Edilizia scolastica fuori dal programma dei lavori pubblici
Confermati per quest’anno i poteri commissariali di sindaci e presidenti
Non si applicano per tutto il 2021 le disposizioni relative al programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali per le opere di edilizia scolastica. Il comma 812 della Legge di bilancio 2021 modifica l’articolo 7-ter del Dl 22/2020 con cui erano state introdotte misure urgenti per incentivare gli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica. Per garantire la rapida esecuzione dei lavori, anche in relazione all’emergenza da Covid-19, viene inoltre prorogato di un anno il termine per l’utilizzo dei poteri commissariali da parte di sindaci e presidenti delle province, ai quali è peraltro concesso di derogare a una serie di disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
L’articolo 21 del Codice dei contratti (Dl 50/2016) stabilisce, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, l’obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio di previsione, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti locali. I documenti di programmazione settoriale, tra i quali i programmi dei lavori pubblici e delle forniture, si considerano approvati senza necessità di ulteriori deliberazioni, in quanto contenuti nel Dup (decreto Mef del 18 maggio 2018).
L’atto presentato al Consiglio da parte della giunta entro il 31 luglio assolve dunque all’obbligo di adozione anche del programma dei lavori e del programma delle forniture. Questi documenti assumeranno la versione definitiva con l’approvazione degli strumenti di programmazione 2021/23. L’iter procedurale per l’adozione del programma triennale ed elenco annuale prevede la possibilità di presentazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati nei 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul sito dell’ente. L’approvazione definitiva del programma triennale, con l’elenco annuale dei lavori e gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni o comunque, in assenza di queste, entro 60 giorni dalla pubblicazione (articolo 5, comma 5, decreto 14/2018). La redazione del programma triennale dei lavori pubblici compete al soggetto referente, da individuare all’interno dell’ente, che riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai responsabile unico del procedimento. Questo soggetto è, di norma, il referente unico dell’amministrazione per la Bdap. Sono compresi nel programma triennale le opere pubbliche incompiute, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato o tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili. L’elenco annuale deve dare conto della previsione in bilancio della copertura finanziaria, della data prevista per l’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma, del rispetto dei livelli di progettazione minimi e della conformità dei lavori agli strumenti urbanistici.
Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.
Per garantire l’efficacia delle misure di sostegno pubblico al settore scolastico e maggiore celerità nell’esecuzione dei relativi lavori, viene ora sospesa l’applicazione degli articoli 21 e 27 del Dlgs 50/2016, in tema di atti di programmazione e procedure di approvazione dei progetti relativi agli interventi di edilizia scolastica. Nessun obbligo, almeno per un anno, di adottare il piano biennale degli acquisti e forniture ed il programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali.