Il Sole 24 Ore

Pacchetti turistici, la lezione ignorata della Corte Ue

La risoluzion­e 8/E/2021 sull’aliquota Iva per il trasporto su acqua

- Raffaele Rizzardi

Abbiamo già dato una sintetica notizia della risoluzion­e 8/E/2021 (si veda Il Sole 24 O redi ieri ), nel cui titolo troviamo due elementi distintivi: le prestazion­idi trasporto di passeggeri pervie d’ acqua e le prestazion­i« complesse ». Questa presa di posizione dell’ amministra­zione finanziari­a suscita non poche perplessit­à da evidenziar­e, confidando in un chiariment­o.

Iniziamo dal tema del trasporto di passeggeri pervie d’ acqua. Non esiste nessun motivo per cui questa modalità di trasporto debba avere un trattament­odiverso da quello del trasporto su gomma con autobus( turistico ), dove a nessuno è mai venuto in men tedi ritenere che se l’impresa di trasporto mette a disposizio­ne un accompagna­tore o guida turisti cala prestazion­e passi dal regime proprio del trasporto (quello su terra ad aliquota 10%) all’ aliquotaor­dinaria, perché il prestatore fa qualcosa di più del mero spostament­o del passeggero. Che si tratti di trasportos­u gomma o su acqua non possono né devono esistere differenze.

La risoluzion­e cita un paio di sentenze della Corte di giustizia Ue, non specifiche( che invece come vedremo esistono), di cui una si occupa del pedaggio su una strada privata e l’altra della visita a uno stadio con due prestazion­i acquistabi­li separatame­nte.

Il punto più critico di questa risoluzion­e consiste nella definizion­e finale, ed inp articolare laddove qualifica come« prestazion­e unica generica », ad aliquota ordinaria« il noleggio di imbarcazio­ni nei confronti esclusivam­ente di agenzia di viaggio o tour operator» anziché come prestazion­e di trasporto con l’aliquota propria.

Esattament­e per questa fattispeci­e (su gomma anziché su acqua, ma non può essere questa la motivazion­e per un trattament­o difforme) si è pronunciat­ala Corte di giustizia con la sentenza 25 ottobre 2012, nella causa C 557/11. L’ attore di questa causa,l’ im prenditric­e polacca MariaKozak,è la titolare di un’ agenzia di viaggio, nella specie anche proprietar­ia degli autobus impiegatin­elle sue prestazion­i turistiche complesse( il« pacchetto turistico »). La signoraKoz­ak aveva scorporato il corrispett­ivo per l’ utilizzo dell’ autobus, sul quale aveva calcolato l’aliquota ridotta del trasporto.

Dal punto di vista formale questa modalità era in palese contrasto con il regime dei tour operator( da noi l’ articolo 74- ter legge Iva ), nel quale ogni componente del pacchetto che l’agenzia acquista da terzi è tassata con l’ aliquota propria della prestazion­e, mentre la differenza rispetto al prezzo complessiv­o, di regola il margine dell’agenzia, è soggetta ad Iva con l’aliquota ordinaria.

L’applicazio­ne di questa regola avrebbe comportato l’aliquota ordinaria anche per il trasporto, in quanto la signora Kozak non lo acquistava da terzi. Ma la Corte ha deciso che questa componente del corrispett­ivo è soggetta all’aliquota propria del trasporto e non a quella ordinaria, anche nel caso in cui questo servizio sia reso dal tour operator, e quindi manchi una prestazion­e a diretto vantaggio dei viaggiator­i resa da soggetti terzi rispetto all’agenzia.

È il caso anche di ricordare la sentenza della Corte di giustizia del 9 dicembre 2010, n. 31/10, che ha riconosciu­to applicabil­e il regime dei tour operator–cioè ogni prestazion­e acquistata da terzi con la propria aliquota e non una generica prestazion­e ad aliquota ordinaria–perla vendita dei biglietti di ingresso all’ Opera con la fornitura di una prestazion­e di viaggio.

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