Le questioni in sospeso
Revisioni solo sostanziali
Le modifiche da apportare devono essere “sostanziali”, nel senso che senza di esse la fattibilità economica e giuridica del piano verrebbe meno: gli scostamenti renderebbero gli andamenti economici e finanziari del debitore non in linea con quelli previsti e pertanto inidonei a consentire la regolare esecuzione degli accordi già sottoscritti
Comunicazione ai creditori
Le modifiche al piano devono essere comunicate ai creditori, ma la norma non specifica a quali creditori, vale a dire se a quelli esistenti alla data di pubblicazione del nuovo piano, ovvero a quelli esistenti alla data di omologazione dell’accordo, come pare più logico.
Modifica degli accordi
Pare da escludersi che la norma permetta, oltre a una rettifica unilaterale del piano, anche una modifica unilaterale degli accordi: sia perché la modifica del piano deve essere strumentale all'esecuzione degli accordi già omologati, sia perché ne deriverebbe una ingiustificata compressione dei diritti dei creditori.
Transazione fiscale
L’articolo 182- ter della legge fallimentare non è stato modificato ma la nuova disposizione dovrebbe riguardare anche la transazione fiscale e contributiva, per identità di ratio e perché i relativi atti fanno parte degli accordi di ristrutturazione omologati il cui adempimento dipende dalla modifica del piano