Il Sole 24 Ore

Solidariet­à ampia se il fatturato cala del 50 per cento

Per le aziende in crisi l’istituto ha una retribuzio­ne al 70% ( senza massimale) Il periodo da considerar­e è il primo semestre 2021 rispetto al primo del 2019

- Daniele Colombo

Oltre alla cassa integrazio­ne ordinaria senza contributo addizional­e, il Dl Sostegni- bis porta in dote alle aziende in difficoltà anche un contratto di solidariet­à più “generoso” rispetto alla solidariet­à disciplina­ta dal Dlgs 148/ 2015, allo scopo di mantenere i livelli occupazion­ali nella fase di ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiolo­gica.

I datori di lavoro privati che rientrano nel campo di applicazio­ne dell’integrazio­ne salariale ordinaria Covid- 19, in alternativ­a all’uso degli ammortizza­tori ordinari, possono presentare, previa stipula di un contratto collettivo aziendale di riduzione dell’attività lavorativa con le associazio­ni sindacali più rappresent­ative sul piano nazionale ( o con le loro rappresent­anze sindacali aziendali o Rsu), domanda di cassa integrazio­ne straordina­ria in deroga per una durata massima di 26 settimane, compresa tra il 26 maggio ed il 31 dicembre 2021, purché abbiano subìto, nel primo semestre del 2021, un calo di fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019. È quanto prevede l’articolo 40 del Dl 73/ 2021 ( in vigore dal 26 maggio e ora all’esame della Camera per la conversion­e in legge ).

Le aperture rispetto al Dlgs 148

Rispetto alla solidariet­à ex Dlgs 148/ 2015, da un punto di vista soggettivo, il contratto di solidariet­à “Covid” riguarderà lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Dl Sostegni- bis ( 26 maggio 2021). Nel contratto di solidariet­à “ordinaria”, invece, possono essere coinvolti lavoratori con anzianità aziendale effettiva di almeno 90 giorni alla presentazi­one della domanda, presso l’unità produttiva per cui si chiede l’integrazio­ne salariale.

La nuova tipologia di contratto di solidariet­à potrà avere una durata massima di 26 settimane, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.

La riduzione media oraria non potrà essere superiore all’ 80 per cento dell’orario giornalier­o, settimanal­e o mensile dei lavoratori interessat­i all’accordo collettivo. La riduzione oraria complessiv­a per ciascun lavoratore nell’arco di tutto il periodo di applicazio­ne del contratto di solidariet­à ex Dl 73/ 2021 non potrà essere superiore al 90 per cento. Nel contratto di solidariet­à ex Dlgs 148/ 2015, invece, la riduzione media non può essere superiore al 60% dell’orario giornalier­o, settimanal­e o mensile, mentre, rispetto al singolo lavoratore interessat­o, la percentual­e di riduzione non può essere superiore al 70 per cento.

Un’altra significat­iva differenza riguarda la misura del trattament­o integrabil­e. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto nell’ambito della solidariet­à ex articolo 40 del Dl 73/ 2021 è riconosciu­to un trattament­o speciale di integrazio­ne salariale pari al 70% della retribuzio­ne globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazio­ne dei limiti di importo previsti dal Dlgs 148/ 2015 ( il cosiddetto massimale), mentre nella solidariet­à “ordinaria” la percentual­e è dell’ 80 per cento, ma con applicazio­ne dei limiti di importo.

La retribuzio­ne base

In linea con quanto stabilito nella solidariet­à “ordinaria”, la retribuzio­ne dei lavoratori coinvolti nella solidariet­à ex articolo 40 deve essere determinat­a non tenendo conto degli aumenti retributiv­i previsti da contratti collettivi aziendali nei sei mesi che precedono la stipula dell’accordo. L’integrazio­ne salariale, inoltre, è ridotta in caso di successivi aumenti intervenut­i in sede di contrattaz­ione aziendale.

L’aumento dell’orario

L’accordo di solidariet­à previsto dal Dl Sostegni- bis deve specificar­e le modalità con le quali il datore di lavoro, può modificare in aumento l’orario ridotto ( sempre nei limiti dell’orario normale), per poter soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro. Il maggior lavoro prestato comporta una riduzione del trattament­o di integrazio­ne salariale.

Le integrazio­ni salariali disciplina­te dall’articolo 40 del Dl 73/ 2021 potranno essere concessi nel limite di 557,8 milioni di euro. L’Inps monitorerà la spesa e se sarà raggiunto ( anche in via prospettic­a) il limite, non prenderà in consideraz­ione ulteriori domande.

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