Beni strumentali, l’agevolazione scatta se utilizzati per produrre
L’iscrizione in bilancio e il verbale di installazione non bastano per lo sgravio Va dimostrato quando la società ha iniziato a usare i macchinari
La deducibilità fiscale delle quote di ammortamento relative ai beni considerati strumentali richiede la dimostrazione della loro entrata in funzione ed effettiva immissione nel ciclo produttivo. Non è sufficiente la mera iscrizione in bilancio tra i beni strumentali. È questo il principio enunciato dalla Ctr Lombardia con la sentenza 930/26/2020, depositata in data 8 giugno 2020 (presidente Di Gaetano, relatore Crisafulli), pronunciata in sede di giudizio di rinvio ex articolo 63 del Dlgs 546/92.
Nel caso in esame la società contribuente, produttore di attrezzature e macchinari destinati inizialmente alla vendita, decideva di modificare la destinazione di questi beni e, conseguentemente, di utilizzarli nel processo produttivo. Da ciò derivava la contabilizzazione delle attrezzature e macchinari tra i beni strumentali ammortizzabili. L’ufficio contestava questa scelta ritenendo che, nel periodo d’imposta oggetto di verifica, questi beni non avrebbero dovuto essere classificati tra le “immobilizzazioni”, ma tra i “beni-merce” destinati alla vendita, dal momento che non era stata fornita alcuna prova dell’effettiva entrata in funzione delle attrezzature nel ciclo produttivo dell’impresa.
Sulla questione, in primo e secondo grado il ricorso depositato dalla società veniva accolto dai giudici, i quali ritenevano che le attrezzature e i macchinari potessero essere considerati beni strumentali ammortizzabili. A seguito del ricorso dell’agenzia delle Entrate, la Cassazione annullava la sentenza di secondo grado, nel presupposto che né le dichiarazioni e i rapporti di collaudo, né l’iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni, potevano considerarsi sufficienti a provare la data della reale entrata in funzione dei macchinari. La Corte, quindi, rinviava la causa in appello in riassunzione del procedimento.
Per effetto di questo rinvio, richiamando il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, la Ctr ha confermato che è il contribuente a dover fornire la prova dell’effettiva immissione dei beni nel ciclo produttivo e del momento in cui questo è avvenuto. Non è sufficiente, infatti, la semplice iscrizione in bilancio dei beni come strumentali e l’avvio di prove di collaudo dei macchinari presso l’impresa.
Nel caso in esame, invece, la società si era limitata a dichiarare, tramite verbale, l’installazione e la messa in funzione attraverso i tecnici. Peraltro, a fronte di questo comportamento, nessun costo di montaggio o installazione e messa in funzione dei macchinari era stato inserito in bilancio; nelle scritture contabili era stata omessa qualsiasi indicazione in merito alla trasformazione dei beni merce in beni strumentali, come ad esempio i criteri seguiti per la loro valutazione; nemmeno era stata segnalata l’esistenza di movimentazioni di magazzino rispetto a tali beni e attrezzature oppure la presenza di elementi di prova circa l’effettivo utilizzo dei beni nel ciclo produttivo dell’impresa. Questo modus-operandi è stato, quindi, considerato tale da giustificare l’accertamento dell’ufficio.