LE NORME E IL MERCATO
I riferimenti normativi
Le fonti principali cui rifarsi rispetto alle specifiche delle Rc professionali dedicate al superbonus sono la circolare 30/ E 2020 dell’Agenzia delle Entrate (punto 6.4.2) e la legge di Bilancio 2021 (la n. 178, articolo 1, comma 66, punto q)
I punti chiave
Per chi rilascia i visti di conformità è sufficiente la Rc professionale (già obbligatoria ai sensi del Dpr 137/2012) a patto che tra le copertura assicurate vi sia l’apposizione del visto “leggero” (come da articolo 35 del Dl 241/1997). Per gli asseveratori tecnici è indispensabile che la Rc non abbia alcuna “esclusione” circa l’attività di asseverazione (le esclusioni sono quelle eccezioni in cui la compagnia non copre il danno) e disponga di un massimale minimo di 500mila euro «specifico per il rischio asseverazione»
Il nodo “durata”
Peri tecnici asseveratori, se la Rc è di tipo “claims made”, serve inoltre un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività anch’essa di almeno 5 anni, a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. Il problema, come rileva Aon, è che l’Agenzia delle entrate ha fino a 8 anni di tempo per i controlli. Dunque l’eventuale ultrattività dovrebbe essere adeguata a questa soglia, mentre di solito le polizze stand alone già includono un periodo decennale. Per quanto riguarda invece la retroattività, il tecnico dovrà fare attenzione a mantenere in vita la copertura specifica del superbonus anche negli anni a venire, perché se dovesse arrivare una richiesta danni quando è in vigore solo la Rc base, ma non più quella dedicata all’asseverazione, la garanzia non sarebbe più valida
Il rischio “solidarietà”
Un occhio particolare, segnala il broker Marsh, va riservato al “vincolo di solidarietà”, ossia quella opzione delle polizze Rc secondo cui l’assicurato viene coperto per tutto l’importo che gli viene contestato (quando il risarcimento è in solido con altri) e non solo per la sua quota parte. Anche su questo aspetto, appare più sicuro inserire tale vincolo in polizze ad hoc dedicate al superbonus, con massimale a consumo o legate ai singoli lavori, che evitano il coinvolgimento della polizza ordinaria e rispondono per il periodo di postuma contrattualizzato, per tutte le asseverazioni effettuate nel periodo assicurato, senza preoccupazioni future per il professionista.