Possibile la rivalutazione del fabbricato senza terreno
Si chiede se, nel caso di rivalutazione di un fabbricato, è necessario imputare il 30 per cento (o il 20 per cento, in caso di immobile commerciale) della rivalutazione al terreno sottostante.
T.F. - PISTOIA
La risposta è negativa, nel senso che è possibile rivalutare il solo fabbricato. Tuttavia, al fabbricato sarà possibile attribuire esclusivamente la parte di maggior valore strettamente riferibile allo stesso, e non la parte di maggior valore riferibile all’area sottostante o di pertinenza.
Sembrano, sul punto, valide le precisazioni fornite dall’agenzia delle Entrate nella circolare 14/E/2017 in relazione a una precedente edizione della rivalutazione dei beni d’impresa: «Qualora si intenda rivalutare sia il fabbricato che l’area sottostante o di pertinenza (ovvero rivalutare la sola area o il solo fabbricato) occorre necessariamente individuare distinti valori di rivalutazione – che, come evidenziato, sono determinati sulla base del valore corrente o del valore interno dei singoli beni – riferibili rispettivamente al fabbricato e all’area: ciò in quanto i predetti beni sono classificati in categorie omogenee differenti. In sostanza, è necessario che il maggior valore da attribuire al fabbricato o all’area sia individuato sulla base di una perizia di stima o di altro metodo che individui distinti valori correnti dei beni, o sulla base di una valutazione degli amministratori che individui distinti valori interni. Tali precisazioni prescindono dalla circostanza che il fabbricato e l’area siano unitariamente iscritti in bilancio. I maggiori valori attribuiti distintamente al terreno e al fabbricato sulla base dei predetti criteri possono incrementare il precedente valore fiscale dei medesimi, come a suo tempo determinato per effetto dell’applicazione dell’articolo 36, commi 7, 7–bis e 8 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223. In particolare, la rivalutazione a valore “corrente” o “interno” dell’area potrà comportare un incremento del valore già determinato in applicazione dei criteri di cui al citato articolo 36 (mediante scorporo forfettario o sulla base del costo analitico di acquisizione)».