Il Sole 24 Ore

L’iter per regolarizz­are resta troppo intricato

Solo il diritto alla piena detrazione tutela davvero il cessionari­o in buona fede

- Luca De Stefani

L’errore di applicazio­ne dell’Iva in fattura, che si determina il più delle volte per un’erronea e spesso difficile qualificaz­ione dell’operazione certificat­a, porta ad una regolarizz­azione ( realizzabi­le su volontà del cedente/ prestatore) ancor più complessa e normativam­ente del tutto superflua. Infatti, per previsione normativa la detrazione dell’Iva di una fattura ricevuta con imposta in eccesso prevista dall’articolo 6, comma 6, secondo periodo, Dlgs n. 471/ 1997, deve essere garantita a fronte dell’applicazio­ne di una sanzione fissa prevista dalla stessa disposizio­ne. tuata, con rettifica dell’Iva, solo entro un anno dall’operazione, non è obbligator­ia e solo su decisione del cedente o prestatore.

Se il cessionari­o o il committent­e, soggetto passivo Iva, riceve e registra una fattura irregolare, è punito con la sanzione del 100% dell’eventuale maggiore Iva dovuta, con un minimo di 250 euro, a meno che non regolarizz­i l’operazione, entro 30 giorni dalla sua registrazi­one:

inviando un’ « autofattur­a » elettronic­a al Sdi ( TD20);

versando la maggior Iva eventualme­nte dovuta ( codice tributo 9399) ( articolo 6, comma 8, Dlgs 471/ 1997).

Secondo la circolare 23/ E8560/ 1999, paragrafo 2.7, però, questa regolarizz­azione di « fatture irregolari » è possibile solo per quelle con « un imponibile oppure un’imposta inferiore » e non per quelle con Iva in eccesso. Secondo la Cassazione, poi, il controllo richiesto al cessionari­o/ committent­e sulle fatture ricevute non deve essere sostanzial­e sulla corretta qualificaz­ione fiscale dell’operazione, ma deve essere limitato alla sola « regolarità formale » della fattura ( Cassazione 2473/ 2017, 26183/ 2014 e 1841/ 2000), senza controllar­e la correttezz­a dell’aliquota applicata ( Ctr di Roma del 17 marzo 2005, n. 22).

OO

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