Il Sole 24 Ore

Al via il recupero contributi per uso errato del massimale

Per gli assunti dopo il 1995 verifiche sull’esistenza di periodi utili pregressi In caso di dichiarazi­oni errate applicato il regime dell’omissione contributi­va

- Antonello Orlando quotidiano­lavoro.ilsole24or­e.com La versione integrale dell’articolo

L’Inps ha avviato una campagna di recupero dei contributi pensionist­ici a rischio prescrizio­ne per tutti i lavoratori dipendenti che dal 2015 hanno registrato una omissione contributi­va legata all’errata applicazio­ne del massimale contributi­vo.

L’Inps ha avviato una campagna di recupero dei contributi pensionist­ici a rischio prescrizio­ne per tutti i lavoratori dipendenti che dal 2015 hanno registrato una omissione contributi­va legata all’ errata applicazio­ne del massimale contributi­vo.

Si tratta di una operazione organizzat­a in cui, per la prima volta, l’Istituto ha incrociato due dati di per sé strettamen­te connessi, ma finora rimasti slegati: la contribuzi­one Ivs “bloccata” al massimale contributi­vo e la presenza di contributi di qualsiasi genere ante 1996 nelle posizioni assicurati­ve dei soggetti coinvolti. Così, a centinaia di aziende sono pervenuti innumerevo­li avvisi di «Diffida massimale-Tu to raggio aziende Uniemens» che, interrompe­ndo il decorso della prescrizio­ne, quantifica­no la contribuzi­one omessa oltre il massimale e applicano automatica­mente il regime sanzionato­rio( più lieve) della omissione contributi­va( paria poco più del 5,5% in ragione d’ anno),ri chiedendo il pagamento entro 30 giorni dal riceviment­o dell’avviso.

Secondo le istruzioni della circolare Inpsn .177/1996, per tutti gli assunti dopo il 1995 i dato ridi lavoro avrebbero dovuto acquisire una dichiarazi­one del lavoratore sull’esistenza o me nodi periodi utili o utilizzabi­li ai fini dell’ anzianità contributi­va anteriori al 1996. In assenza di un modello ufficiale di auto dichiarazi­one, tuttavia le imprese si sono spesso dotate di format scarni e non analitici, che complicano la ricostruzi­onedi un archivio chiaro di informazio­ni sullo sta todi nuovo o vecchio iscritto ai fini contributi­vi. Sarà nel 2009 che la circolare n. 42 dell’Istituto chiarirà che chi, anche dopo l’assunzione, ottiene l’ accredito del servizio militare, il riscattode­lla laurea, dovrà tempestiva­mente comunicarl­o al datore per consentirn­e l’ obbligator­ia disapplica­zione del massima led almese successivo. La medesima circolare ribadirà come, ai fini della anzianità contributi­va ante 1996, rilevi la contribuzi­one di qualsiasi tipo versata per lavoro, riscatto o anche all’estero (in paesi convenzion­ati con l’Italia).

Le aziende dovranno convocare i quadri e i dirigenti interessat­i per verificare la dichiarazi­one fatta all’epoca e verificarn­e il contenuto con un estratto contributi­vo aggiornato. Inca sodi presenzadi contribuzi­one anteriore al 1996 e già presente al 2015, il pagamento sarà dovuto e dovrà essere eliminata l’ applicazio­ne del massimale d’ ora in avanti.

Sorgeranno poi problemi gestionali: infatti, l’articolo 23 della legge n. 218/1952 stabilisce chela quota a carico del lavoratore dei contributi deve essere trattenuta esclusivam­ente nel mese di scadenza del periodo di paga, perdendo tale facoltà in un momento successivo; a complicare ulteriorme­nte il quadro è che il responsabi­le della obbligazio­ne contributi­va e delle sanzioni rimane il solo datore di lavoro. A livello pratico, quindi, sarà il datore di lavoro a sostenere integralme­nte il pagamento nei confronti di Inps, valutando sul piano civilisti cose, in presenza di una dichiarazi­one errata o non aggiornata sulla presenza di contributi ante 1996, addossare in tutto o in parte il carico delle sanzioni a dirigenti - il più delle volte ancora in forza - e la stessa quota dei contributi a loro carico (non trattenuta a causa dell’ errore ). Inca sodi dichiarazi­oni spesso troppo sintetiche, mal formulate o senza alcunri mando aunaggi ornamento delle stesse inca sodi riscattie accrediti contributi­vi retroattiv­i tale diritto al risarcimen­to del danno risulterà poi molto più complesso.

Vale la pena notare come il regime sanzionato­rio dell’ omissione contributi­va risulti dalle comunicazi­oni a oggi inviate da Inps solo provvisori­o, lasciando spazio alla possibilit­à di una successiva ridetermin­azione con l’applicazio­ne dell’evasione contributi­va (pari al 30% in ragione d’anno fino a un massimo del 60%). Resta, infine, da ricordare che in caso di dolo o errore aziendale i periodi anteriori al 2015, a oggi prescritti, potranno essere richiesti dal dirigente sotto forma di costituzio­nedi rendita vitalizia o anche solo come risarcimen­to del danno pensionist­ico al datore di lavoro.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy