Tirocini solo per favorire l’inclusione sociale
Formazione e lavoro. Per quelli extracurriculari la legge di Bilancio 2022 indica una nuova platea di riferimento, limiti di utilizzo e sanzioni
Entro il 30 giugno, Governo e Regioni dovranno concludere un accordo per la definizione di nuove linee guida per tutti i tirocini o stage diversi da quelli curriculari svolti in percorsi di istruzione e formazione anche universitaria, funzionali al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.
È quello che prevede la legge di Bilancio 2022, per il riordino della disciplina del tirocinio quale percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche al fine di aumentare il matching tra domanda e offerta di lavoro.
L’accordo dovrà essere condiviso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sostituendo l’analogo accordo del 25 maggio 2017, con cui furono condivise le vigenti linee guida sollecitate dall’ampio ricorso ai tirocini finanziati dal programma nazionale di politica attiva Garanzia giovani.
La nuova platea, da definire
Per la definizione delle nuove linee guida, la norma prevede criteri particolarmente restrittivi di attivazione di tirocini extracurriculari, circoscrivendone l’ambito solo in favore di « soggetti con difficoltà di inclusione sociale » utilizzando quindi un riferimento letterale diverso da quello di « persona svantaggiata » o « molto svantaggiata » secondo la vigente disciplina nazionale e comunitaria ( Dm 17 ottobre 2017, in conformità al regolamento Ue 651/ 2014).
Guardando alle diverse discipline regionali vigenti, e alle linee guida del 22 gennaio 2015, può dirsi che si tratta di un riferimento soggettivo riferito a fattispecie di tirocini attivati nell’ambito dei servizi sociali e a quelle dell’istruzione, della formazione e delle politiche attive del lavoro. Mentre ora i tirocini extracurriculari possono essere rivolti, senza limiti di età, a lavoratori a rischio disoccupazione o disoccupati; in cassa integrazione; persone già occupate ma in cerca di altra occupazione; soggetti disabili e svantaggiati ( rifugiati, vittime di tratta o sfruttamento).
Le nuove previsioni normative ( articolo 1, comma 720 e seguenti, della legge 234/ 2021) prevedono che le linee guida dovranno anche individuare elementi qualificanti: il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione e la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa.
Indennità, durata, limiti
Potrebbe quindi essere rivista l’indennità riconosciuta ai tirocinanti diversi dai curriculari, finora fissata al minimo di 300 euro lordi mensili, che le Regioni hanno poi potuto aumentare con propria disciplina, fino ad arrivare agli 800 euro della Regione Lazio.
Allo stesso modo, potrebbe essere ritoccata la durata massima comprensiva di eventuali rinnovi dei tirocini extracurriculari. Quella vigente è di 12 mesi ( eccezione fino a 24 mesi per i soggetti disabili), mentre quella minima è di 2 mesi, salvo nelle attività stagionali, dove può essere di un mese.
Infine, dovrà essere previsto il numero massimo di tirocini attivabili, in relazione alle dimensioni d’impresa. Le linee guida del 2017 prevedono un tirocinante nel caso di imprese da zero a 5 dipendenti; non più di due tirocinanti contemporaneamente nel caso di unità operative con un numero di dipendenti da 6 a 20; fino a 10 tirocinanti in presenza di più di venti dipendenti. Ma si prevede espressamente che non entrino nel computo gli apprendisti e i tirocini curriculari proprio per evitare la riduzione di possibilità di esperienze formative in impresa, con particolare riferimento all’alternanza scuola lavoro introdotta in maniera obbligatoria dalla « legge sulla buona scuola » ( legge 107/ 2015).
Le legge di Bilancio 2022 prevede, inoltre, che vengano definiti i livelli essenziali della formazione, con la previsione di un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione.
Al momento, con la partecipazione di almeno il 70% alla durata prevista nel piano formativo individuale ( Pfi) del tirocinante, è previsto il rilascio di un’attestazione in cui sono indicate e documentate le attività effettivamente svolte. Unitamente al dossier individuale del tirocinante, questa attestazione costituisce documento utile per l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
‘ Il tirocinio in sostituzione di un rapporto di lavoro punito con l’ammenda da 50 euro al giorno per persona coinvolta
Assunzioni e sanzioni
Puntuale è anche l’indicazione normativa di un robusto impianto disincentivante e sanzionatorio che le nuove linee guida sono incaricate di disegnare. In primo luogo, esse dovranno prevedere forme e modalità di contingentamento, al fine di vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo stabilito. Attualmente questo limite vale solo per le unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato.
È poi richiesta l’introduzione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
Vengono anche stabilite sanzioni amministrative di ammontare proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da 1.000 euro a 6.000 euro. Nel caso, poi, in cui il soggetto ospitante utilizzi il tirocinio in sostituzione di un rapporto di lavoro, è prevista un’ammenda pari a 50 euro a tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio svolto, ferma restando la possibilità per il tirocinante di richiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a partire dalla pronuncia giudiziale.
Infine, nei confronti dei tirocinanti, il soggetto ospitante dovrà rispettare integralmente le disposizioni previste dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ( Dlgs 81/ 2008).