Il Sole 24 Ore

Out le imprese con piani di risanament­o ante 2020

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Sono un socio di un’azienda manifattur­iera operante da più di 50 anni. L’azienda è dal 2016 sottoposta a un risanament­o ( ex articolo 67 della legge fallimenta­re) con un piano che termina nel 2020. Ci sono voluti anni di sacrifici, non solo dei soci che hanno messo parecchie risorse, ma anche di molti dipendenti ( circa 60) che hanno rinunciato al

10/ 20% degli stipendi per un paio di anni pur di continuare l’attività e riprenders­i al meglio. E così è stato. Abbiamo recuperato la situazione e con il 31 dicembre 2019 abbiamo terminato tutte le operazioni straordina­rie e rispettato tutte le rate di rimborso previste fino al mese di marzo 2020. Per alcune banche dal 2019 siamo “in bonis”. Purtroppo, però, i nostri profession­isti ci dicono che il decreto Liquidità sembra aver escluso dai finanziame­nti le aziende come la nostra ( cioè quelle che si trovavano in regime di articolo 67 prima del 31 dicembre 2019). È vero?

C. Z. - BERGAMO

L’interpreta­zione riportata dal lettore è purtroppo corretta. Il Dl 23/ 2020, convertito in legge 40/ 2020, estende in modo significat­ivo l’ambito di intervento del Fondo centrale Pmi a garanzia sui finanziame­nti. In particolar­e, il decreto stesso ha previsto che l’accesso al Fondo sia consentito, ad alcune condizioni, anche a imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, hanno presentato un piano attestato di risanament­o ( ex articolo 67 della legge fallimenta­re, Rd 267/ 1942). Non è invece prevista alcuna deroga per l’ipotesi in cui il piano attestato sia stato presentato prima del 31 dicembre 2019, come avvenuto nel caso oggetto del quesito. In questo caso, l’impresa non è ammessa alle agevolazio­ni previste dal Dl 23/2020 a carico del Fondo di garanzia.

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