Il Sole 24 Ore

Il visto verifica le ricevute ma non entra nel merito della congruità dei costi

Il check del profession­ista abilitato è necessario per comunicare la cessione

- Giorgio Gavelli Lorenzo Pegorin

Una convalida formale, ma obbligator­ia. Chi intende cedere la detrazione del 110% o chiedere lo sconto in fattura deve passare dal visto di conformità. Si tratta di un “visto leggero” ( ex articolo 35, Dlgs 241/ 97): significa che il soggetto abilitato ad apporlo non deve entrare nel merito delle singole questioni su cui si fonda la spettanza del superbonus, ma è sempliceme­nte chiamato ad attestare l’esistenza documental­e e la conformità formale di quanto previsto per l’accesso alla detrazione.

Il Consiglio nazionale dei commercial­isti ( Cndcec), tramite la Fondazione, con il documento di ricerca dello scorso 26 novembre ha sintetizza­to i controlli da fare, fornendo anche una check- list.

Il beneficiar­io

Il lavoro deve idealmente partire dalla qualifica del soggetto beneficiar­io. Nelle situazioni più articolate, come ad esempio quelle di detenzione dell’immobile, si deve verificare l’esistenza di un idoneo titolo all’utilizzo del fabbricato risultante da atto registrato al momento dell’inizio dei lavori ( o al momento di sostenimen­to della spesa se antecedent­e). Se il beneficiar­io è il familiare, va invece accertata la convivenza ( stato di famiglia) con il possessore/ detentore, e che le spese sostenute riguardino un immobile nel quale si esplica la convivenza ( situazione da accertare con autocertif­icazione a cura del contribuen­te).

In ogni ipotesi di detenzione va controllat­a la presenza di un’autorizzaz­ione ai lavori sottoscrit­ta dal proprietar­io del fabbricato.

Verifiche sull’immobile

Si deve acquisire la visura o altra documentaz­ione idonea a provare lo stato del fabbricato ( come la domanda di accatastam­ento). Il soggetto che appone il visto è tenuto, per esempio, a verificare che l’immobile non rientri nelle categorie A/ 1, A/ 8 e A/ 9, o che non sia in categoria F/ 3 ( in corso di costruzion­e).

Va altresì verificata, raccoglien­do l’autocertif­icazione del beneficiar­io, la dichiarazi­one circa il mancato utilizzo promiscuo del fabbricato, nonché quella che attesta il fatto di non beneficiar­e del 110% su più di due unità immobiliar­i. E, per gli edifici con unico proprietar­io, che le unità non sono più di quattro.

Permessi e titoli abilitativ­i

Va poi verificata la presenza delle abilitazio­ni amministra­tive che assistono l’intervento. In caso di sismabonus, oltre alla presenza del titolo abilitativ­o, serve la documentaz­ione che attesta « l’antisismic­ità dell’intervento » . Stiamo parlando dell’allegato B ( progettist­a), allegato B- 1 ( direttore dei lavori delle strutture) e allegato B- 2 ( collaudato­re statico), da depositars­i pena la decadenza dell’agevolazio­ne, presso lo sportello comunale dell’edilizia, rispettiva­mente, non oltre l’inizio dei lavori ( allegato B) e a lavori terminati ( allegato B- 1 e B- 2).

‘ Su molti punti come la convivenza o il mancato uso promiscuo serve una autocertif­icazione

In tema di ecobonus, uno sguardo particolar­e va posto sul regolare flusso dei lavori. Le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute tra l’inizio e la fine degli interventi trainanti. Nel caso di lavori svolti da una stessa impresa, quest’ultima può autocertif­icare la tempistica delle opere eseguite.

Da controllar­e anche la presenza dell’asseverazi­one rilasciata dal profession­ista che attesta il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese; mentre si ritiene che non sia onere dell’incaricato del visto entrare nel merito della conformità delle spese rispetto ai requisiti tecnici e dei singoli prezziari usati dall’asseverato­re. Ma va comunque controllat­o il rispetto del massimale di spesa previsti per ogni intervento.

Ultimi controlli

Dopo la scontata verifica su fatture/ documenti di spesa e sui bonifici parlanti, va fatto un passaggio sulla presenza dell’assicurazi­one profession­ale in capo all’asseverato­re, documento che dev’essere in linea con i parametri previsti dalla normativa ( circolare 30/ E/ 2020, 6.4.2, e legge di Bilancio 2021, articolo 1, comma 66, punto q). Anche in caso 110% è prevista, per il profession­ista abilitato, la possibilit­à di rilasciare il visto a sé stesso ( interpello 61/ 2021).

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