Collaboratori familiari esclusi dal fondo perduto
Le risposte degli esperti del Sole ai quesiti inviati al forum sul Dl rilancio
Pubblichiamo le risposte ad alcuni quesiti arrivati all’indirizzo www. ilsole24ore. com/ forumrilancio. Molte altre risposte fornite dagli epserti del Sole 24 Ore sono consultabili allo stesso indirizzo internet.
Fondo perduto e professionisti
Possono le associazioni tra professionisti esercenti attività di lavoro autonomo accedere al contributo a fondo perduto?
La questione necessita di un chiarimento da parte dell’agenzia delle Entrate. L’articolo 25 del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio) esclude espressamente dal contributo a fondo perduto i professionisti iscritti alle Casse di previdenza. Tuttavia, con la circolare 15/ E/ 2020, l’Agenzia ha ammesso al beneficio le società tra professionisti ( Stp), che la stessa considera produttive di reddito di impresa. Nell’ottica dell’Agenzia, sembra pertanto che rilevi la tipologia di reddito dichiarato dal contribuente e non l’attività effettivamente svolta. Su queste basi, permangono dubbi con riferimento alle associazioni tra professionisti, dato che le stesse dichiarano un reddito professionale.
Gabriele Ferlito
La società in regime Iva di cassa
Una società, che ha aderito al regime Iva di cassa ( ex articolo 32bis del Dl 83/ 2012), si trova a dover verificare la riduzione di fatturato nei due esercizi a confronto ( aprile 2019- aprile 2020). Che cosa deve considerare per ottenere il contributo a fondo perduto? Le fatture emesse e registrate o le fatture incassate nel mese di aprile nei due esercizi a confronto?
Il confronto va effettuato prendendo sempre a riferimento le fatture che hanno concorso alla liquidazione Iva del mese di aprile. Si tratta delle fatture immediate con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile, nonché delle fatture differite emesse a maggio e relative a operazioni effettuate ad aprile.
Gabriele Ferlito
Reddito di cittadinanza
Un artigiano, a cui è stato negato il bonus di 600 euro Inps di marzo in quanto percepisce reddito di cittadinanza, può chiedere il contributo a fondo perduto ex articolo 25 del Dl 34/ 2020? Nessuna norma del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio) prevede una incompatibilità tra il reddito di cittadinanza e il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25. Pertanto, in presenza delle condizioni previste dalla legge, si ritiene che nel caso in questione il contributo spetti.
Gabriele Ferlito
I collaboratori sono fuorigioco
Sono collaboratrice di un’impresa familiare artigiana. In quanto tale ho percepito i 600 euro ex articolo 28 del Dl 18/ 2020 per marzo e aprile. Posso chiedere il contributo a fondo perduto ex articolo 25 del decreto Rilancio? La risposta è negativa. Il contributo a fondo perduto spetta eventualmente all’impresa individuale, ma non al singolo collaboratore.
Giorgio Gavelli
Agenzie di assicurazione
Alle agenzie di assicurazione spetta il contributo a fondo perduto?
Le agenzie di assicurazione non fanno parte dei soggetti a cui il comma 2, articolo 25 del decreto Rilancio che preclude l’accesso al contributo a fondo perduto. Esse potranno pertanto fruire del contributo, a condizione di rispettare tutti i requisiti previsti dalla norma.
Stefano Vignoli
Stringente il requisito dei 2/ 3
Il contributo a fondo perduto spetta ad un agente di commercio che ha fatturato 1.500 euro ad aprile 2019 e 1.000 euro ad aprile 2020? Il dubbio nasce dal fatto che la normativa prevede che il fatturato di aprile 2020 debba essere inferiore ai due terzi rispetto al fatturato di aprile 2019, mentre nella fattispecie lo stesso è pari ai due terzi. Letteralmente l’articolo 25, comma 4 del Dl 34/ 2020 stabilisce che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Nel caso specifico l’importo di 1.000 euro rappresenta esattamente i due terzi di 1.500 euro: dunque, essendo la cifra uguale ma non inferiore ai due terzi, sembra che il contributo non spetti.
Alessandro Germani
Irap e il limite di 800mila euro
Con riferimento al limite di cui all’articolo 24, comma 3, il tetto di 800mila euro deve intendersi riferito alla singola impresa o - trattandosi di aiuto di Stato - al gruppo nel suo complesso?
Il limite comunitario di 800mila euro - previsto dall’articolo 24, comma 3 del Dl 34/ 2020, decreto Rilancio, in relazione all’Irap
( saldo 2019 e primo acconto 2020) - sembrerebbe operare a livello di singola società, e non di gruppo.
Questa è l’interpretazione che è stata data da Assonime nella sua circolare 12 del 24 giugno 2020 sulla base dell’orientamento del ministero dell’Economia e delle finanze, il quale, sulla questione, ha chiesto una conferma ufficiale alla Commissione europea.
Alessandro Germani
Il professionista e i 1.000 euro
Un professionista iscritto alla gestione separata Inps, che ha fruito dei 600 euro per i mesi di marzo e aprile 2020, per avere il contributo di maggio deve fare domanda?
Secondo l’articolo 84, comma 2, del decreto Rilancio, ai professionisti muniti di partita Iva attiva alla data in vigore del decreto, iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a mille euro. Pertanto il professionista, dopo avere verificato il possesso dei requisiti, potrà presentare all’Inps la domanda per l’indennità di maggio.
Martina Fagorzi
Alternative alla detrazione
È possibile usufruire dello sconto in fattura o cessione del credito per lavori che danno diritto al bonus facciate?
La risposta è positiva. In base all’articolo 121 del Dl 34/ 2020, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi, tra gli altri, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, legge 160/ 2019, possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Alessandro Borgoglio