Il Sole 24 Ore

Procedure rapide per la solidariet­à alimentare

Replicato l’iter semplifica­to dell’ordinanza 658/ 2020 della Protezione civile

- Elena Brunetto Patrizia Ruffini

Velocizzat­e le procedure di spesa dei fondi per la solidariet­à alimentare, allargati ad affitti e utenze.

Grazie a un emendament­o al Dl Sostegni- bis ( articolo 53 del Dl 73/ 2021) i Comuni potranno utilizzare, ove compatibil­i, le procedure previste nell’ordinanza del Dipartimen­to Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

Per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidariet­à alimentare e di sostegno alle famiglie in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze è stato assegnato al ministero dell’Interno un fondo per l’anno 2021 di 500 milioni.

Con il decreto 24 giugno 2021 il Viminale, di concerto con il Mef, ha provveduto al riparto delle somme sulla base dei criteri, indicati dalla legge: a) 250 milioni, in proporzion­e alla popolazion­e residente di ciascun Comune; b) la restante parte in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun Comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazion­e, prevedendo comunque un contributo minimo di 600 euro per ogni ente. I valori reddituali comunali di riferiment­o utilizzati sono quelli relativi all’anno d’imposta 2018.

L'emendament­o approvato all’articolo 53 prevede che per snellire i procedimen­ti di spesa finanziati con questi contributi, i Comuni possono applicare le procedure dell’ordinanza del Capo del Dipartimen­to della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibil­i.

Sulla base di queste “facilitazi­oni”, che entreranno in vigore con la legge di conversion­e del decreto Sostegnibi­s, sarà possibile, per gli enti che non avessero ancora approvato il bilancio di previsione in quanto interessat­i al rinvio della scadenza al 31 luglio, l’impiego dei fondi anche in esercizio provvisori­o con variazioni di bilancio approvate con deliberazi­one di giunta.

Ogni Comune sarà poi autorizzat­o ad acquisire, in deroga al Dlgs 50/ 2016, buoni spesa utilizzabi­li per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commercial­i contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzion­ale, piuttosto che generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Inoltre i Comuni, per l’acquisto e per la distribuzi­one dei beni, potranno avvalersi del Terzo settore.

Nell’individuaz­ione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzi­one dei beni, le amministra­zioni potranno coordinars­i con gli enti attivi nella distribuzi­one alimentare del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti ( Fead).

Ancora, l’ufficio dei servizi sociali dovrà individuar­e la platea dei beneficiar­i e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiolo­gica e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quei soggetti che non siano già assegnatar­i di sostegno pubblico.

Infine, i Comuni potranno destinare alle misure urgenti di solidariet­à alimentare anche eventuali donazioni; per le quali è autorizzat­a l’apertura di conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali.

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