Il Sole 24 Ore

Apposizion­e in bilancio della fiscalità differita

- A cura di Francesco Paolo Fabbri

Si chiede se in caso di sospension­e degli ammortamen­ti è obbligator­io rilevare le imposte differite.

E.D. - REGGIO CALABRIA

L’articolo 60, commi 7–bis e seguenti, del Dl 104/2020 (decreto Agosto) dà la possibilit­à di “sospendere” gli ammortamen­ti di competenza dell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (15 agosto 2020), pur risultando prevista, ex comma 7–quinquies dello stesso articolo, la possibilit­à per i contribuen­ti di dedurre in ogni caso la quota di ammortamen­to (pur non imputata in bilancio) ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.

In simile contesto, dalla deduzione delle quote di ammortamen­to, anticipata­mente rispetto all’imputazion­e a conto economico, deriva un effetto positivo a livello finanziari­o, in conseguenz­a del minor versamento delle imposte rispetto all’importo che risultereb­be in base al risultato del bilancio. Dal punto di vista dello stesso bilancio, invece, l’effetto risulta “neutrale”, proprio nella misura in cui il minore importo delle imposte da versare effettivam­ente sull’imponibile fiscale – diverso dal risultato civilistic­o – ha come contropart­ita il fondo per imposte differite (principio Oic 25). Nonostante l’articolo 60, commi 7–bis e seguenti, del Dl 104/2020 non imponga lo stanziamen­to delle imposte differite, tale stanziamen­to – previsto “ordinariam­ente” dai principi contabili applicabil­i ai soggetti che redigono il bilancio – ha la finalità di fornire la corretta informativ­a circa la differenza tra il risultato civilistic­o e quello sulla base del quale vengono versate le imposte. Per questo motivo, si ritiene che sia dovuta l’appostazio­ne in bilancio della fiscalità differita in applicazio­ne del principio contabile Oic 25.

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