La quota in Srl e i requisiti per rimanere nel regime
Il soggetto A svolge attività di architetto in regime forfettario. Suo padre (soggetto B) svolge attività di architetto in regime ordinario. I due intendono costituire una Srl per lo svolgimento di attività simili a quelle già esercitate in forma individuale, fatturando a soggetti terzi. Le percentuali di partecipazione sono pari al 95% per il soggetto A e al 5% per il soggetto B. Quest’ultimo, o un terzo fuori dall’ambiente societario, ricoprirebbe la carica di amministratore unico.
Alle condizioni indicate, il soggetto avrebbe i requisiti per rimanere nel regime forfettario?
R.E. - SALERNO
Il possesso di partecipazioni in Srl ostacola il regime forfettario se, contemporaneamente, si verificano due condizioni, vale a dire che la partecipazione sia di “controllo” (diretto o indiretto) e che l’attività della controllata sia riconducibile a quella svolta dal contribuente forfetario. Per la definizione del requisito di “controllo”, occorre rifarsi all’articolo 2359 del Codice civile.
Per quanto attiene, invece, alla “riconducibilità” tra le attività, questa si verifica se l’attività svolta dalla società e quella svolta dal contribuente in regime forfetario appartengono alla stessa sezione Ateco.
Nel caso descritto, la partecipazione di cui il contribuente in regime forfettario diverrebbe titolare, integra il requisito di controllo, essendo pari al 95 per cento; per evitare l’uscita dal regime, occorre verificare il secondo requisito, cioè fare un confronto tra i codici Ateco e accertarsi che quello della società non sia compreso nella stessa sezione Ateco di quello del contribuente forfettario.