Contributi sui costi fissi, a rischio i professionisti e le piccole imprese
I contributi delle Regioni possono essere concessi fino al 90% ma il parametro è quello dei costi fissi. La novità, introdotta dalla legge di Bilancio per il 2021, penalizza professionisti, autonomi e piccole imprese.
Il comma 627 della legge 178/ 20 modifica il Dl 34/ 20 che aveva concesso la facoltà a Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid 19 » . La modifica aggiunge un nuovo articolo, il 60- bis, il quale prevede che gli enti di cui sopra possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese, ai sensi, nei limiti e alle condizioni dettate dalla sezione 3.12 del Quadro temporaneo.
Le nuove condizioni
Il nuovo articolo dispone che gli aiuti sono concessi qualora vengano soddisfatte due condizioni, di cui una particolarmente stringente per le piccole imprese e per i professionisti. L'aiuto, infatti, deve essere parametrato ai costi fissi non coperti, sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. È di tutta evidenza che molti professionisti operano in autonomia e che molte piccole imprese sono organizzate sulla base di strutture snelle, nell'ottica della riduzione, tendente all'azzeramento, dei costi fissi. Parametrare le agevolazioni su questa voce, quindi, porta automaticamente questi soggetti ad essere esclusi dall'aiuto o, comunque, compensati in maniera marginale rispetto al danno subito. L'altra condizione prevede che l'aiuto concesso sia commisurato ad un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019; la norma lo identifica come « un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nel 2020 o nel 2021 » .
L’altro criterio per ottenere il sostegno è la riduzione del 30% del fatturato in un anno
La mancata specifica sui costi fissi
La norma tenta una definizione di costi fissi, ma si limita a identificarli come quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione. Aggiunge che i « costi fissi non coperti » sono quelli sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che sono di norma coperti dai ricavi dello stesso periodo. Devono essere considerati al netto dei costi variabili e non devono essere coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato o altre misure di sostegno. Anche le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Invece, le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite. Sono classificati come costi variabili quelli sostenuti in funzione del livello di produzione, mentre non ci sono accenni al costo del personale.
Quale incentivo
L'intensità dell'aiuto non deve superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti per le grandi imprese e le medie imprese. La percentuale sale per le micro imprese e le piccole imprese ( ai sensi dell'allegato I del Regolamento generale di esenzione per categoria, Regolamento dell’Unione europea 651/ 2014/ UE - GBER), per le quali l'intensità dell'aiuto non deve superare la soglia del 90 per cento.
La concessione
Gli aiuti possono essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'incentivo sarà determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione europea, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuti che risulterà erogata in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto dovrà essere restituita da parte dell'impresa. In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non deve essere superiore a 3 milioni di euro per singolo soggetto. Ad oggi, l'aiuto deve essere concesso entro il 30 giugno 2021, ma sono prevedibili proroghe al 31 dicembre 2021, considerando che l'articolo 60 bis è stato inserito nella legge di bilancio al 30 dicembre 2020, prima che fosse nota la disponibilità della Commissione Europea di prorogare il regime di aiuto. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti. Gli aiuti non sono cumulabili con altri incentivi per gli stessi costi ammissibili.