Il Sole 24 Ore

Contributi sui costi fissi, a rischio i profession­isti e le piccole imprese

- di Roberto Lenzi

I contributi delle Regioni possono essere concessi fino al 90% ma il parametro è quello dei costi fissi. La novità, introdotta dalla legge di Bilancio per il 2021, penalizza profession­isti, autonomi e piccole imprese.

Il comma 627 della legge 178/ 20 modifica il Dl 34/ 20 che aveva concesso la facoltà a Regioni, Province autonome, altri enti territoria­li e Camere di commercio di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid 19 » . La modifica aggiunge un nuovo articolo, il 60- bis, il quale prevede che gli enti di cui sopra possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese, ai sensi, nei limiti e alle condizioni dettate dalla sezione 3.12 del Quadro temporaneo.

Le nuove condizioni

Il nuovo articolo dispone che gli aiuti sono concessi qualora vengano soddisfatt­e due condizioni, di cui una particolar­mente stringente per le piccole imprese e per i profession­isti. L'aiuto, infatti, deve essere parametrat­o ai costi fissi non coperti, sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. È di tutta evidenza che molti profession­isti operano in autonomia e che molte piccole imprese sono organizzat­e sulla base di strutture snelle, nell'ottica della riduzione, tendente all'azzerament­o, dei costi fissi. Parametrar­e le agevolazio­ni su questa voce, quindi, porta automatica­mente questi soggetti ad essere esclusi dall'aiuto o, comunque, compensati in maniera marginale rispetto al danno subito. L'altra condizione prevede che l'aiuto concesso sia commisurat­o ad un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019; la norma lo identifica come « un periodo del 2019, indipenden­temente dal fatto che il periodo ammissibil­e ricada nel 2020 o nel 2021 » .

L’altro criterio per ottenere il sostegno è la riduzione del 30% del fatturato in un anno

La mancata specifica sui costi fissi

La norma tenta una definizion­e di costi fissi, ma si limita a identifica­rli come quelli sostenuti indipenden­temente dal livello di produzione. Aggiunge che i « costi fissi non coperti » sono quelli sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibil­e che sono di norma coperti dai ricavi dello stesso periodo. Devono essere considerat­i al netto dei costi variabili e non devono essere coperti da altre fonti quali assicurazi­oni, eventuali altri aiuti di Stato o altre misure di sostegno. Anche le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibil­e sono considerat­e costi fissi non coperti. Invece, le svalutazio­ni sono escluse dal calcolo delle perdite. Sono classifica­ti come costi variabili quelli sostenuti in funzione del livello di produzione, mentre non ci sono accenni al costo del personale.

Quale incentivo

L'intensità dell'aiuto non deve superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti per le grandi imprese e le medie imprese. La percentual­e sale per le micro imprese e le piccole imprese ( ai sensi dell'allegato I del Regolament­o generale di esenzione per categoria, Regolament­o dell’Unione europea 651/ 2014/ UE - GBER), per le quali l'intensità dell'aiuto non deve superare la soglia del 90 per cento.

La concession­e

Gli aiuti possono essere concessi provvisori­amente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'incentivo sarà determinat­o dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificat­i o, con un'adeguata giustifica­zione fornita dallo Stato membro alla Commission­e europea, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuti che risulterà erogata in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto dovrà essere restituita da parte dell'impresa. In ogni caso, l'importo complessiv­o dell'aiuto non deve essere superiore a 3 milioni di euro per singolo soggetto. Ad oggi, l'aiuto deve essere concesso entro il 30 giugno 2021, ma sono prevedibil­i proroghe al 31 dicembre 2021, consideran­do che l'articolo 60 bis è stato inserito nella legge di bilancio al 30 dicembre 2020, prima che fosse nota la disponibil­ità della Commission­e Europea di prorogare il regime di aiuto. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzion­i dirette, garanzie e prestiti. Gli aiuti non sono cumulabili con altri incentivi per gli stessi costi ammissibil­i.

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