Procedure rapide per la solidarietà alimentare
Replicato l’iter semplificato dell’ordinanza 658/ 2020 della Protezione civile
Velocizzate le procedure di spesa dei fondi per la solidarietà alimentare, allargati ad affitti e utenze.
Grazie a un emendamento al Dl Sostegni- bis ( articolo 53 del Dl 73/ 2021) i Comuni potranno utilizzare, ove compatibili, le procedure previste nell’ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
Per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze è stato assegnato al ministero dell’Interno un fondo per l’anno 2021 di 500 milioni.
Con il decreto 24 giugno 2021 il Viminale, di concerto con il Mef, ha provveduto al riparto delle somme sulla base dei criteri, indicati dalla legge: a) 250 milioni, in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune; b) la restante parte in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun Comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione, prevedendo comunque un contributo minimo di 600 euro per ogni ente. I valori reddituali comunali di riferimento utilizzati sono quelli relativi all’anno d’imposta 2018.
L'emendamento approvato all’articolo 53 prevede che per snellire i procedimenti di spesa finanziati con questi contributi, i Comuni possono applicare le procedure dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.
Sulla base di queste “facilitazioni”, che entreranno in vigore con la legge di conversione del decreto Sostegnibis, sarà possibile, per gli enti che non avessero ancora approvato il bilancio di previsione in quanto interessati al rinvio della scadenza al 31 luglio, l’impiego dei fondi anche in esercizio provvisorio con variazioni di bilancio approvate con deliberazione di giunta.
Ogni Comune sarà poi autorizzato ad acquisire, in deroga al Dlgs 50/ 2016, buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale, piuttosto che generi alimentari o prodotti di prima necessità.
Inoltre i Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni, potranno avvalersi del Terzo settore.
Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, le amministrazioni potranno coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti ( Fead).
Ancora, l’ufficio dei servizi sociali dovrà individuare la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quei soggetti che non siano già assegnatari di sostegno pubblico.
Infine, i Comuni potranno destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni; per le quali è autorizzata l’apertura di conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali.