Il Sole 24 Ore

Irap, vantaggi massimi per le società costituite nel 2019

- — G.Gav.

L’addio al versamento del saldo Irap 2019 si concretizz­a, con una certa dose di casualità, a volte in un nulla di fatto, a volte in un regalo pari all’intero tributo dovuto per il 2019. Vediamo perché.

L’approdo in Gazzetta dell’articolo 24 del decreto legge 34/2020 conferma che «non è dovuto» né il versamento del saldo Irap 2019 né quello della prima rata di acconto 2020, con l’esclusione di chi, nel 2019, ha realizzato ricavi/compensi per oltre 250 milioni di euro, degli intermedia­ri finanziari e delle società di partecipaz­ione (articolo 162-bis del Tuir), delle imprese di assicurazi­one e delle pubbliche amministra­zioni (articoli 7 e 10-bis del Dlgs 446/1997).

Oltre alla precisazio­ne che «resta fermo» l’acconto dovuto per il 2019 (per cui chi non ha versato a sufficienz­a deve procedere al ravvedimen­to operoso per evitare la sanzione del 30%), si aggiunge che il mancato acconto 2020 «è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare per lo stesso periodo d’imposta». Se il venir meno del primo acconto accontenta tutti (in misura diversa tra chi avrebbe dovuto pagare il 40% e chi il 50%, ai sensi dell’articolo 58 del Dl 124/2019), lo stop al saldo è irrilevant­e per alcuni soggetti ed un grande regalo per altri. Già è stato segnalato che una situazione di saldo “a debito” riguarda essenzialm­ente:

 chi nel 2019 ha versato gli acconti col metodo storico e determina ora una imposta dovuta per il medesimo periodo superiore a quella del 2018;

 chi, in virtù dell’articolo 58 già citato, essendo “soggetto Isa” e non superando nel 2018 il limite per l’applicazio­ne di tali indici, ha versato nel 2019 un acconto complessiv­o del 90%, e ora determina per il 2019 un debito d’imposta non inferiore a quello 2018.

Nella prima schiera si trovano coloro che otterranno uno sgravio maggiore da questa disposizio­ne. Si pensi a una società costituita nel 2019 (meglio ancora se per conferimen­to e, quindi, con attività già avviata) e che, pertanto, in tale anno non aveva alcun obbligo di acconto. L’intera imposta annuale avrebbe dovuto essere versata a saldo, ma ciò non avverrà, grazie all’articolo 24 del decreto Rilancio. Per le persone fisiche il regalo sarà sicurament­e minore: oltre al caso dell’inizio attività nel 2019 vi è l’ipotesi di chi, proprio in tale anno, è passato da un regime “non Irap” (minimo, forfettari­o) alla soggettivi­tà passiva, in quanto dotato di strutture e dipendenti.

Tornando alle società, è vivo il dibattito sulla possibilit­à di far retroagire lo sconto ai saldi di bilancio 2019: da un lato, l’Oic 25 depone in senso negativo (rinviando alla data di riferiment­o del bilancio); dall’altro la situazione potrebbe prestarsi (Oic 29) a configurar­e il venir meno di un debito preesisten­te alla chiusura. In attesa dell’Oic, è probabile che chi ha approvato il progetto di bilancio entro il 18 maggio difficilme­nte tornerà sui propri passi per questo, anche perché la sopravveni­enza (non imponibile) è probabilme­nte più “comoda” in un anno difficile come il 2020.

Il Dl Rilancio in Gazzetta conferma che non sono dovuti il saldo 2019 e la prima rata di acconto 2020

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