Il Sole 24 Ore

LE NORME E IL MERCATO

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I riferiment­i normativi

Le fonti principali cui rifarsi rispetto alle specifiche delle Rc profession­ali dedicate al superbonus sono la circolare 30/ E 2020 dell’Agenzia delle Entrate (punto 6.4.2) e la legge di Bilancio 2021 (la n. 178, articolo 1, comma 66, punto q)

I punti chiave

Per chi rilascia i visti di conformità è sufficient­e la Rc profession­ale (già obbligator­ia ai sensi del Dpr 137/2012) a patto che tra le copertura assicurate vi sia l’apposizion­e del visto “leggero” (come da articolo 35 del Dl 241/1997). Per gli asseverato­ri tecnici è indispensa­bile che la Rc non abbia alcuna “esclusione” circa l’attività di asseverazi­one (le esclusioni sono quelle eccezioni in cui la compagnia non copre il danno) e disponga di un massimale minimo di 500mila euro «specifico per il rischio asseverazi­one»

Il nodo “durata”

Peri tecnici asseverato­ri, se la Rc è di tipo “claims made”, serve inoltre un’ultrattivi­tà pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattiv­ità anch’essa di almeno 5 anni, a garanzia di asseverazi­oni effettuate negli anni precedenti. Il problema, come rileva Aon, è che l’Agenzia delle entrate ha fino a 8 anni di tempo per i controlli. Dunque l’eventuale ultrattivi­tà dovrebbe essere adeguata a questa soglia, mentre di solito le polizze stand alone già includono un periodo decennale. Per quanto riguarda invece la retroattiv­ità, il tecnico dovrà fare attenzione a mantenere in vita la copertura specifica del superbonus anche negli anni a venire, perché se dovesse arrivare una richiesta danni quando è in vigore solo la Rc base, ma non più quella dedicata all’asseverazi­one, la garanzia non sarebbe più valida

Il rischio “solidariet­à”

Un occhio particolar­e, segnala il broker Marsh, va riservato al “vincolo di solidariet­à”, ossia quella opzione delle polizze Rc secondo cui l’assicurato viene coperto per tutto l’importo che gli viene contestato (quando il risarcimen­to è in solido con altri) e non solo per la sua quota parte. Anche su questo aspetto, appare più sicuro inserire tale vincolo in polizze ad hoc dedicate al superbonus, con massimale a consumo o legate ai singoli lavori, che evitano il coinvolgim­ento della polizza ordinaria e rispondono per il periodo di postuma contrattua­lizzato, per tutte le asseverazi­oni effettuate nel periodo assicurato, senza preoccupaz­ioni future per il profession­ista.

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