VIOLENZA IN FAMIGLIA, C’È SEMPRE IL PATROCINIO STATALE
Nessun vincolo di reddito. Le vittime di alcuni gravi reati, come la violenza sessuale in varie forme, i maltrattamenti in famiglia, mutilazioni o stalking, hanno sempre diritto al patrocinio a spese dello Stato. La Corte costituzionale con la prima sentenza del 2021, scritta dall’attuale presidente Giancarlo Coraggio, ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata dal Gip di Tivoli per il quale, invece, si profilava un contrasto tra la norma del Testo unico sulle spese di giustizia (articolo 76 comma 4 ter del Dpr 115/2002) e l’articolo 3 della Costituzione.
A non convincere era soprattutto l’assenza di discrezionalità da parte del giudice, effetto dell’istituzione di un vero e proprio automatismo sull’ammissione al beneficio sulla base del solo presupposto dell’essere persona offesa per alcuni delitti, disciplinando tra l’altro in modo identico situazioni molto diverse sotto il profilo economico.
Per la Consulta invece la conclusione è di segno opposto. La sentenza ricorda innanzitutto che la disposizione contestata rientra nella sfera della disciplina processuale, all’interno della quale il legislatore gode di un ’ampia possibilità di intervento, fatti salvi i casi di manifesta arbitrarietà o irragionevolezza. Aspetti questi ultimi che però la pronuncia non ravvisa per la norma in discussione, tenuto conto della vulnerabilità particolare delle vittime dei reati presi in considerazione e delle esigenze di assicurare con tutti gli strumenti possibili l’emersione dei colpevoli di questi delitti.
«Nel nostro ordinamento giuridico, specialmente negli ultimi anni- osserva la Corte -, è stato dato grande spazio a provvedimenti e misure tesi a garantire una risposta più efficace verso i reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale, considerati di crescente allarme sociale, anche alla luce della maggiore sensibilità culturale e giuridica in materia di violenza contro le donne e i minori. Di qui la volontà di approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell’emersione e nell’accertamento delle condotte penalmente rilevanti».
E allora, la misura, introdotta nel 2009, va considerata come esito di una precisa scelta di indirizzo politico-criminale da parte del legislatore , con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto alla persona offesa , la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e di incoraggiarla nello stesso tempo a denunciare e partecipare in maniera attiva al procedimento penale di emersione dei fatti.
Del resto, ricorda ancora la Corte, nel nostro ordinamento esistono anche altre ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello stato a prescindere dalla verifica del reddito, come nel caso dell’immigrazione clandestina.