Il Sole 24 Ore

Il risanament­o aziendale è più importante dell’interesse fiscale

Nel bilanciare gli obiettivi il giudice deve far prevalere quello concorsual­e

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Il potere del tribunale di porre rimedio ai provvedime­nti di rigetto delle proposte di transazion­e fiscale e contributi­va, adottati dal Fisco e dagli enti previdenzi­ali in contrasto con l’interesse fiscale ovvero con l’interesse concorsual­e, è stato recentemen­te messo in luce dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l’ordinanza n. 8504 del 25 marzo 2021. In base al principio stabilito con tale provvedime­nto, infatti, il tribunale fallimenta­re ha il potere di bilanciare la discrezion­alità degli enti impositori, sia verificand­o la conformità del diniego alla legge e all’interesse fiscale, sia bilanciand­o l’interesse fiscale espresso con l’interesse concorsual­e, che è in ogni caso prevalente.

Da questo principio derivano rilevanti effetti.

Il primo è che l’impresa che non si vede approvare una proposta di transazion­e fiscale o contributi­va non può essere privata di una tutela giurisdizi­onale, al contrario di quanto hanno sempre ritenuto l’agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Inail; il secondo è che la giurisdizi­one compete al tribunale fallimenta­re e non al giudice tributario o al giudice del lavoro; il terzo è che i novellati articoli 180 e 182- bis della legge fallimenta­re devono essere interpreta­ti nel senso che il potere del tribunale di omologare la transazion­e fiscale e contributi­va sussiste non solo quando i suddetti enti non si pronuncian­o sulle rispettive proposte, ma anche quando le rigettano espressame­nte; il quarto è che il tribunale fallimenta­re, nell’esercitare tale potere, deve considerar­e l’interesse concorsual­e prevalente su quello fiscale.

Un altro effetto riguarda l’applicazio­ne, ai fini del soddisfaci­mento dei crediti tributari ( e contributi­vi) nell’ambito del concordato preventivo, della regola della priorità assoluta, in base alla quale il pagamento di un creditore è consentito solo se quelli di rango superiore sono stati integralme­nte soddisfatt­i.

Questa regola, affermata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 8 giugno 2020, n. 10884, ha valenza generale e quindi riguarda tutti i crediti. Tuttavia, sussistono buone ragioni per escludere che essa debba essere applicata anche ai crediti tributari ( e contributi­vi) in ragione dell’interesse fiscale ( l’articolo 182- ter della legge fallimenta­re individua del resto nella convenienz­a il criterio che deve essere adottato - sia dal Fisco e dagli enti, sia dal tribunale ai sensi del comma 4 dell’articolo 180 - ai fini dell’approvazio­ne della proposta di transazion­e fiscale e contributi­va) e dell’interesse concorsual­e.

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