Apposizione in bilancio della fiscalità differita
Si chiede se in caso di sospensione degli ammortamenti è obbligatorio rilevare le imposte differite.
E.D. - REGGIO CALABRIA
L’articolo 60, commi 7–bis e seguenti, del Dl 104/2020 (decreto Agosto) dà la possibilità di “sospendere” gli ammortamenti di competenza dell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (15 agosto 2020), pur risultando prevista, ex comma 7–quinquies dello stesso articolo, la possibilità per i contribuenti di dedurre in ogni caso la quota di ammortamento (pur non imputata in bilancio) ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.
In simile contesto, dalla deduzione delle quote di ammortamento, anticipatamente rispetto all’imputazione a conto economico, deriva un effetto positivo a livello finanziario, in conseguenza del minor versamento delle imposte rispetto all’importo che risulterebbe in base al risultato del bilancio. Dal punto di vista dello stesso bilancio, invece, l’effetto risulta “neutrale”, proprio nella misura in cui il minore importo delle imposte da versare effettivamente sull’imponibile fiscale – diverso dal risultato civilistico – ha come contropartita il fondo per imposte differite (principio Oic 25). Nonostante l’articolo 60, commi 7–bis e seguenti, del Dl 104/2020 non imponga lo stanziamento delle imposte differite, tale stanziamento – previsto “ordinariamente” dai principi contabili applicabili ai soggetti che redigono il bilancio – ha la finalità di fornire la corretta informativa circa la differenza tra il risultato civilistico e quello sulla base del quale vengono versate le imposte. Per questo motivo, si ritiene che sia dovuta l’appostazione in bilancio della fiscalità differita in applicazione del principio contabile Oic 25.