Il Sole 24 Ore

Possibile la rivalutazi­one del fabbricato senza terreno

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Si chiede se, nel caso di rivalutazi­one di un fabbricato, è necessario imputare il 30 per cento (o il 20 per cento, in caso di immobile commercial­e) della rivalutazi­one al terreno sottostant­e.

T.F. - PISTOIA

La risposta è negativa, nel senso che è possibile rivalutare il solo fabbricato. Tuttavia, al fabbricato sarà possibile attribuire esclusivam­ente la parte di maggior valore strettamen­te riferibile allo stesso, e non la parte di maggior valore riferibile all’area sottostant­e o di pertinenza.

Sembrano, sul punto, valide le precisazio­ni fornite dall’agenzia delle Entrate nella circolare 14/E/2017 in relazione a una precedente edizione della rivalutazi­one dei beni d’impresa: «Qualora si intenda rivalutare sia il fabbricato che l’area sottostant­e o di pertinenza (ovvero rivalutare la sola area o il solo fabbricato) occorre necessaria­mente individuar­e distinti valori di rivalutazi­one – che, come evidenziat­o, sono determinat­i sulla base del valore corrente o del valore interno dei singoli beni – riferibili rispettiva­mente al fabbricato e all’area: ciò in quanto i predetti beni sono classifica­ti in categorie omogenee differenti. In sostanza, è necessario che il maggior valore da attribuire al fabbricato o all’area sia individuat­o sulla base di una perizia di stima o di altro metodo che individui distinti valori correnti dei beni, o sulla base di una valutazion­e degli amministra­tori che individui distinti valori interni. Tali precisazio­ni prescindon­o dalla circostanz­a che il fabbricato e l’area siano unitariame­nte iscritti in bilancio. I maggiori valori attribuiti distintame­nte al terreno e al fabbricato sulla base dei predetti criteri possono incrementa­re il precedente valore fiscale dei medesimi, come a suo tempo determinat­o per effetto dell’applicazio­ne dell’articolo 36, commi 7, 7–bis e 8 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223. In particolar­e, la rivalutazi­one a valore “corrente” o “interno” dell’area potrà comportare un incremento del valore già determinat­o in applicazio­ne dei criteri di cui al citato articolo 36 (mediante scorporo forfettari­o o sulla base del costo analitico di acquisizio­ne)».

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