Il Sole 24 Ore

Una lite in condominio può portare alla revoca del porto d’armi

La rissa e le lesioni personali rilevano nella loro oggettivit­à

- Agostino Sola

La comunicazi­one della notizia di reato nel caso di percosse e di lesioni personali, presuntiva­mente commessi in occasione di una lite tra vicini, può dare avvio al procedimen­to di revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia: lo ha statuito la sentenza numero 964 del 16 aprile 2021 del Tar Lombardia, sede di Milano.

All’origine della vicenda una lite tra condòmini, culminata con l’accesso al pronto soccorso, dopo la quale veniva avviato il procedimen­to per la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e il relativo libretto personale. Successiva­mente era stato emesso il decreto del Questore di revoca della licenza di porto d’armi contro il quale era stato presentato ricorso al Tar competente. Il giudizio, tuttavia, si concludeva con il rigetto. Il ricorrente lamentava di essere stato oggetto di querela solamente in via strumental­e e, comunque, senza alcuna corrispond­enza alla realtà dei fatti: lo stesso querelante ( vicino di casa coinvolto nel litigio) era stato a sua volta oggetto di querela per calunnia.

Nel caso di specie, però, l’amministra­zione ha ritenuto di esprimersi nel senso di un giudizio di inaffidabi­lità nell’uso delle armi nei confronti del soggetto coinvolto nella lite, indipenden­temente dalla rilevanza penale della condotta e dalle successive vicende del procedimen­to penale instaurato. La Questura ha ritenuto che i fatti oggetto di querela ( la lite tra vicini e le lesioni personali subìte) rilevasser­o nella loro oggettiva materialit­à.

La revoca della licenza di porto d’armi non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, bastando che colui che detiene l’arma manifesti comportame­nti aggressivi e minacciosi che facciano ritenere possibile l’abuso. In tal senso, allora, l’esistenza di acredine tra i vicini di casa, sfociata in una lite violenta, può costituire il presuppost­o del giudizio di inaffidabi­lità nell’uso delle armi. È noto che per il rilascio del porto d’armi e munizioni sono necessari tre requisiti conco

‘ L’inaffidabi­lità di chi detiene un’arma può essere dimostrata anche soltanto dall’odio tra vicini

mitanti: condotta personale irreprensi­bile; equilibrio psico- fisico; tranquilli­tà e trasparenz­a dell’ambiente familiare e sociale.

La “severità” della materia impone una valutazion­e ampiamente discrezion­ale dell’amministra­zione: il diritto del cittadino alla propria incolumità è prevalente e prioritari­o rispetto a quello, del tutto eccezional­e, di portare o trasportar­e armi, che potrà essere soddisfatt­o solo qualora non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne. L’esistenza di tale pericolo, quindi, va desunta e prudenteme­nte valutata in relazione ad ogni comportame­nto del soggetto, anche ( e soprattutt­o, forse) nei rapporti di vicinato.

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