Lo sconto fiscale del 90% si applica se le facciate sono visibili dalla strada o dal suolo pubblico
Ho ricevuto l’incarico di procedere al restauro della facciata di una villa degli inizi del ’900, appena fuori dal centro urbano, campita in Prg comunale in categoria A3. La facciata della villa è composta da quattro lati, di cui due occlusi alla vista da verde privato di una pertinenza circostante (alberi ad alto fusto e siepi), uno visibile dalla strada pubblica (strada comunale) e l’ultimo visibile da un suolo circostante di proprietà privata, lasciato a maggese. Vorrei sapere se si può fruire del bonus facciate del 90% su tutti e quattro i lati, oppure se potrebbe delinearsi l’esistenza di alcune “facciate interne” che sono escluse dal bonus, oppure ancora se nella situazione descritta l’agevolazione non spetta per niente.
F.P. - BARLETTA
Il bonus facciate spetta solo per gli interventi sulle facciate, visibili da pubblica via, degli edifici collocati nelle zone omogenee A o B di cui al Dm 1444/1968 o equipollenti. Da quest’ultimo punto di vista, non sembrerebbero sorgere problemi, perché la zona A3 prevista dal piano regolatore generale (Prg) in questione dovrebbe riferirsi (vista la collocazione della villa storica all’esterno del centro urbano e in zona – pare di intuire – di prima campagna) a quelle porzioni di territorio comunale, anche al di fuori del centro storico propriamente detto, interessate da agglomerati di edifici e manufatti con caratteri storici, artistici e di pregio ambientale: e se il piano regolatore espressamente equipara le sue sottozone A alle zone omogenee A di cui al Dm 1444/1968, oppure se tale equipollenza è attestata dagli uffici comunali, il primo e basilare requisito del bonus facciate può dirsi rispettato.
Quanto invece all’effettiva agevolabilità degli interventi su tutte le facciate della villa come descritte, la risposta all’interpello 418/2020 delle Entrate ha chiarito che, a prescindere dalla qualificazione delle facciate come esterne o interne (del resto, per il Codice civile, tutte le facciate sono esterne per definizione), ciò che assume rilievo ai fini dell’agevolazione è solo il requisito della visibilità dell’involucro esterno dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, e in caso di dubbia visibilità da strada o suolo pubblico di una o più facciate, gli interventi da svolgere su di esse non rientrano tra quelli agevolabili. Stando alla descrizione fornita, quindi, parrebbe che solo una facciata su quattro sia suscettibile di ospitare interventi agevolabili con il bonus facciate ex legge 160/2019, articolo 1, commi 219–223.