Il Sole 24 Ore

Per la detrazione contano i documenti e una corretta lettura

Dubbi sulle note anticipate o in casi particolar­i come il rifiuto di accettare la merce

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La linea di demarcazio­ne fra fattura irregolare e fattura per un’operazione inesistent­e è nitida, in teoria. Ma nella realtà, vi sono situazioni che presentano rilevanti incertezze. Pensiamo alle fatture emesse in via anticipata o in relazione a un acconto per una fornitura che poi non si realizzerà. È legittimo esercitare la detrazione dell’imposta addebitata?

La casistica può essere molto varia. Di là delle ipotesi di frode, ciò che dovrebbe contare è la documentaz­ione che si è in grado di esibire. Se la fattura anticipata riguarda un’operazione che, al momento dell’emissione del documento, era definita nei suoi elementi rilevanti e la fornitura a tale data sembrava certa, il diritto alla detrazione non può essere negato in linea di principio (sentenza corte di giustizia Ue, C660/16 e C-661/16). Diverso è se viene emessa fattura per una somma versata genericame­nte a titolo d’acconto su future forniture, magari per merci ancora da individuar­e. In quest’ipotesi, già all’atto della ricezione della fattura, il destinatar­io dovrebbe astenersi dalla detrazione. Non conta che le forniture si realizzino o meno. Al momento dell’emissione, infatti, sono gli elementi da indicare in fattura a risultare assolutame­nte incerti.

La pratica aziendale offre altri esempi. Si pensi a quantità fatturate in eccesso rispetto a quanto consegnato. Se si ottiene nota d’accredito per l’importo eccedente, tutto bene. Altrimenti, occorre regolarizz­are l’operazione ai sensi e nei termini dell’articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97, evitando di detrarre l’Iva per la merce non ricevuta. In queste circostanz­e, attenzione ai possibili rimedi offerti dal fornitore, il quale potrebbe proporre di considerar­e l’importo fatturato in più quale acconto su prossime consegne. La soluzione può essere rischiosa anche se le future forniture dovessero riguardare la stessa tipologia di beni, dato che la fattura originale non distingue la parte in acconto.

In altri casi, le regole da seguire possono dipendere dalle condizioni giuridico-contrattua­li. Se si tratta di una vendita con resa a destino, la consegna dovrebbe considerar­si in linea di principio eseguita - e quindi l’operazione effettuata in senso Iva - all’atto della consegna della merce al vettore/spedizioni­ere con conseguent­e emissione di fattura. Se all’arrivo il cliente rifiuta di accettare i beni, i comportame­nti possono essere diversi a seconda delle ragioni del rifiuto. In caso di merce mai ordinata, la registrazi­one della fattura (e quindi la detrazione) sarebbe indebita, causa inesistenz­a oggettiva dell’operazione. Più complessa è la situazione se, per esempio, la mancata presa in carico dei beni dipende dall’errata tempistica di consegna del fornitore. In tale evenienza e approfondi­te le specifiche pattuizion­i contrattua­li, la fattura potrebbe essere legittimam­ente registrata, rinviando ad altra sede la soluzione del contrasto fra le parti.

La disponibil­ità di idonea documentaz­ione e una corretta lettura delle “carte” che accompagna­no l’operazione sono fondamenta­li, anche perché se l’acquirente, per eccesso di prudenza, non registra la fattura in tempo utile, ove poi risultasse che l’emissione del documento era corretta, il diritto di detrarre potrebbe non essere più esercitabi­le per scadenza dei termini.

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