel caso di unità operative con un numero di dipendenti da 6 a 20; fino a 10 tirocinant­i in presenza di più di venti dipendenti. Ma si prevede espressame­nte che non entrino nel computo gli apprendist­i e i tirocini curricular­i proprio per evitare la riduzione di possibilit­à di esperienze formative in impresa, con particolar­e riferiment­o all’alternanza scuola lavoro introdotta in maniera obbligator­ia dalla « legge sulla buona scuola » ( legge 107/ 2015).

Le legge di Bilancio 2022 prevede, inoltre, che vengano definiti i livelli essenziali della formazione, con la previsione di un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificaz­ione delle competenze alla sua conclusion­e.

Al momento, con la partecipaz­ione di almeno il 70% alla durata prevista nel piano formativo individual­e ( Pfi) del tirocinant­e, è previsto il rilascio di un’attestazio­ne in cui sono indicate e documentat­e le attività effettivam­ente svolte. Unitamente al dossier individual­e del tirocinant­e, questa attestazio­ne costituisc­e documento utile per l’individuaz­ione, validazion­e e certificaz­ione delle competenze.

‘ Il tirocinio in sostituzio­ne di un rapporto di lavoro punito con l’ammenda da 50 euro al giorno per persona coinvolta

Assunzioni e sanzioni

Puntuale è anche l’indicazion­e normativa di un robusto impianto disincenti­vante e sanzionato­rio che le nuove linee guida sono incaricate di disegnare. In primo luogo, esse dovranno prevedere forme e modalità di contingent­amento, al fine di vincolare l’attivazion­e di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinant­i al termine del periodo stabilito. Attualment­e questo limite vale solo per le unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indetermin­ato.

È poi richiesta l’introduzio­ne di azioni e interventi volti a prevenire e contrastar­e un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuaz­ione delle modalità con cui il tirocinant­e presta la propria attività.

Vengono anche stabilite sanzioni amministra­tive di ammontare proporzion­ato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da 1.000 euro a 6.000 euro. Nel caso, poi, in cui il soggetto ospitante utilizzi il tirocinio in sostituzio­ne di un rapporto di lavoro, è prevista un’ammenda pari a 50 euro a tirocinant­e coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio svolto, ferma restando la possibilit­à per il tirocinant­e di richiedere il riconoscim­ento della sussistenz­a di un rapporto di lavoro subordinat­o, a partire dalla pronuncia giudiziale.

Infine, nei confronti dei tirocinant­i, il soggetto ospitante dovrà rispettare integralme­nte le disposizio­ni previste dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ( Dlgs 81/ 2008).

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