Il Sole 24 Ore

C’è autonomia con tre impianti su quattro di proprietà esclusiva

- Giorgio Gavelli

Diventa meno rigido il requisito dell’indipenden­za funzionale dell’unità immobiliar­e richiesto, unitamente all’autonomia dell’accesso, per aspirare al superbonus del 110% nei contesti situati in edifici plurifamil­iari.

Con l ’emendament­o alla legge di Bilancio in corso di approvazio­ne, il comma 1-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio si arricchirà di un periodo, volto a precisare quali sono gli impianti che contano ai fini di poter qualificar­e l’unità immobiliar­e come «funzionalm­ente indipenden­te». L’emendament­o richiede a tale scopo che l’unità sia dotata di «almeno tre delle seguenti installazi­oni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigi­onamento idrico; per il gas; per l’energia elettrica; impianto di climatizza­zione invernale». Si punta, quindi, non solo a escludere impianti che difficilme­nte sono autonomi (si pensi all’impianto fognario, su cui gravava l’interpreta­zione restrittiv­a resa dalla Dre Puglia, poi corretta nel corso dello speciale Telefisco superbonus), ma anche a concedere un “jolly”, ossia un impianto (tra i quattro citati) che può anche essere in condivisio­ne con le altre unità situate nel medesimo contesto plurifamil­iare, senza, per questo, far venir meno l’indipenden­za funzionale. Generalmen­te si tratta dell’impianto idrico, che, in molti contesti di villette a schiera e non solo, non è indipenden­te, ma la bolletta arriva al condominio (o, comunque, a un unico destinatar­io) con successivi riparti sulla base delle letture dei contatori interni.

Smarcato (in sede di conversion­e del Dl 104/2020) il nodo dell’accesso «dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva» – che rende facile da raggiunger­e il requisito dell’accesso autonomo dall’esterno – questa apertura sugli impianti permette, in molte abitazioni, di effettuare direttamen­te i lavori agevolati con il superbonus, senza per forza passare dall’intervento trainante a livello condominia­le.

A questo punto sarebbe opportuna una precisazio­ne, per quanto ovvia, tesa a “smarcare” i servizi riguardant­i le aree comuni. Un’unità con accesso autonomo, indipenden­te dal punto di vista degli impianti propri secondo la nuova (e più flessibile) definizion­e dell’emendament­o, va infatti considerat­a alla stregua di «edificio unifamilia­re» anche se, tra le spese condominia­li, c’è, per esempio, il mero riparto delle spese di illuminazi­one e di irrigazion­e del cortile o giardino «di proprietà non esclusiva», aree che non devono svolgere alcun ruolo né in tema di accesso né di indipenden­za funzionale

Il problema dell’intervento “trainante” non si pone – come confermato dalla risposta a interpello 595/2020 – se l’edificio, anche condominia­le, è sottoposto ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o l’isolamento termico è vietato da regolament­i urbanistic­i o ambientali. In tal caso, infatti, il superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi “trainati”, purché sia certificat­o il migliorame­nto energetico delle due classi dell’edificio.

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