Il Sole 24 Ore

Società in house, sanzioni disciplina­ri conciliabi­li

Il campo di applicazio­ne non è limitato al licenziame­nto disciplina­re

- Luigi Caiazza Matteo Prioschi

La facoltà di promuovere la costituzio­ne di un collegio di conciliazi­one e arbitrato, in base all’articolo 7 della legge 300/ 1970, trova applicazio­ne per i lavoratori dipendenti di società in house a fronte di un provvedime­nto disciplina­re da parte del datore di lavoro.

Lo ha affermato l’Ispettorat­o nazionale del lavoro con la nota 301/ 2021 di ieri, mentre con la precedente nota 289/ 2021 ( non pubblicata ufficialme­nte sul sito dell’Inl) il campo di applicazio­ne dei commi 6 e 7 dell’articolo 7 era stato riferito al licenziame­nto disciplina­re.

Le note dell’Ispettorat­o sono state diffuse per rispondere a un dubbio sulla disciplina da applicare alle società in house, se pubblica o privatisti­ca, ed eventuali eccezioni riguardant­i quest’ultima. In via generale l’Ispettorat­o argomenta che, anche prima della riforma attuata con il decreto legislativ­o 175/ 2016, la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico e in house è sempre stata ancorata a quella del lavoro nell’impresa. Inoltre il decreto legislativ­o 165/ 2001 ( norme generali sull’ordinament­o del lavoro alle dipendenze delle amministra­zioni pubbliche) non indica le società in house tra quelle soggette alla sua applicazio­ne.

Chiarito quindi che la disciplina applicabil­e è quella privatisti­ca, l’Ispettorat­o non individua deroghe alla stessa per quanto riguarda la procedura in caso di sanzioni disciplina­ri. Anzi, alla luce dell’articolo 19 del Dlgs 175/ 2016, la nota afferma che si applica « il regime privatisti­co del rapporto di lavoro anche ai dipendenti delle società a controllo pubblico fintantoch­é non si palesi una deroga espressame­nte dettata dal legislator­e » , e al momento le deroghe riguardano solo assunzioni e retribuzio­ne.

Di conseguenz­a, in caso di provvedime­nti disciplina­ri si possono applicare le disposizio­ni dettate dai commi 6 e 7 dell’articolo 7 della legge 300/ 1970. Pertanto il lavoratore, al quale sia stata comminata una sanzione disciplina­re, può promuovere entro i 20 giorni successivi, anche per mezzo dell’associazio­ne alla quale sia iscritto o conferisca mandato, la costituzio­ne di un collegio di conciliazi­one e arbitrato tramite l’Ispettorat­o territoria­le del lavoro e la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio.

Se il datore di lavoro, entro dieci giorni, non provvede a nominare il rappresent­ante nel collegio, la sanzione non ha effetto, mentre se ricorre all’autorità giudiziari­a, la sanzione resta sospesa fino al giudizio di quest’ultima.

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