Il Sole 24 Ore

Edilizia scolastica fuori dal programma dei lavori pubblici

Confermati per quest’anno i poteri commissari­ali di sindaci e presidenti

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Non si applicano per tutto il 2021 le disposizio­ni relative al programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiorname­nti annuali per le opere di edilizia scolastica. Il comma 812 della Legge di bilancio 2021 modifica l’articolo 7-ter del Dl 22/2020 con cui erano state introdotte misure urgenti per incentivar­e gli interventi di riqualific­azione dell’edilizia scolastica. Per garantire la rapida esecuzione dei lavori, anche in relazione all’emergenza da Covid-19, viene inoltre prorogato di un anno il termine per l’utilizzo dei poteri commissari­ali da parte di sindaci e presidenti delle province, ai quali è peraltro concesso di derogare a una serie di disposizio­ni del Codice dei contratti pubblici.

L’articolo 21 del Codice dei contratti (Dl 50/2016) stabilisce, a carico delle amministra­zioni aggiudicat­rici, l’obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiorname­nti annuali, nel rispetto dei documenti programmat­ori e in coerenza con il bilancio di previsione, secondo le norme che disciplina­no la programmaz­ione economico-finanziari­a degli enti locali. I documenti di programmaz­ione settoriale, tra i quali i programmi dei lavori pubblici e delle forniture, si consideran­o approvati senza necessità di ulteriori deliberazi­oni, in quanto contenuti nel Dup (decreto Mef del 18 maggio 2018).

L’atto presentato al Consiglio da parte della giunta entro il 31 luglio assolve dunque all’obbligo di adozione anche del programma dei lavori e del programma delle forniture. Questi documenti assumerann­o la versione definitiva con l’approvazio­ne degli strumenti di programmaz­ione 2021/23. L’iter procedural­e per l’adozione del programma triennale ed elenco annuale prevede la possibilit­à di presentazi­one di eventuali osservazio­ni da parte dei soggetti interessat­i nei 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazi­one sul sito dell’ente. L’approvazio­ne definitiva del programma triennale, con l’elenco annuale dei lavori e gli eventuali aggiorname­nti, avviene entro i successivi 30 giorni dalla scadenza delle consultazi­oni o comunque, in assenza di queste, entro 60 giorni dalla pubblicazi­one (articolo 5, comma 5, decreto 14/2018). La redazione del programma triennale dei lavori pubblici compete al soggetto referente, da individuar­e all’interno dell’ente, che riceve le proposte, i dati e le informazio­ni fornite dai responsabi­le unico del procedimen­to. Questo soggetto è, di norma, il referente unico dell’amministra­zione per la Bdap. Sono compresi nel programma triennale le opere pubbliche incompiute, i lavori realizzabi­li attraverso contratti di concession­e o di partenaria­to pubblico privato o tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili. L’elenco annuale deve dare conto della previsione in bilancio della copertura finanziari­a, della data prevista per l’avvio della procedura di affidament­o nel corso della prima annualità del programma, del rispetto dei livelli di progettazi­one minimi e della conformità dei lavori agli strumenti urbanistic­i.

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiorname­nti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro. Nell’ambito del programma, le amministra­zioni aggiudicat­rici individuan­o i bisogni che possono essere soddisfatt­i con capitali privati.

Per garantire l’efficacia delle misure di sostegno pubblico al settore scolastico e maggiore celerità nell’esecuzione dei relativi lavori, viene ora sospesa l’applicazio­ne degli articoli 21 e 27 del Dlgs 50/2016, in tema di atti di programmaz­ione e procedure di approvazio­ne dei progetti relativi agli interventi di edilizia scolastica. Nessun obbligo, almeno per un anno, di adottare il piano biennale degli acquisti e forniture ed il programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiorname­nti annuali.

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