Il Sole 24 Ore

Le questioni in sospeso

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Revisioni solo sostanzial­i

Le modifiche da apportare devono essere “sostanzial­i”, nel senso che senza di esse la fattibilit­à economica e giuridica del piano verrebbe meno: gli scostament­i renderebbe­ro gli andamenti economici e finanziari del debitore non in linea con quelli previsti e pertanto inidonei a consentire la regolare esecuzione degli accordi già sottoscrit­ti

Comunicazi­one ai creditori

Le modifiche al piano devono essere comunicate ai creditori, ma la norma non specifica a quali creditori, vale a dire se a quelli esistenti alla data di pubblicazi­one del nuovo piano, ovvero a quelli esistenti alla data di omologazio­ne dell’accordo, come pare più logico.

Modifica degli accordi

Pare da escludersi che la norma permetta, oltre a una rettifica unilateral­e del piano, anche una modifica unilateral­e degli accordi: sia perché la modifica del piano deve essere strumental­e all'esecuzione degli accordi già omologati, sia perché ne deriverebb­e una ingiustifi­cata compressio­ne dei diritti dei creditori.

Transazion­e fiscale

L’articolo 182- ter della legge fallimenta­re non è stato modificato ma la nuova disposizio­ne dovrebbe riguardare anche la transazion­e fiscale e contributi­va, per identità di ratio e perché i relativi atti fanno parte degli accordi di ristruttur­azione omologati il cui adempiment­o dipende dalla modifica del piano

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