Out le imprese con piani di risanamento ante 2020
Sono un socio di un’azienda manifatturiera operante da più di 50 anni. L’azienda è dal 2016 sottoposta a un risanamento ( ex articolo 67 della legge fallimentare) con un piano che termina nel 2020. Ci sono voluti anni di sacrifici, non solo dei soci che hanno messo parecchie risorse, ma anche di molti dipendenti ( circa 60) che hanno rinunciato al
10/ 20% degli stipendi per un paio di anni pur di continuare l’attività e riprendersi al meglio. E così è stato. Abbiamo recuperato la situazione e con il 31 dicembre 2019 abbiamo terminato tutte le operazioni straordinarie e rispettato tutte le rate di rimborso previste fino al mese di marzo 2020. Per alcune banche dal 2019 siamo “in bonis”. Purtroppo, però, i nostri professionisti ci dicono che il decreto Liquidità sembra aver escluso dai finanziamenti le aziende come la nostra ( cioè quelle che si trovavano in regime di articolo 67 prima del 31 dicembre 2019). È vero?
C. Z. - BERGAMO
L’interpretazione riportata dal lettore è purtroppo corretta. Il Dl 23/ 2020, convertito in legge 40/ 2020, estende in modo significativo l’ambito di intervento del Fondo centrale Pmi a garanzia sui finanziamenti. In particolare, il decreto stesso ha previsto che l’accesso al Fondo sia consentito, ad alcune condizioni, anche a imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, hanno presentato un piano attestato di risanamento ( ex articolo 67 della legge fallimentare, Rd 267/ 1942). Non è invece prevista alcuna deroga per l’ipotesi in cui il piano attestato sia stato presentato prima del 31 dicembre 2019, come avvenuto nel caso oggetto del quesito. In questo caso, l’impresa non è ammessa alle agevolazioni previste dal Dl 23/2020 a carico del Fondo di garanzia.