Il Sole 24 Ore

Accertamen­to degli oneri pluriennal­i: un altro giudice boccia il termine lungo

La decorrenza parte dall’anno in cui il costo è stato sostenuto ed esposto Si rilevano pronunce diverse sulla questione, finita all’esame delle Sezioni unite

- Nicola Borzomì Fabrizio Cancellier­e

Il termine di decadenza dal potere di accertamen­to si calcola dal periodo di imposta in cui gli oneri pluriennal­i sono stati originaria­mente sostenuti ed esposti nella prima dichiarazi­one e non da quello in cui vengono esposti in misura frazionata nelle dichiarazi­oni successive. A dirlo è la Ctr Lombardia 2754/11/2020 (presidente Pezza, relatore Baldi) che segna un altro punto a favore dei contribuen­ti in questo tipo di controvers­ie.

Ma andiamo con ordine. La questione sorge, appunto, in relazione a oneri a rilevanza pluriennal­e legati a interventi di recupero edilizio eseguiti tra il 2005 e il 2006 da un contribuen­te, che nel 2017 riceve, in sede di controllo formale del modello Unico 2015- redditi 2014, la notifica della richiesta di documenti atti a comprovare la spettanza della detrazione. Dato che la parte non dispone più della documentaz­ione attestante le spese sostenute nel 2005/2006 (essendo decorsi più di dieci anni tra il sostenimen­to della spesa e la richiesta), l’ufficio recupera la quota di detrazione riferita al 2014, formando il ruolo.

Il giudizio di primo grado è favorevole al contribuen­te e così anche il secondo. L’appello dell’agenzia delle Entrate viene infatti respinto dalla Ctr, secondo cui le detrazioni per interventi di recupero edilizio sono «un mero automatism­o ripetuto negli anni a fronte di una documentaz­ione originaria che non muta o non si arricchisc­e ogni anno».

I giudici regionali censurano il comportame­nto dell’ufficio che ha agito tardivamen­te, di fatto nel 2017, in relazione a un costo sostenuto oltre dieci anni prima, determinan­do così una «artificios­a estensione dei termini di controllo», in contrasto con le «esigenze di certezza giuridica sottese alla previsione di termini decadenzia­li». Anche i giudici di appello, al pari di quanto effettuato in primo grado, richiamano la sentenza 9993/2018 pronunciat­a dalla Cassazione: i giudici di legittimit­à hanno stabilito che il termine per l’accertamen­to di costi deducibili in più anni decorre dal periodo d’imposta di sostenimen­to del costo, non rilevando, invece, le singole imputazion­i dell’onere frazionate negli anni.

In linea con la sentenza in esame, si sono pronunciat­e diverse commission­i (tra le più recenti, Ctp Lecco 141/1/2018; Ctp Bergamo 79/3/19; Ctp Pesaro 326/1/19; Ctp Napoli 669/26/2020; Ctr Lombardia 1192/21/2020), anche se non mancano decisioni contrarie (ad esempio, Ctr Toscana 678/1/2020).

Tuttavia, la querelle rimane ancora aperta. Infatti, recentemen­te la Cassazione (ordinanza n. 10701 del 5 giugno 2020) ha chiesto che la questione venga sottoposta all’esame delle Sezioni unite per stabilire - una volta per tutte - se, nel caso di componenti di reddito a efficacia pluriennal­e, la decadenza dalla potestà impositiva si determini con il decorso del 31 dicembre del quarto (ora quinto) anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazi­one dove è indicato il singolo rateo in cui il componente reddituale è suddiviso, oppure con il decorso del 31 dicembre del quarto (ora quinto) anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazi­one relativa al periodo d’imposta in cui il componente reddituale è maturato ed è stato contabiliz­zato e iscritto per la prima volta in bilancio.

Da segnalare, infine, ritornando alla sentenza della Ctr in commento, che la stessa è stata resa sulla base degli atti, ai sensi del (tanto discusso) articolo 27, secondo comma, del decreto Ristori (137/2020), all’esito di una camera di consiglio svolta tra i giudici in modalità da remoto.

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