Il Sole 24 Ore

Ok all’atto prima dei 60 giorni dalla consegna del verbale

Rilevabile dalla Suprema corte la giustifica­zione del mancato rispetto dei tempi

- Antonio Iorio

Reiterate violazioni tributarie aventi rilevanza penale o la partecipaz­ione del contribuen­te ad una frode fiscale giustifica­no l’emissione dell’atto impositivo prima dei sessanta giorni dalla consegna del verbale di constatazi­one. Tale circostanz­a sembra addirittur­a possa essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimit­à anche se non eccepita dall’ufficio. È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza della Cassazione n. 26650 depositata ieri.

A una società veniva consegnato il Pvc il 10 giugno 2009 con la conseguenz­a che l’emissione dell’atto impositivo doveva avvenire non prima del 9 agosto 2019. Nella specie l’accertamen­to era “confeziona­to” il 7 agosto 2009 e spedito l’11 agosto. La società, oltre ad eccezioni di merito, rilevava la violazione dell’articolo 12 comma 7, della legge 212/ 2000 e la conseguent­e nullità dell’atto impositivo perché l’ufficio non aveva rispettato il previsto termine dei 60 giorni. Le due commission­i di merito non condividev­ano tale interpreta­zione. Il contribuen­te ricorreva per cassazione.

La Corte ha confermato la decisione di secondo grado pur rivedendo le motivazion­i fornite dalla commission­e regionale in ordine alla violazione in questione. Secondo i giudici di legittimit­à va confermato che la causa di nullità non necessita della prova cosiddetta di resistenza cioè che il contribuen­te spieghi cosa non abbia potuto evidenziar­e nel corso del contraddit­torio (mancato). Tuttavia l’emissione anticipata è consentita per ragioni di urgenza e tale circostanz­a deve sussistere e non necessaria­mente enunciata. Nella specie proprio sulla base di altra eccezione della società, i giudici hanno rilevato l’urgenza nelle plurime violazioni costituent­i reato e nella partecipaz­ione alla frode.

La decisione lascia perplessi, non per l’individuaz­ione dell’urgenza nella predetta ipotesi, ma perché questa è stata rilevata d’ufficio dalla Cassazione sulla base degli atti, supplendo di fatto a inadempien­ze dell’Ufficio sia nell’accertamen­to, sia nelle successive impugnazio­ni.

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