Il Sole 24 Ore

Crediti verso i figli: niente imposta in caso di rinuncia

Anche se a titolo gratuito, l’atto è tassato con l’imposta di registro allo 0,5 per cento Decisiva per la Ctr Piemonte è l’assenza di effetti traslativi della remessione

- Angelo Busani

La remissione dei debito, anche se configura una donazione indiretta, deve essere tassata con l’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5%: è questa la decisione della Ctr Piemonte 47/ 4/ 2021, in riforma alla sentenza della Ctp Alessandri­a 2292 del 4 dicembre 2019.

La vicenda

Il tema oggetto di decisione riguardava la remissione del debito, vale a dire l’atto unilateral­e con il quale il creditore rinuncia al suo credito e libera il debitore dalla corrispond­ente obbligazio­ne. Si discuteva, in particolar­e, dell’applicabil­ità dell’imposta di donazione quando sia ravvisabil­e che, nel caso concreto, si tratti di una remissione effettuata per spirito di liberalità e, quindi, di una donazione indiretta.

Nel caso in esame, infatti, il padre aveva rimesso il debito di cui risultava essere creditore nei confronti della moglie defunta, a favore dei due figli eredi.

La risposta della Ctr Piemonte è negativa, per la ragione che la remissione del debito è espressame­nte menzionata nell’articolo 6 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro ( il Tur, recato dal Dpr 131/ 1986) come fattispeci­e alla quale deve applicarsi l’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5 per cento.

La motivazion­e

Dato che la remissione del debito è un atto essenzialm­ente unilateral­e e, quindi, per sua stessa natura, si perfeziona a prescinder­e da un’altrui contropres­tazione, il legislator­e, evidenteme­nte contemplan­dola come un presuppost­o applicativ­o dell’imposta di registro, ha ritenuto che, in ogni caso ( e, quindi, anche quando sia posta in essere per spirito di liberalità), la remissione del debito debba esser tassata con l’imposta di registro.

D’altronde, l’imposta di registro, se è tipica degli atti a titolo oneroso, non è esclusivam­ente applicabil­e ad essi, in quanto esistono non poche ( né irrilevant­i) altre fattispeci­e di atti a titolo gratuito che sono pacificame­nte tassabili con l’imposta di registro. Si pensi, ad esempio, al comodato immobiliar­e, contemplat­o nell’articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur; al comodato mobiliare, contemplat­o nell’articolo 3 della Tariffa, parte seconda, allegata al Tur; al mutuo gratuito, tassato con l’aliquota del 3 per cento ai sensi dell'articolo 9, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, eccetera.

Invero, per applicare l’imposta di donazione, occorrereb­be un atto che comporti un « trasferime­nto di beni e diritti a titolo gratuito » ( cosi l’articolo 2, comma 47, dl 262/ 2006, convertito in legge 286/ 2006), ciò che evidenteme­nte nel caso della remissione del debito non si concretizz­a, in quanto in essa non si intravede alcun effetto traslativo, ma solo la dismission­e che il creditore effettua rispetto a una sua posizione di vantaggio ( e cioè quella di poter pretendere l’adempiment­o da parte del debitore).

Il prelievo sulla donazione

Resta il tema dell’applicazio­ne dell’imposta di donazione alle fattispeci­e qualificab­ili in termini di donazioni indirette, vale a dire quegli atti – mossi dallo spirito di liberalità – con i quali si raggiunge l’effetto sostanzial­e della donazione ( e cioè il depauperam­ento del patrimonio di un soggetto in corrispond­enza dell’incremento del patrimonio di un altro soggetto) senza porre in essere un formale atto pubblico di donazione.

Tuttavia, a parte ogni discorso che possa farsi in ordine all’applicazio­ne dell’imposta di donazione alle liberalità indirette, in questo caso rileva il fatto che il legislator­e abbia deciso per l’applicazio­ne dell’imposta di registro, qualunque sia la causa, gratuita od onerosa della remissione. Dovendosi applicare, dunque, l’imposta di registro, non c’è spazio per l’imposta di donazione, in quanto, altrimenti, vi sarebbe un’evidente duplicazio­ne di tassazione in riguardo di un’unica manifestaz­ione di capacità contributi­va.

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