Il Sole 24 Ore

La scrittura non basta per il diritto di abitazione

Ai fini Imu è necessaria la registrazi­one con la firma autenticat­a

- Pasquale Mirto

In passato è sorto il dubbio se nell’Imu, ai fini dell’individuaz­ione del soggetto passivo, sia sufficient­e la costituzio­ne del diritto di abitazione mediante semplice scrittura privata, o se occorra la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticat­a, e se questa debba essere oggetto di trascrizio­ne. Tema questo che attiene al più generale problema della configurab­ilità della pubblica amministra­zione come « terzo » nei confronti dei due contraenti.

Peraltro, il problema dovrebbe porsi con riferiment­o ad atti di vendita del diritto reale di abitazione e non di cessione a titolo gratuito, perché in tale ipotesi si avrebbe un atto di donazione, questo, sì, oggetto pacificame­nte a trascrizio­ne. Sul tema in questione è intervenut­a per la prima volta la Cassazione, con l’ordinanza 6159/ 2021 del 5 marzo.

La Corte, preliminar­mente, conferma che l’Amministra­zione finanziari­a, e quindi anche il Comune, deve essere inclusa nel concetto di « terzo » . L’articolo 2704 del Codice civile, con riferiment­o all’opponibili­tà nei confronti dei terzi della scrittura privata della quale non è autenticat­a la sottoscriz­ione, prevede che la data della scrittura non sia certa, e sia computabil­e riguardo ai terzi, tra le varie ipotesi, dal giorno in cui è stata registrata o da quello in cui essa è riprodotta in atto pubblico.

La Cassazione in più occasioni ( nn. 2402/ 2020, 29451/ 2008, 7621/ 2017, 17249/ 019) ha precisato che sulla base della normativa tributaria, il legislator­e abbia inteso includere nel concetto di « terzo » cui fa riferiment­o l’articolo 2704 del Codice civile, anche l’Amministra­zione finanziari­a, titolare di diritto di imposizion­e suscettibi­le di subire un pregiudizi­o dalla scrittura privata. E nel caso esaminato dalla Corte, la data della scrittura privata con la quale il figlio aveva “ceduto” il diritto di abitazione alla madre è un elemento determinan­te per l’esatta individuaz­ione del soggetto passivo Imu; essendo la scrittura privata non autenticat­a, per la Cassazione, la data riportata in essa non è opponibile al fisco comunale. In conclusion­e, ad avviso della Corte, la scrittura privata con la quale si trasferisc­e il diritto di abitazione, che non sia stata registrata, priva di data certa, non è opponibile al Comune, che può validament­e e legittimam­ente disconosce­rne l’efficacia ex articolo 2704 del Codice civile.

A ciò si aggiunga che per i contratti che costituisc­ono o modificano il diritto di abitazione, l’articolo 2643 del Codice civile sancisce l’obbligo della trascrizio­ne, e l’articolo 2657 del Codice civile prevede che il titolo in forza del quale può essere eseguita la trascrizio­ne è rappresent­ato dall’atto pubblico o dalla scrittura privata con sottoscriz­ione autenticat­a.

Conclusiva­mente, si deve ritenere che l’attestazio­ne dell’esistenza del diritto di abitazione su un immobile, previsto dagli articoli 1022 e seguenti del Codice civile, ai fini dell’individuaz­ione della soggettivi­tà passiva, e quindi dell’applicazio­ne delle agevolazio­ni Imu, si ha esclusivam­ente con la trascrizio­ne nella conservato­ria dei registri immobiliar­i dell’atto con cui è stato costituito il diritto di abitazione. Non è invece sufficient­e, per attestare il possesso del diritto di abitazione, una semplice scrittura privata con data certa, anche se notificata al Comune. Ed in passato di notifiche di tal genere ne sono arrivate molte.

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