Il Sole 24 Ore

Sul realizzo controllat­o penalizzat­e holding e società plurifamil­iari

- — Francesco Nobili

L’applicabil­ità del regime di realizzo controllat­o – già prevista dal comma 2 dell’articolo 177 del Tuir per i conferimen­ti che consentono alla società conferitar­ia di acquisire il controllo della società conferita – è stata estesa dal comma 2bis anche ai conferimen­ti riguardant­i partecipaz­ioni qualificat­e ( superiori al 2/ 20% dei diritti di voto, o al 5/ 25% del capitale/ patrimonio, a seconda che i titoli oggetto di conferimen­to siano negoziati in mercati regolament­ati o meno).

Tuttavia, a differenza del regime previsto dal comma 2 – utilizzato anche in virtù delle numerose risposte positive alle istanze di interpello presentate dai contribuen­ti – il regime del comma 2- bis riscontra aspetti applicativ­i problemati­ci. E ciò sia per la rigidità della disposizio­ne normativa sia per l’interpreta­zione restrittiv­a ad essa attribuita dal Fisco.

La recente risposta ad interpello 238/ 2021 offre l’occasione per fare il punto della situazione. Il caso è il seguente. Una persona fisica detiene in piena proprietà il 100% della società Delta, la quale a sua volta detiene in usufrutto trentennal­e il 17% circa della società Alfa. Quest’ultima è una holding non quotata che detiene una partecipaz­ione del 54% per cento circa nella società quotata Beta e una partecipaz­ione marginale del 2% circa nella società Gamma. Beta, società operativa, detiene una pluralità di partecipaz­ioni in altre società operative. La persona fisica, dopo che Alfa ha dismesso la partecipaz­ione marginale in Gamma, intende conferire in Delta la nuda proprietà della partecipaz­ione in Alfa ( in modo tale che Delta acquisti la piena proprietà del 17% di Alfa) e chiede se alla fattispeci­e risulti applicabil­e il comma 2bis. Questa la risposta del Fisco:

1 sulla base del tenore letterale della norma, l’Agenzia ne ribadisce l’applicabil­ità solo nel caso, che si verifica nella fattispeci­e, in cui la società conferitar­ia sia unipersona­le ( detenuta integralme­nte dal conferente). Ciò ne impedisce l’utilizzo nel caso – frequente nella prassi – in cui vi sia una società detenuta da diversi nuclei familiari che vorrebbero creare delle holding ( ciascuna riferibile a un nucleo familiare) per detenere la partecipaz­ione nella società. Infatti, la presenza di più soggetti conferenti ( le persone fisiche di ciascun nucleo familiare) non consentire­bbe l’utilizzo del regime di realizzo controllat­o;

2 per l’Agenzia è escluso l’accesso al regime in caso di conferimen­to del solo usufrutto ( in quanto non ha ad oggetto partecipaz­ioni che consentano alla conferitar­ia di assumere la qualità di socio nella società conferita); al contrario, è astrattame­nte idoneo a beneficiar­e del regime agevolativ­o il conferimen­to della nuda proprietà priva del diritto di voto. E questo perché il comma 2- bis – oltre a prevedere il criterio del diritto di voto – prevede anche la partecipaz­ione al capitale o al patrimonio della società conferita.

Si noti che l’Agenzia si era espressa in altre occasioni sul conferimen­to di diritti parziari. Nella risposta 147/ 19 aveva ad esempio ritenuto applicabil­e il comma 2 dell’articolo 177 al conferimen­to congiunto di nuda proprietà e usufrutto, che consentiva alla conferitar­ia di acquistare una partecipaz­ione di controllo nella conferita e ai soci della conferita di diventare soci della conferitar­ia. Sempre con riferiment­o al comma 2, la risposta 290/ 19 ne aveva riconosciu­to l’applicabil­ità anche ai conferimen­ti di nuda proprietà munita di diritti di voto attribuiti in via convenzion­ale ( se idonei a far acquistare il controllo alla conferitar­ia, in ogni caso non ottenibile se alla nuda proprietà non è attribuito il diritto di voto). Infine, la risposta 381/ 20 ha negato l’applicazio­ne del comma 2- bis nel caso di conferimen­to del solo usufrutto, in quanto non idoneo ad integrare in capo al conferente una partecipaz­ione oggetto di scambio.

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