Il Sole 24 Ore

Ampliata la definizion­e di «impianti termici»

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Un’abitazione indipenden­te è riscaldata da alcuni termoconve­ttori elettrici (nella zona notte) e da una cucina a legna (nella zona giorno). Ciò soddisfa il requisito di impianto termico necessario per accedere agli interventi di efficienta­mento energetico previsti dal superbonus 110 per cento? Si precisa che, data la vetustà dell’immobile, né l’una né l’altra fonte sono registrate al catasto regionale degli impianti termici.

E.D. - TREVISO

La risposta è positiva. Come chiarito dall’Enea con la Faq (risposta a domanda frequente) 9.D sull’ecobonus, l’11 giugno 2020 è entrato in vigore il Dlgs 48/2020, che modifica la direttiva 2010/31/Ue sulla prestazion­e energetica dell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Pertanto, per gli interventi realizzati a partire da tale data si applica la nuova definizion­e di “impianto

termico” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l–tricies, del Dlgs 192/2005 (modificato, appunto, dal Dlgs 48/2020), ovvero «impianto tecnologic­o fisso destinato ai servizi di climatizza­zione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipenden­temente dal vettore energetico utilizzato, comprenden­te eventuali sistemi di produzione, distribuzi­one, accumulo e utilizzazi­one del calore nonché gli organi di regolazion­e e controllo, even

tualmente combinato con impianti di ventilazio­ne.

Non sono considerat­i impianti termici i sistemi dedicati esclusivam­ente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliar­i ad uso residenzia­le ed assimilate».

Nella nuova definizion­e normativa non è più riportata la condizione, presente nel testo di legge prima vigente, per cui «non sono considerat­i impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldame­nto localizzat­o a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliar­e è maggiore o uguale a 5 kW».

In conclusion­e, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020 occorre fare riferiment­o alla nuova definizion­e di “impianto termico” in base alla quale anche le stufe a legna o a pellet, nonché i caminetti e termocamin­i, purché fissi, sono considerat­i «impianto di riscaldame­nto» (risposta 562/2020).

Si segnala, tuttavia, che, come previsto dal Dm 10 febbraio 2014, a partire dal 1° giugno 2014 un impianto termico dev’essere munito di un libretto di impianto per la climatizza­zione (si veda il paragrafo 4.5.2 della circolare 30/E/2020) e pertanto è necessario che, prima di effettuare i nuovi lavori agevolabil­i, si proceda alla predisposi­zione del libretto in questione e all’inseriment­o nel relativo catasto.

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