Ampliata la definizione di «impianti termici»
Un’abitazione indipendente è riscaldata da alcuni termoconvettori elettrici (nella zona notte) e da una cucina a legna (nella zona giorno). Ciò soddisfa il requisito di impianto termico necessario per accedere agli interventi di efficientamento energetico previsti dal superbonus 110 per cento? Si precisa che, data la vetustà dell’immobile, né l’una né l’altra fonte sono registrate al catasto regionale degli impianti termici.
E.D. - TREVISO
La risposta è positiva. Come chiarito dall’Enea con la Faq (risposta a domanda frequente) 9.D sull’ecobonus, l’11 giugno 2020 è entrato in vigore il Dlgs 48/2020, che modifica la direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica dell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Pertanto, per gli interventi realizzati a partire da tale data si applica la nuova definizione di “impianto
termico” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l–tricies, del Dlgs 192/2005 (modificato, appunto, dal Dlgs 48/2020), ovvero «impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, even
tualmente combinato con impianti di ventilazione.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».
Nella nuova definizione normativa non è più riportata la condizione, presente nel testo di legge prima vigente, per cui «non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW».
In conclusione, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020 occorre fare riferimento alla nuova definizione di “impianto termico” in base alla quale anche le stufe a legna o a pellet, nonché i caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento» (risposta 562/2020).
Si segnala, tuttavia, che, come previsto dal Dm 10 febbraio 2014, a partire dal 1° giugno 2014 un impianto termico dev’essere munito di un libretto di impianto per la climatizzazione (si veda il paragrafo 4.5.2 della circolare 30/E/2020) e pertanto è necessario che, prima di effettuare i nuovi lavori agevolabili, si proceda alla predisposizione del libretto in questione e all’inserimento nel relativo catasto.