Per la detrazione contano i documenti e una corretta lettura
Dubbi sulle note anticipate o in casi particolari come il rifiuto di accettare la merce
La linea di demarcazione fra fattura irregolare e fattura per un’operazione inesistente è nitida, in teoria. Ma nella realtà, vi sono situazioni che presentano rilevanti incertezze. Pensiamo alle fatture emesse in via anticipata o in relazione a un acconto per una fornitura che poi non si realizzerà. È legittimo esercitare la detrazione dell’imposta addebitata?
La casistica può essere molto varia. Di là delle ipotesi di frode, ciò che dovrebbe contare è la documentazione che si è in grado di esibire. Se la fattura anticipata riguarda un’operazione che, al momento dell’emissione del documento, era definita nei suoi elementi rilevanti e la fornitura a tale data sembrava certa, il diritto alla detrazione non può essere negato in linea di principio (sentenza corte di giustizia Ue, C660/16 e C-661/16). Diverso è se viene emessa fattura per una somma versata genericamente a titolo d’acconto su future forniture, magari per merci ancora da individuare. In quest’ipotesi, già all’atto della ricezione della fattura, il destinatario dovrebbe astenersi dalla detrazione. Non conta che le forniture si realizzino o meno. Al momento dell’emissione, infatti, sono gli elementi da indicare in fattura a risultare assolutamente incerti.
La pratica aziendale offre altri esempi. Si pensi a quantità fatturate in eccesso rispetto a quanto consegnato. Se si ottiene nota d’accredito per l’importo eccedente, tutto bene. Altrimenti, occorre regolarizzare l’operazione ai sensi e nei termini dell’articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97, evitando di detrarre l’Iva per la merce non ricevuta. In queste circostanze, attenzione ai possibili rimedi offerti dal fornitore, il quale potrebbe proporre di considerare l’importo fatturato in più quale acconto su prossime consegne. La soluzione può essere rischiosa anche se le future forniture dovessero riguardare la stessa tipologia di beni, dato che la fattura originale non distingue la parte in acconto.
In altri casi, le regole da seguire possono dipendere dalle condizioni giuridico-contrattuali. Se si tratta di una vendita con resa a destino, la consegna dovrebbe considerarsi in linea di principio eseguita - e quindi l’operazione effettuata in senso Iva - all’atto della consegna della merce al vettore/spedizioniere con conseguente emissione di fattura. Se all’arrivo il cliente rifiuta di accettare i beni, i comportamenti possono essere diversi a seconda delle ragioni del rifiuto. In caso di merce mai ordinata, la registrazione della fattura (e quindi la detrazione) sarebbe indebita, causa inesistenza oggettiva dell’operazione. Più complessa è la situazione se, per esempio, la mancata presa in carico dei beni dipende dall’errata tempistica di consegna del fornitore. In tale evenienza e approfondite le specifiche pattuizioni contrattuali, la fattura potrebbe essere legittimamente registrata, rinviando ad altra sede la soluzione del contrasto fra le parti.
La disponibilità di idonea documentazione e una corretta lettura delle “carte” che accompagnano l’operazione sono fondamentali, anche perché se l’acquirente, per eccesso di prudenza, non registra la fattura in tempo utile, ove poi risultasse che l’emissione del documento era corretta, il diritto di detrarre potrebbe non essere più esercitabile per scadenza dei termini.