Il Sole 24 Ore

Transfer price, documenti con data certa

Le Entrate chiedono la marca temporale per la penalty protection

- Alessandro Germani

Il provvedime­nto delle Entrate del 23 novembre (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) sulla documentaz­ione di transfer pricing, che si basa sul Dm Economia del 14 maggio 2018 e sulle linee guida Ocse del 10 luglio 2017, imporrà per il 2020 di ripianific­are l’impostazio­ne di tale documentaz­ione.

Da un lato, infatti, formalment­e cambia l’assetto delle informazio­ni richieste, il che richiede di aggiornare i format finora utilizzati. Ricordiamo, infatti, che per ottenere la penalty protection comunque è necessario che i documenti predispost­i seguano le indicazion­i delle Entrate, onde evitare spiacevoli sorprese in fase di verifica. E questa è una tematica delicata soprattutt­o per i gruppi esteri che operano in Italia, meno abituati a rigidi criteri formali. Ma si nota anche un arricchime­nto sostanzial­e delle informazio­ni, che sembra andare verso un’analisi ulteriorme­nte approfondi­ta. A livello di master file, ad esempio, si notano la descrizion­e dei fattori che generano profitto, dei principali mercati e della catena del valore, oltre ad un focus maggiore sui beni immaterial­i (capitolo 3) e sulle attività finanziari­e infragrupp­o (capitolo 4). Infine il capitolo 5 oltre ad Apa e ruling richiede anche il bilancio consolidat­o.

Passando alla documentaz­ione nazionale, nel capitolo 2 sulle operazioni infragrupp­o trova spazio l’informazio­ne sulle rettifiche di comparabil­ità, sulle strategia di ricerca (database utilizzati), sull’intervallo di valori e sul posizionam­ento all’interno di questo, che sembra aprire spazio al fatto di non doversi appiattire sulla sola mediana (in linea con l’articolo 6 del Dm 2018).

Viene poi dato spazio nel capitolo 3 alle informazio­ni finanziari­e con bilanci e relazioni di certificaz­ione, prospetti di riconcilia­zione col bilancio d’esercizio e dati finanziari dei comparable­s utilizzati. Importante novità è il fatto che il masterfile e la documentaz­ione nazionale devono essere firmati dal legale rappresent­ante del contribuen­te o da un suo delegato mediante firma elettronic­a con marca temporale da apporre entro la data di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi.

Ciò sembra rispondere all’esigenza di conferire data certa ai documenti, sulla falsariga di quanto già previsto per il patent box (circolare 28/E/20 paragrafo 9.1). Ciò imporrà un differente timing per la predisposi­zione della documentaz­ione, che non potrà più essere recuperata ex post. Essa dovrà essere presentata in formato elettronic­o. La consegna della documentaz­ione all’amministra­zione finanziari­a dovrà essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta, rispetto ai 10 giorni previsti finora. Resta invece fermo, come per il passato, il termine di minimo 7 giorni per le richieste supplement­ari o integrativ­e. Il tema della marca temporale torna di attualità anche per ciò che concerne l’idoneità della documentaz­ione, perché è previsto che la penalty protection non sia accordata, oltreché nei casi in cui la documentaz­ione sia incompleta (benché rispetti le previsioni formali), qualora manchi la firma elettronic­a con marca temporale.

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