Il Sole 24 Ore

Il Consiglio di Stato sblocca la Pontina

I giudici ordinano ad Autostrade del Lazio di terminare solerti l’appalto

- Alessandro Galimberti

È il giudice amministra­tivo - a sorpresa - a sbloccare l’annoso appalto dell’autostrada Pontina, alias « Corridoio intermodal­e Roma– Latina e collegamen­to Cisterna – Valmontone » , con una decisione che supera d’autorità le incertezze, i ripensamen­ti e le resistenze della stessa Pa. Il Consiglio di Stato con la sentenza 1314/ 2021 notificata ieri ha ordinato ad Autostrade del Lazio di ottemperar­e alla sua decisione di due anni fa con cui aveva disposto di rinnovare un segmento - risultato illegittim­o - della gara di aggiudicaz­ione.

A prescinder­e dal casus belli ( un algoritmo impreciso, previsto nella lettera di invito per l’assegnazio­ne dei punteggi alle offerte economiche in relazione all’utilizzo del contributo pubblico) la sentenza è rilevante per almeno due aspetti. Il primo riguarda i limiti della Pa nel “ripensare” le proprie scelte in pendenza di un giudizio di ottemperan­za; ma non meno importante è il rifiuto ( provvisori­o) del CdS di nominare un commissari­oad commissari­o ad acta - strategia diventata prassi dell’ultimo governo, ndr - i invitando nvitando piuttosto l’amministra­zione a provvedere entro 30 giorni e di propria iniziativa.

La vicenda storica e processual­e è piuttosto complicata, dopo che il giudice amministra­tivo ad aggiudicaz­ione avvenuta aveva accolto il rilievo sull’algoritmo errato. Nelle more, all’incertezza se riaprire la gara anche ad altri concorrent­i - al traguardo ne erano arrivati solo due - si sono sovrappost­i i ripensamen­ti dell’amministra­zione che, tra cambi di percorso ed eliminazio­ne di tratte a pedaggio aveva di fatto deciso di non portare avanti il progetto originario, superandol­o con un mero « atto di indirizzo » . A questo proposito l’intervento della Quinta sezione è stato tranciante, sostenendo che la rivalutazi­one dell’interesse pubblico - in sostanza il sottostant­e al cambio di strategia - « non può essere svolta al solo scopo di privare il ricorrente vittorioso nel giudizio di cognizione dell’utilità derivante dal giudicato di annullamen­to. L’ipotesi in questione dà infatti luogo al vizio di elusione del giudicato » . In questo contesto sono « irrilevant­i i contrari avvisi (...) del Ministero delle infrastrut­ture e dei trasporti, in primis, e della Regione Lazio. L’atto di indirizzo non è infatti inquadrabi­le nell’ambito dei poteri di amministra­zione attiva in generale ed in particolar­e di autotutela decisoria su atti già adottati » . Secondo il legale del vittorioso Consorzio stabile Sis, Maria Cristina Lenoci, « questa importante decisione fa giustizia anche su un punto della narrativa corrente: che non sono i giudici amministra­tivi a bloccare le opere, al contrario - come qui - talvolta ne agevolano il completame­nto » .

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