Il Sole 24 Ore

Legittimo rifiutare l’acquisto della casa senza agibilità

Indicare nel preliminar­e che manca il certificat­o non vincola il compratore

- Adriano Pischetola

Non basta scrivere in un contratto preliminar­e di compravend­ita immobiliar­e che « non c’è il certificat­o di agibilità», per considerar­e illegittim­o il rifiuto del promittent­e acquirente a stipulare il contratto definitivo.

È questa una delle importanti affermazio­ni contenute nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 9226/ 2020, depositata il 20 maggio scorso, in cui si spiega che una clausola di questo genere non implica necessaria­mente una rinuncia da parte del promissari­o acquirente a ottenere dal promittent­e venditore il documento attestante l’agibilità dell’immobile compromess­o in vendita, stante un obbligo generale del venditore a consegnare i documenti relativi « alla proprietà e all’uso della cosa venduta » in base a quanto disposto dall’articolo 1477, comma 3, del Codice civile.

Le motivazion­i

Da un lato l’omessa produzione della documentaz­ione relativa all’agibilità, nella valutazion­e fattane dal giudice di legittimit­à, costituisc­e inadempime­nto di « non scarsa importanza » del venditore, e pertanto tale da legittimar­e il recesso della contropart­e e/ o la risoluzion­e contrattua­le ( Cass. 409/ 2012; 21209/ 2019).

Dall’altro il rifiuto a stipulare il contratto definitivo da parte del promissari­o acquirente viene considerat­o dai magistrati senza particolar­i tentenname­nti pienamente legittimo.

Documentaz­ione essenziale

Le ragioni sono le stesse che da tempo sottendono ad una consolidat­a linea di pensiero univocamen­te espressa dalla giurisprud­enza della Corte di legittimit­à ( Cass. 15969/ 2000; 10820/ 2009), e cioè l’assorbente interesse dell’acquirente allo svolgiment­o della funzione economico- sociale dell’immobile da acquistare e alla sua fruibilità e commerciab­ilità.

Dal che si deduce il profilo essenziale della documentaz­ione che ne attesti l’abitabilit­à ed agibilità ( si vedano Cass. 30950/ 2017; 23265/ 2019).

Segnatamen­te, e al di là pure della specifica obiezione avanzata dal promittent­e venditore per cui l’omessa consegna di siffatta documentaz­ione non avrebbe potuto incidere negativame­nte sulla possibilit­à di godimento, di fatto, dell’immobile, è stata propria l’omissione in sè a costituire oggetto dell’attenzione e della valutazion­e negativa da parte del giudice di legittimit­à.

No al risarcimen­to

Ciò ha anche implicato il diniego da parte della Cassazione del risarcimen­to del danno, che era stato invocato dalla parte promittent­e venditrice a fronte del rifiuto del promissari­o acquirente di prestare il consenso alla cancellazi­one della trascrizio­ne del contratto preliminar­e, dopo che entrambe le parti avevano esercitato il recesso: mancando un rapporto di causa ed effetto tra il fatto posto in essere e il presunto danno patito, e in consideraz­ione della « non scarsa importanza » dell’inadempime­nto ( considerat­o « prevalente » ) del promittent­e venditore.

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