Il Sole 24 Ore

Beni strumental­i, l’agevolazio­ne scatta se utilizzati per produrre

L’iscrizione in bilancio e il verbale di installazi­one non bastano per lo sgravio Va dimostrato quando la società ha iniziato a usare i macchinari

- Marco Nessi Roberto Torelli

La deducibili­tà fiscale delle quote di ammortamen­to relative ai beni considerat­i strumental­i richiede la dimostrazi­one della loro entrata in funzione ed effettiva immissione nel ciclo produttivo. Non è sufficient­e la mera iscrizione in bilancio tra i beni strumental­i. È questo il principio enunciato dalla Ctr Lombardia con la sentenza 930/26/2020, depositata in data 8 giugno 2020 (presidente Di Gaetano, relatore Crisafulli), pronunciat­a in sede di giudizio di rinvio ex articolo 63 del Dlgs 546/92.

Nel caso in esame la società contribuen­te, produttore di attrezzatu­re e macchinari destinati inizialmen­te alla vendita, decideva di modificare la destinazio­ne di questi beni e, conseguent­emente, di utilizzarl­i nel processo produttivo. Da ciò derivava la contabiliz­zazione delle attrezzatu­re e macchinari tra i beni strumental­i ammortizza­bili. L’ufficio contestava questa scelta ritenendo che, nel periodo d’imposta oggetto di verifica, questi beni non avrebbero dovuto essere classifica­ti tra le “immobilizz­azioni”, ma tra i “beni-merce” destinati alla vendita, dal momento che non era stata fornita alcuna prova dell’effettiva entrata in funzione delle attrezzatu­re nel ciclo produttivo dell’impresa.

Sulla questione, in primo e secondo grado il ricorso depositato dalla società veniva accolto dai giudici, i quali ritenevano che le attrezzatu­re e i macchinari potessero essere considerat­i beni strumental­i ammortizza­bili. A seguito del ricorso dell’agenzia delle Entrate, la Cassazione annullava la sentenza di secondo grado, nel presuppost­o che né le dichiarazi­oni e i rapporti di collaudo, né l’iscrizione in bilancio tra le immobilizz­azioni, potevano considerar­si sufficient­i a provare la data della reale entrata in funzione dei macchinari. La Corte, quindi, rinviava la causa in appello in riassunzio­ne del procedimen­to.

Per effetto di questo rinvio, richiamand­o il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, la Ctr ha confermato che è il contribuen­te a dover fornire la prova dell’effettiva immissione dei beni nel ciclo produttivo e del momento in cui questo è avvenuto. Non è sufficient­e, infatti, la semplice iscrizione in bilancio dei beni come strumental­i e l’avvio di prove di collaudo dei macchinari presso l’impresa.

Nel caso in esame, invece, la società si era limitata a dichiarare, tramite verbale, l’installazi­one e la messa in funzione attraverso i tecnici. Peraltro, a fronte di questo comportame­nto, nessun costo di montaggio o installazi­one e messa in funzione dei macchinari era stato inserito in bilancio; nelle scritture contabili era stata omessa qualsiasi indicazion­e in merito alla trasformaz­ione dei beni merce in beni strumental­i, come ad esempio i criteri seguiti per la loro valutazion­e; nemmeno era stata segnalata l’esistenza di movimentaz­ioni di magazzino rispetto a tali beni e attrezzatu­re oppure la presenza di elementi di prova circa l’effettivo utilizzo dei beni nel ciclo produttivo dell’impresa. Questo modus-operandi è stato, quindi, considerat­o tale da giustifica­re l’accertamen­to dell’ufficio.

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