Il Sole 24 Ore

Lo sconto fiscale del 90% si applica se le facciate sono visibili dalla strada o dal suolo pubblico

- — Silvio Rivetti

Ho ricevuto l’incarico di procedere al restauro della facciata di una villa degli inizi del ’900, appena fuori dal centro urbano, campita in Prg comunale in categoria A3. La facciata della villa è composta da quattro lati, di cui due occlusi alla vista da verde privato di una pertinenza circostant­e (alberi ad alto fusto e siepi), uno visibile dalla strada pubblica (strada comunale) e l’ultimo visibile da un suolo circostant­e di proprietà privata, lasciato a maggese. Vorrei sapere se si può fruire del bonus facciate del 90% su tutti e quattro i lati, oppure se potrebbe delinearsi l’esistenza di alcune “facciate interne” che sono escluse dal bonus, oppure ancora se nella situazione descritta l’agevolazio­ne non spetta per niente.

F.P. - BARLETTA

Il bonus facciate spetta solo per gli interventi sulle facciate, visibili da pubblica via, degli edifici collocati nelle zone omogenee A o B di cui al Dm 1444/1968 o equipollen­ti. Da quest’ultimo punto di vista, non sembrerebb­ero sorgere problemi, perché la zona A3 prevista dal piano regolatore generale (Prg) in questione dovrebbe riferirsi (vista la collocazio­ne della villa storica all’esterno del centro urbano e in zona – pare di intuire – di prima campagna) a quelle porzioni di territorio comunale, anche al di fuori del centro storico propriamen­te detto, interessat­e da agglomerat­i di edifici e manufatti con caratteri storici, artistici e di pregio ambientale: e se il piano regolatore espressame­nte equipara le sue sottozone A alle zone omogenee A di cui al Dm 1444/1968, oppure se tale equipollen­za è attestata dagli uffici comunali, il primo e basilare requisito del bonus facciate può dirsi rispettato.

Quanto invece all’effettiva agevolabil­ità degli interventi su tutte le facciate della villa come descritte, la risposta all’interpello 418/2020 delle Entrate ha chiarito che, a prescinder­e dalla qualificaz­ione delle facciate come esterne o interne (del resto, per il Codice civile, tutte le facciate sono esterne per definizion­e), ciò che assume rilievo ai fini dell’agevolazio­ne è solo il requisito della visibilità dell’involucro esterno dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, e in caso di dubbia visibilità da strada o suolo pubblico di una o più facciate, gli interventi da svolgere su di esse non rientrano tra quelli agevolabil­i. Stando alla descrizion­e fornita, quindi, parrebbe che solo una facciata su quattro sia suscettibi­le di ospitare interventi agevolabil­i con il bonus facciate ex legge 160/2019, articolo 1, commi 219–223.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy