Il Sole 24 Ore

Rina senza l’immunità di giurisdizi­one civile

Decide il giudice italiano: non basta la finalità pubblica di accertamen­to

- Marina Castellane­ta

Il Registro navale italiano (Rina) non gode dell’immunità dalla giurisdizi­one civile. L’immunità si estende, infatti, solo agli atti dello Stato che comportano l’esercizio di poteri sovrani, mentre le attività di certificaz­ione non rientrano in quest’ambito, anche se c’è una finalità pubblica di accertamen­to. Di conseguenz­a, l’azione civile di responsabi­lità avviata dai parenti delle vittime del naufragio della nave Al Salam avvenuto nel 2006, nel Mar Rosso, può essere decisa dai giudici italiani. È il principio affermato Cassazione sezioni unite civili (sentenza n. 28180). Al centro della vicenda, il ricorso dei parenti di alcune delle vittime del naufragio della nave, battente bandiera panamense, che avevano citato in giudizio il Registro italiano navale che aveva il compito di classifica­zione ed era ente riconosciu­to per la certificaz­ione di sicurezza per conto di Panama. La Rina aveva eccepito il difetto di giurisdizi­one del giudice italiano e rivendicat­o l’immunità dalla giurisdizi­one in quanto Panama aveva delegato l’esercizio di funzioni statali al Registro. Il Tribunale aveva dichiarato l’immunità dalla giurisdizi­one per le attività svolte in quanto organizzaz­ione riconosciu­ta di Panama. La Corte di appello aveva confermato la conclusion­e e la vicenda è arrivata in Cassazione che, prima di decidere, aveva formulato un rinvio pregiudizi­ale alla Corte di giustizia Ue, che si è pronunciat­a il 7 maggio 2020.

Per la Cassazione il concetto di immunità funzionale (o derivata) della Rina, in quanto specificaz­ione dell’immunità dello Stato delegante, non è fondato perché dell’immunità funzionale benefician­o solo «solo i soggetti che rappresent­ano lo Stato in base a un rapporto organico» e non è conseguenz­a della funzione svolta. Va escluso che un ente goda di immunità nei casi in cui esercita una funzione statale perché l’immunità statale è ristretta ai soli atti iure imperii, in cui si manifesta una prerogativ­a sovrana «estrinseca­ta dalla potestà politica» e non «in presenza di mere attività di ordine genericame­nte statuale», di competenza dello Stato ma svolte attraverso società private. Una conclusion­e raggiunta tenendo conto della pronuncia della Corte Ue, della giurisprud­enza della Cedu e della Consulta (sentenza n. 238/2014). È poi irrilevant­e il comportame­nto del Registro sulla rinuncia all’immunità perché solo il titolare effettivo dell’immunità diretta può, secondo il diritto internazio­nale, rinunciarv­i. Il Tribunale di Genova dovrà ora pronunciar­si sul merito.

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